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Capitolato Mensa Scolastica 2007/2012 - Comune di Impruneta

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nonché l’operatività della garanzia medesima entro quin<strong>di</strong>ci giorni, a semplice richiesta scritta<br />

dell’amministrazione.<br />

3. La garanzia deve avere vali<strong>di</strong>tà per almeno centottanta giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione<br />

dell’offerta e deve contenere l’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso <strong>di</strong><br />

aggiu<strong>di</strong>cazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario,<br />

ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Dopo<br />

l’avvenuta aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva il prestatore <strong>di</strong> servizi è tenuto a prestare una cauzione pari al<br />

10% dell’importo complessivo aggiu<strong>di</strong>cato.<br />

CAPO V – ONERI A CARICO DEL COMUNE<br />

Art. 23 Oneri inerenti il servizio<br />

1. Sono a carico del <strong>Comune</strong>:<br />

a) La verifica sulla regolarità dei pagamenti effettuati dall’utenza e l’eventuale recupero dei mancati<br />

pagamenti;<br />

b) La straor<strong>di</strong>naria manutenzione o il rinnovo dei locali, gli oneri e i consumi <strong>di</strong> energia elettrica,<br />

gas, acqua.<br />

CAPO VI – PENALITA’ E CONTROVERSIE<br />

Art. 24 Penalità<br />

1. Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le<br />

<strong>di</strong>sposizioni riportate nel presente capitolato, impiegando sempre derrate <strong>di</strong> prima qualità.A tale<br />

scopo i controlli <strong>di</strong> cui al presente capitolato sono estesi ai locali dove sono consumati i pasti. Se<br />

durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel<br />

presente capitolato l'Amministrazione comunale farà pervenire per scritto al concessionario le<br />

proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della<br />

comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giu<strong>di</strong>zio<br />

dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari 1 x 1000 dell’importo<br />

contrattuale.<br />

2. Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte della<br />

concessionario inadempienze tali da rendere insod<strong>di</strong>sfacente il servizio in funzione dei particolari<br />

scopi cui è destinato, ovvero qualora il concessionario perdesse alcuno dei requisiti <strong>di</strong> cui all’art.6<br />

del presente capitolato, l'Amministrazione comunale rescinde il contratto anche prima della<br />

scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e<br />

rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento<br />

dei danni subiti.<br />

Art. 25. Clausola conciliativa<br />

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero<br />

insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo <strong>di</strong> conciliazione <strong>di</strong>sciplinato dal<br />

regolamento <strong>di</strong> conciliazione della Camera <strong>di</strong> commercio <strong>di</strong> Firenze.<br />

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