Involucri per insaccati - For Food Servizi
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Regolamento ma nell’Allegato III, Sezione I, capitolo VII: essi devono<br />
essere conservati a una tem<strong>per</strong>atura inferiore ai 3°C, tranne che<br />
se essiccati o sotto sale.<br />
<strong>Involucri</strong> artificiali<br />
Si distinguono in due categorie:<br />
• involucri di origine animale (collagene): sono rappresentati da ritagli<br />
e/o scarti di intestini animali, collati assieme (prodotto tipicamente<br />
cinese) oppure derivanti dal collagene ottenuto da ossa o da strati<br />
interni della pelle dei bovini; questi involucri sono usati <strong>per</strong> wurstel,<br />
cotechini, mortadelle.<br />
• <strong>Involucri</strong> di origine vegetale (cellulosa): sono ottenuti da fibre di cellulosa<br />
(<strong>per</strong> es. da lino), a cui sono aggiunti reticolanti e plastificanti<br />
<strong>per</strong> facilitarne il distacco; gli utilizzi sono anche in questo caso principalmente<br />
rivolti agli <strong>insaccati</strong> cotti.<br />
Una nuova e interessante applicazione degli involucri artificiali è costituita<br />
dall’utilizzo di film di rivestimento a base di alginati, additivi<br />
alimentari utilizzati da lunghissimo tempo come strutturanti ed addensanti,<br />
il cui recente utilizzo come involucri di <strong>insaccati</strong> verrà approfondito<br />
nel prossimo paragrafo.<br />
<strong>Involucri</strong> sintetici<br />
Sono a base di sostanze plastiche, <strong>per</strong> es. poliammidi o altri polimeri,<br />
spesso gli stessi utilizzati <strong>per</strong> produrre i rotoli di pellicole trasparenti.<br />
Anche questi si usano prevalentemente <strong>per</strong> <strong>insaccati</strong> cotti quali<br />
mortadelle e prosciutti cotti. Spesso sono di colori sgargianti (<strong>per</strong><br />
es. pellicola rossa <strong>per</strong> le mortadelle di piccole pezzature) al fine di<br />
evidenziare al consumatore la loro non edibilità; è anche stato proposto<br />
un pittogramma [Reg. CE 450/2009, Allegato I], rappresentante<br />
un uomo che porta la mano alla bocca sovrastato da una croce,<br />
<strong>per</strong> rendere ancora più improbabile che il consumatore cada in<br />
confusione e sia indotto a consumare accidentalmente tali involucri.<br />
Legislazione ed etichettatura<br />
<strong>per</strong> gli involucri di <strong>insaccati</strong><br />
Quando gli involucri sono venduti come<br />
prodotti intermedi o semilavorati (utilizzi<br />
commerciali intermedi, non rivolti al<br />
consumatore finale), essi sono trattati come<br />
prodotti alimentari, ai sensi del D. lgs.<br />
109/1992 Attuazione delle direttive 89/395/<br />
CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura,<br />
la presentazione e la pubblicità dei<br />
prodotti alimentari.<br />
Un esempio di salsiccia insaccata con alginato<br />
Se, invece, l’involucro è già stato messo a contatto con il prodotto<br />
alimentare, è considerato un “involgente protettivo”, ai sensi dell’Articolo<br />
12 del D.M. 21/12/1984: a questo punto diventano determinanti<br />
la natura chimica dell’involucro e la sua provenienza: gli involucri<br />
naturali ed artificiali sono infatti EDIBILI (anche se molto spesso,<br />
<strong>per</strong> es. nel salame, il consumatore li rimuove prima del consumo),<br />
mentre quelli sintetici NO.<br />
Gli involucri sintetici rientrano a tutti gli effetti sotto la definizione di<br />
packaging alimentare, e sono <strong>per</strong>tanto disciplinati, anche <strong>per</strong> quanto<br />
riguarda il controllo di eventuale cessione di sostanze nocive all’alimento<br />
(“migrazione”), dal Reg. CE 1935/2004 riguardante i materiali<br />
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e<br />
che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.<br />
Da tale Regolamento sono, invece, esplicitamente esclusi i budelli naturali<br />
poiché “sono esclusi i materiali di rico<strong>per</strong>tura o di rivestimento,<br />
come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni<br />
di carne o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono<br />
quindi essere consumati con i medesimi” [Reg. CE 1935/2004, Articolo<br />
1, Comma 3, Lettera b].<br />
Utilizzo di alginati come involucri <strong>per</strong> salsicce<br />
L’acido alginico, estratto da alghe brune Phaophyceae spp., è un<br />
copolimero di acido D-mannurico e di acido L-guloronico. Il grado<br />
usuale di polimerizzazione si situa tra 800 e 1.000 unità. Gli alginati<br />
monovalenti (sali dell’acido alginico) sono forme idrocolloidali che<br />
si dis<strong>per</strong>dono in fase acquosa: sono utilizzati da molti anni come<br />
agenti addensanti e gelificanti nell’industria alimentare, sia <strong>per</strong> prodotti<br />
dolci che salati.<br />
Gli alginati divalenti (di calcio) sono invece insolubili e costituiscono<br />
pellicole di rivestimento <strong>per</strong> le derrate alimentari. Differenti forme<br />
sono autorizzate come additivo alimentare: l’acido alginico (E 400),<br />
l’alginato di sodio (E 401), di potassio (E 402), di ammonio (E 403),<br />
di calcio (E 404) e di propilene glicole (E<br />
405) [Adrian J., Potus J., Frangne R., “Dizionario<br />
degli alimenti - scienza e tecnica”<br />
II edizione, Tecniche Nuove].<br />
L’utilizzo di alginati divalenti come pellicole<br />
di rivestimento consente tra l’altro la<br />
produzione di salsicce, di ogni lunghezza<br />
e di ogni diametro. Si stanno diffondendo<br />
macchine alimentari automatiche in grado<br />
di rendere tale o<strong>per</strong>azione rapida e riproducibile:<br />
il sistema è costituito da un’insac-<br />
catrice continua sottovuoto, da un gruppo<br />
ottobre 2010 Macchine Alimentari<br />
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