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Capitolato Mensa Scolastica 2007/2012 - Comune di Impruneta

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impianti ed attrezzature in consegna e custo<strong>di</strong>a all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con<br />

valori massimale adeguati per ogni sinistro.<br />

Art. 20 Oneri inerenti il servizio<br />

1. Il concessionario si assume ogni e qualsiasi onere <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto inerente l'acquisto dei generi<br />

alimentari, la preparazione e la confezione dei pasti, nonché il personale addetto (compresi gli oneri<br />

previdenziali assicurativi) il trasporto dei pasti alle scuole convenute, la consegna, la <strong>di</strong>stribuzione e<br />

lo sporzionamento dei medesimi, la pulizia e il rior<strong>di</strong>no delle stoviglie e dei locali<br />

delle scuole ove essa viene effettuata. Il concessionario deve fornire anche i sacchi per riporre i<br />

rifiuti nelle scuole dove viene effettuato lo sporzionamento.<br />

2. Il concessionario risponde <strong>di</strong>rettamente e in<strong>di</strong>rettamente <strong>di</strong> ogni danno che per fatto proprio o dei<br />

suoi <strong>di</strong>pendenti può derivare al <strong>Comune</strong> ed a terzi, compresi ovviamente i destinatari del servizio.<br />

3. Il concessionario si assume tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti, tossinfezioni,<br />

infezioni ed intossicazioni derivanti da cibi preparati dal proprio personale, compresi quelli forniti<br />

da altri centri cottura in caso <strong>di</strong> emergenza.<br />

4. Il concessionario si assume inoltre l’onere della revisione o sostituzione e/o l'eventuale<br />

potenziamento dell'impianto della cucina senza obbligo da parte dell'Amministrazione comunale <strong>di</strong><br />

rilevarlo. Ogni nuova istallazione è comunque subor<strong>di</strong>nata al preventivo esame e formale assenso<br />

da parte dell'Amministrazione comunale.<br />

5. Il concessionario nello svolgimento del servizio deve seguire un piano <strong>di</strong> autocontrollo secondo<br />

quanto in<strong>di</strong>cato in fase <strong>di</strong> gara. L’autocontrollo deve essere effettauto conformemente a quanto<br />

previsto dal D.l.gs 155/97, facendo particolare riferimento al Reg. CEE n. 852/2004 ove si fa<br />

esplicito riferimento all’obbligo dell’impresa <strong>di</strong> compiere una corretta valutazione, gestione e<br />

comunicazione del rischio connesso alla propria attività produttiva. Pertanto l’impresa deve<br />

in<strong>di</strong>viduare ogni fase del servizio, compresa la fase della <strong>di</strong>stribuzione, che potrebbe rivelarsi critica<br />

per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano in<strong>di</strong>viduate, applicate, mantenute e aggiornate le<br />

opportune procedure <strong>di</strong> sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema H.A.C.C.P. I<br />

dati relativi ai controlli effettuati devono essere registrati, aggiornati e tenuti a <strong>di</strong>sposizione presso i<br />

centri cottura dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli mufficiali e dei<br />

competenti organi comunali.<br />

6. Il concessionario si assume la responsabilità del rispetto delle norme che regolano il segreto<br />

professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della riservatezza dei dati personali, in (D.L.gs<br />

196/2003) e assume la titolarità del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.<br />

Esso si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni <strong>di</strong> cui i suoi operatori<br />

siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata, per fini non concernenti il servizio<br />

oggetto della concessione.<br />

Art. 21 Locali e impianti<br />

1. Il <strong>Comune</strong> concede in comodato al concessionario i locali della Cucina Centralizzata posti in Via<br />

Primo Maggio a Tavarnuzze e i locali della cucina dell'asilo nido posti in via Cooperazione a<br />

Tavarnuzze e le relative attrezzature da usare solo ed esclusivamente per le finalità della<br />

concessione. Il concessionario provvede alla cottura ed alla confezione dei pasti esclusivamente nei<br />

suddetti locali fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10 n.6.<br />

2. Il concessionario deve comunicare, su richiesta dell'Amministrazione, la lista dei propri fornitori<br />

e l'elenco dei prodotti <strong>di</strong> volta in volta utilizzati e i tempi <strong>di</strong> rifornimento delle varie derrate<br />

alimentari<br />

3. Il concessionario è garante verso l’Amministrazione Comunale anche <strong>di</strong> tutti i fornitori, delle<br />

derrate necessarie e del sistema <strong>di</strong> autocontrollo e/o certificazione attraverso il quale i fornitori<br />

stessi offrono garanzie <strong>di</strong> salubrità e delle matrici alimentari.<br />

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