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Capitolato Mensa Scolastica 2007/2012 - Comune di Impruneta

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4. Le attrezzature delle due cucine vengono consegnate all'appaltatore del servizio il quale<br />

risponderà degli eventuali danni alle medesime, escluso quelli dovuti al normale uso.<br />

5. Il concessionario deve inoltre provvedere all'acquisto della stoviglieria (coltelli, posate, mestoli,<br />

ect.) per il buon funzionamento dei due centri cottura, nonché necessaria alla apparecchiatura dei<br />

tavoli nei refettori.<br />

6. La consistenza e lo stato dei locali e delle attrezzature risulteranno dai verbali <strong>di</strong> consegna e<br />

relativi inventari firmati dalle parti prima dell'inizio della concessione e a conclusione della<br />

medesima.<br />

7. Al concessionario fa carico anche l’eventuale riorganizzazione e/o allestimento del centro cottura<br />

<strong>di</strong> Via 1° Maggio, 47 in conformità al progetto, presentato nella gara. Qualora lo ritenga necessario<br />

per garantire l'efficienza del servizio, il concessionario può - previo nulla osta dell'Amministrazione<br />

comunale - integrare in qualsiasi momento la dotazione strumentale delle due<br />

cucine con apparecchi e attrezzature che resteranno <strong>di</strong> sua proprietà.Per tali integrazioni il<br />

concessionario non può chiedere mo<strong>di</strong>fiche delle con<strong>di</strong>zioni economiche del contratto.<br />

8. Sono oneri a carico del concessionario la conservazione e la normale manutenzione dei locali e <strong>di</strong><br />

tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna compresi i servizi igienici annessi alla<br />

cucina centralizzata e al refettorio a<strong>di</strong>acente, che devono essere riconsegnati al termine della<br />

concessione nelle con<strong>di</strong>zioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo la normale usura.In particolare<br />

per quanto riguarda le attrezzature delle cucine (frigoriferi, tritacarne, forni, etc.) si precisa che il<br />

concessionario deve procedere alla loro manutenzione, compresa l'eventuale sostituzione <strong>di</strong> pezzi <strong>di</strong><br />

ricambio.<br />

9. Il concessionario ha l’obbligo del reintegro imme<strong>di</strong>ato <strong>di</strong> qualsiasi attrezzatura nel caso in cui si<br />

verifichino guasti tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio, fermo restando il<br />

mantenimento della proprietà delle medesime.<br />

10. La sostituzione completa <strong>di</strong> tutta l'attrezzatura, in quanto non riparabile, è comunque a carico del<br />

concessionario che ne manterrà la proprietà e la <strong>di</strong>sponibilità. Nel caso in cui, per motivi <strong>di</strong> urgenza,<br />

l’Amministrazione comunale autorizzi il concessionario ad effettuare interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria sui locali, l’atto autorizzatorio provvederà in or<strong>di</strong>ne alla spesa a carico<br />

dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 23.<br />

11. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del concessionario o del personale da lui<br />

<strong>di</strong>pendente o da altri con lui avente causa, sono addebitati allo stesso previa constatazione e<br />

valutazione fra le parti.<br />

12. Sono inoltre a carico del concessionario gli oneri per la pulizia, la <strong>di</strong>sinfezione, la<br />

<strong>di</strong>sinfestazione e la derattizzazione, anche <strong>di</strong> carattere straor<strong>di</strong>nario, dei locali e delle attrezzature e<br />

mobili della cucina centralizzata, da effettuare usando prodotti <strong>di</strong>sinfettanti appropriati secondo<br />

scheda tecnica e in<strong>di</strong>cazione d’uso prevista.<br />

13. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative alla caldaia per la produzione <strong>di</strong> vapore<br />

e le spese relative ai consumi telefonici .<br />

Art. 22 Cauzione provvisoria e definitiva<br />

1. In sede <strong>di</strong> gara la Società concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria <strong>di</strong> €. 32.000,00=<br />

pari al 1% (uno per cento) dell’importo a base <strong>di</strong> gara complessivo, costituita da:<br />

• fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli interme<strong>di</strong>ari finanziari iscritti nell’elenco<br />

speciale <strong>di</strong> cui all’articolo 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via<br />

esclusiva o prevalente attività <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero<br />

dell’economia e delle finanze.<br />

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del<br />

debitore principale, la rinuncia all’eccezione <strong>di</strong> cui all’articolo 1957, comma 2, del co<strong>di</strong>ce civile,<br />

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