Capitolato Mensa Scolastica 2007/2012 - Comune di Impruneta
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Carni avicole<br />
I vari tipi <strong>di</strong> pollame previsti dal capitolato devono essere sempre <strong>di</strong> produzione nazionale e <strong>di</strong><br />
classe A, così come essa è definita dalle consuetu<strong>di</strong>ni del mercato locale.<br />
Nei riguar<strong>di</strong> della definizione dei tagli, delle forme <strong>di</strong> presentazione e della qualità della carne si fa<br />
riferimento alle prescrizioni contenute nei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91 ( e successivi<br />
aggiornamenti).<br />
Devono essere esclusi i polli e i tacchini <strong>di</strong> qualità inferiore alla prima o che comunque risultino<br />
all'esame sommario od in seguito ad ispezioni sanitarie o a perizie merceologiche avariati,<br />
sofisticati o adulterati.<br />
Per il tacchino deve essere impiegata solo ed esclusivamente la parte chiamata "fesa".<br />
Il pollo deve essere consegnato già tagliato in quarti e pronti per essere cucinati, <strong>di</strong> peso circa g. 250<br />
e comunque non inferiore a g. 220. Possono essere richieste le cosce e le sovracosce <strong>di</strong> pollo.<br />
Devono essere in stato <strong>di</strong> perfetta conservazione; la loro carne deve essere chiara, tenera, profumata<br />
e saporita e priva <strong>di</strong> qualunque odore e sapore anormale e <strong>di</strong>sgustoso.<br />
I petti <strong>di</strong> pollo devono essere confezionati a termini regolamentari del taglio me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> peso unitario<br />
<strong>di</strong> circa 250 grammi scevri da porzioni ossee, cartilaginee, cutanee, possedere requisiti organolettici<br />
ottimali (consistenza, colore, odore e sapore) privi <strong>di</strong> alterazioni patologiche (chiazze emorragiche,<br />
ecc.). Devono altresì pervenire, come i quarti <strong>di</strong> pollo, da polli allevati "a terra" con esclusione <strong>di</strong><br />
quelli a batteria.<br />
Le forniture <strong>di</strong> carne <strong>di</strong> tacchino e petti <strong>di</strong> pollo si accettano esclusivamente in confezioni<br />
sottovuoto e devono aver subito come unico metodo <strong>di</strong> conservazione la refrigerazione, dal<br />
momento della produzione fino alla consegna, in maniera costante e ininterrotta..<br />
Gli animali eviscerati devono avere il bollino attestante l'avvenuta visita sanitaria.<br />
Le carni <strong>di</strong> coniglio devono essere <strong>di</strong> produzione nazionale e approvvigionate nel rispetto del<br />
vigente quadro normativo<br />
Deve essere utilizzato solo coniglio fresco refrigerato e non congelato,dal momento della<br />
produzione fino alla consegna, in maniera costante e ininterrotta.<br />
Le carni sopra riportate devono provenire da animali nati ed allevati in Italia con per ogni lotto <strong>di</strong><br />
prodotto la relativa certificazione. Le carni devono provenire da animali macellati e sezionati in<br />
stabilimenti autorizzati CEE ai sensi del DPR 495/97 e possedere i requisiti igienico sanitari previsti<br />
da detta norma, oltre a presentare bollatura sanitaria in conformità all’allegato I, Cap. XII del<br />
suddetto DPR .Se provenienti dagli stabilimenti <strong>di</strong> produzione devono avere il documento <strong>di</strong><br />
accompagnamento commerciale con riproduzione del bollo sanitario riportante il numero <strong>di</strong><br />
identificazione dello stabilimento <strong>di</strong> produzione riconosciuto CEE. Se proveniente da depositi <strong>di</strong><br />
carni confezionate, autorizzati ai sensi della L. 283/1962, devono avere il documento commerciale<br />
con in<strong>di</strong>cazione degli estremi autorizzativi del deposito.<br />
Gli imballaggi che contengono le carni confezionate non devono, al momento della consegna,<br />
riportare sierosità sanguinolenta e non devono presentare lacerazioni e deformità.<br />
Sull’imballaggio secondario deve essere fissata un’etichetta riportante le stesse in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui<br />
sopra oltre al peso netto.<br />
Le carni devono essere fornite entro tre giorni dalla data <strong>di</strong> confezionamento, devono provenire da<br />
<strong>di</strong>tta che sia in grado <strong>di</strong> fornire le adeguate garanzie <strong>di</strong> rintracciabilità.<br />
Le preparazioni <strong>di</strong> carne, crocchette, spie<strong>di</strong>ni, non devono essere precotte, né surgelate. Devono<br />
essere confezionate e rispettare le <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> etichettatura per le carni, non devono<br />
contenere polifosfati, né ad<strong>di</strong>tivi con attività gelificante o addensante, né glutammato monoso<strong>di</strong>co.<br />
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