10 La sicurezza alimentare e l'HACCP - HOEPLI.it
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LA SICUREZZA ALIMENTARE E L’HACCP 115<br />
– la prevenzione, con attiv<strong>it</strong>à generali, come prescr<strong>it</strong>to dagli allegati dei<br />
Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 853/2004 e con attiv<strong>it</strong>à specifiche per ogni<br />
realtà produttiva, defin<strong>it</strong>e in base all’analisi dei rischi propri di ogni azienda<br />
(hazard analysis cr<strong>it</strong>ical control point, HACCP), come prescr<strong>it</strong>to<br />
nell’art. 5 del Reg. CE 852/2004 (con esclusione della produzione primaria);<br />
– il contenimento, mediante la rintracciabil<strong>it</strong>à dei prodotti e il loro r<strong>it</strong>iro dal<br />
mercato, come prescr<strong>it</strong>to dagli artt. 18-20 del Reg. CE 178/2002.<br />
Questi interventi si attuano rispettivamente quando la s<strong>it</strong>uazione di pericolo<br />
è potenziale e quando si è già manifestata (come illustrato nella figura<br />
13.1).<br />
È inoltre un obbligo per l’operatore rendere trasparente all’Autor<strong>it</strong>à pubblica<br />
il sistema di controllo mediante la sua documentazione, cioè il “manuale<br />
di autocontrollo” (art. 5 del Reg. CE 852/2004) e comunicare eventuali s<strong>it</strong>uazioni<br />
di pericolo individuate all’Autor<strong>it</strong>à competente e al consumatore<br />
(artt. 19 e 20 del Reg CE 178/2002).<br />
Analizzando il quadro dei riferimenti volontari relativi alla <strong>sicurezza</strong> <strong>alimentare</strong>,<br />
se ne distinguono alcuni che sono esplic<strong>it</strong>amente richiamati dalla<br />
normativa cogente (sono evidenziati con una linea di collegamento continuo<br />
con il Reg. CE 852/2004). Si tratta delle “Guidelines for the application of<br />
the Hazard Analysis Cr<strong>it</strong>ical Control Point (HACCP) system” del Codex Alimentarius<br />
(1993), indicate all’art. 5 come metodo per condurre l’analisi dei<br />
rischi e dei “Manuali di Corretta Prassi Operativa”, indicati agli artt. 7-9<br />
dello stesso Regolamento.<br />
Altri riferimenti volontari non sono direttamente richiamati dalla normativa<br />
(la relazione è indicata con una freccia tratteggiata); sono stati elaborati<br />
da enti di normazione volontari con un duplice obiettivo: forniscono una guida<br />
per l’attuazione di sistemi di controllo efficaci e sono norme rispetto alle<br />
quali è possibile ottenere la certificazione di conform<strong>it</strong>à secondo le regole<br />
della certificazione di terza parte, rappresentando quindi uno strumento di<br />
garanzia di <strong>sicurezza</strong> per il cliente. Le norme riguardano i sistemi di prevenzione<br />
dei rischi (norma UNI <strong>10</strong>854:1999, standard EFSIS:2002, standard<br />
EUREPGAP:2004) o le procedure di rintracciabil<strong>it</strong>à (norma UNI 1<strong>10</strong>20:2002<br />
e UNI <strong>10</strong>939:2001) o entrambe (standard BRC:2002, standard IFS:2004, norma<br />
UNI ISO 22000:2005). <strong>La</strong> maggior parte di queste norme è stata formalmente<br />
ascr<strong>it</strong>ta alla categoria “certificazione di prodotto”, mentre la norma<br />
UNI EN ISO 22000:2005 è stata ascr<strong>it</strong>ta alla categoria “certificazione di sistema”<br />
e riprende integralmente molti principi e paragrafi della norma UNI<br />
EN ISO 9001:2000. <strong>La</strong> distinzione è perlopiù formale, essendo tutte queste<br />
norme fondate sulla gestione sistemica.<br />
<strong>La</strong> principale cr<strong>it</strong>ica che è stata mossa all’approccio normativo volontario<br />
è relativa alla sovrapposizione dei loro contenuti, cosicché è praticamente