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Capitolato Mensa Scolastica 2007/2012 - Comune di Impruneta

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inerenti i terminali dove è previsto lo sporzionamento e le relative attrezzature da usare solo ed<br />

esclusivamente nei limiti e per le finalità della seguente concessione.<br />

9. I pasti devono essere preparati secondo i menù e le tabelle <strong>di</strong>etetiche pre<strong>di</strong>sposti dal<br />

concessionario e approvati dall’Amministrazione. Comunale.<br />

Art. 14 Trasporto e consegna dei pasti<br />

1. La consegna dei pasti deve avvenire nel più breve tempo possibile. A tale scopo il concessionario<br />

deve <strong>di</strong>mostrare, su richiesta del <strong>Comune</strong>, la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un parco automezzi <strong>di</strong> trasporto tale da<br />

assicurare, anche nell’eventualità <strong>di</strong> guasti e <strong>di</strong> incidenti, la consegna dei pasti presso i terminali<br />

entro gli orari in<strong>di</strong>cati nel presente capitolato e nel rispetto della normativa vigente.<br />

2. La società rimane comunque responsabile del mantenimento della qualità, del gusto, della<br />

conservazione e della rispondenza igienica delle pietanze trasportate, oltre al mantenimento della<br />

temperatura dei cibi prevista dalla normativa vigente<br />

3. I mezzi <strong>di</strong> trasporto utilizzati devono essere perfettamente in regola con le <strong>di</strong>sposizioni contenute<br />

nel D.P.R. 327 del 26.3.1980 e ss.ii., devono essere a<strong>di</strong>biti esclusivamente al trasporto dei pasti,<br />

essere coibentati isotermicamente e rivestiti internamente con materiale facilmente lavabile.<br />

Devono essere inoltre in possesso <strong>di</strong> un documento attestante l’idoneità sanitaria rilasciata<br />

dall’Azienda Sanitaria. Devono essere puliti giornalmente e sanificati almeno una volta alla<br />

settimana. Il personale addetto al trasporto e alla consegna dei pasti deve indossare adeguati<br />

indumenti <strong>di</strong> lavoro e un tesserino <strong>di</strong> riconoscimento.<br />

4. L'Amministrazione si riserva <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care in ogni momento variazioni e adeguamenti in merito a<br />

detti orari, cui il prestatore <strong>di</strong> servizi deve attenersi, anche per singoli terminali.<br />

5. Per il trasporto dei pasti il concessionario deve utilizzare recipienti pluriporzione conformi ai<br />

requisiti <strong>di</strong> cui al vigente quadro normativo, che assicurino la conservazione del pasto sotto il<br />

profilo organolettico e igienico sanitario. Inoltre devono consentire il mantenimento costante della<br />

temperatura dei cibi cotti da consumarsi cal<strong>di</strong>, che dovrà essere non inferiore a +60° C fino al<br />

momento del consumo, e la temperatura dei cibi da consumarsi fred<strong>di</strong> che non deve superare i<br />

+10°C, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dal D.P.R 26/3/1980 n. 327. I contenitori devono essere ben lavati<br />

e sanificati giornalmente e sopra <strong>di</strong> essi deve essere apposta apposita etichetta in<strong>di</strong>cante il nome del<br />

terminale <strong>di</strong> destinazione e delle porzioni da servire.<br />

6. Le eventuali necessità <strong>di</strong> contenitori per trasporto pasti eccedenti la dotazione iniziale sono a<br />

carico del concessionario che ne rimane proprietario.<br />

7. Per i pasti con <strong>di</strong>eta speciale il confezionamento deve essere fornito in idoneo contenitore<br />

monoporzione riportante nell’etichetta oltre il terminale <strong>di</strong> destinazione il nominativo dell’utente.<br />

8. I pasti forniti devono essere accompagnati da un documento emesso al momento della partenza,<br />

in duplice copia, dal quale risulti, inequivocabilmente, data e orario <strong>di</strong> partenza e il numero dei pasti<br />

consegnati sud<strong>di</strong>visi per tipologia.<br />

9. Qualora il servizio <strong>di</strong> trasporto dei pasti non sia esercitato <strong>di</strong>rettamente dal concessionario, il<br />

medesimo deve verificare che il servizio sia espletato secondo quanto previsto dal presente articolo.<br />

Art. 15 Sporzionamento e <strong>di</strong>stribuzione<br />

1. Il servizio <strong>di</strong> sporzionamento e <strong>di</strong>stribuzione deve essere effettuato, dove previsto, con le<br />

modalità <strong>di</strong> seguito riportate.<br />

2. Il personale messo a <strong>di</strong>sposizione da parte del concessionario per il servizio <strong>di</strong> cui trattasi deve<br />

curare la propria igiene ed il proprio abbigliamento che deve essere adeguato al tipo <strong>di</strong> operazione<br />

che svolge.<br />

3. Il personale deve apparecchiare con : tovagliette monouso, piatti in porcellana, bicchieri in vetro<br />

e posate in acciaio e quant’altro necessario alla regolare effettuazione del servizio. Tutto il<br />

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