Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico

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06.06.2013 Views

80 ze, ai ragazzi più adulti cogli anni e più intelligenti della scuola elementare e così pure ai giovani che frequentano la scuola domenicale. L’altra metà del lascito dovrà essere impiegata nella compera di libri scolastici che verranno poi distribuiti gratuitamente fra i ragazzi più bisognosi della scuola ed in quanto ci fosse un avanzo, potrà essere impiegato in oggetti di vestiario, in ispecie scarpe, da regalarsi ai giovani scolari poveri. Voglio poi che sia corrisposto al termine di ogni anno scolastico, un pezzo d’oro da 20 franchi (8 fiorini), al giovane studioso della classe superiore maschile di questa scuola, ritenuto il più degno per buona condotta e profitto e, a pari merito, al più bisognoso … Lascio ugualmente un mezzo marengo (4 fiorini) al ragazzo più distinto della classe inferiore di detta scuola.” IV fondazione – Borse di lavoro per giovani “…Lascio annualmente 10 pezzi d’oro da 20 franchi (80 fiorini) al Comune di Villa (a partire dal 1 novembre del terzo anno successivo alla mia morte), per il collocamento a seconda delle circostanze, di due o più ragazzi, di preferenza orfani o discoli, presso onesti contadini o altrimenti a maestro per apprendere un’arte o un mestiere. Il giovanetto dovrà essere pertinente del Comune di Villa e quivi dimorante, di famiglia povera, non oltrepassare l’età di 14 anni ed il di lui collocamento non potrà, di regola, superare il triennio a carico della Fondazione.” V fondazione – Dote per una ragazza “…Voglio e dispongo che la mia erede (la Congregazione di Carità) a mezzo del Comune di Villa, abbia a corrispondere nel mese di dicembre del terzo anno dopo la mia morte (e così di tre anni in tre anni), 12 pezzi d’oro da 20 franchi (96 fiorini) ad una giovane da marito pertinente nel Comune stesso, senza però l’obbligo per la stessa di maritarsi, mentre io non intendo, con questa Fondazione, di favorire i matrimoni, ma solo di premiare il merito e favorire l’emulazione. La giovane dovrà essere di nobile condotta morale, nubile o vedova senza figli, non malaticcia, dell’età da 18 a 28 anni, non appartenere a famiglia benestante e, a pari meriti, si dovrà dare la preferenza alla più povera. Si dovrà poi usare ogni imparzialità e giustizia nell’accordare il legato, senza riguardo a raccomandazione o insinuazione di sorta in modo che sia sempre preferita la più degna”. VI fondazione – Magazzino grano turco “… dopo sei anni dalla mia morte … voglio che siano consegnati al Comune di Villa 150 pezzi d’oro da 20 franchi (1.200 fiorini) per la formazione di un magazzino comunale stabile da grano turco. Detto importo dovrà essere impiegato, in tutto o in gran parte, nell’acquisto a tempo opportuno, quando cioè il prezzo è molto basso. In tempo di carestia (ad esempio quando il prezzo della farina gialla sulla piazza di Quaderni del Borgoantico 13 Rovereto sorpassasse i 20 soldi per chilogrammo), dovrà venire aperta una vendita giornaliera di farina gialla il cui prezzo sarà fissato a seconda delle circostanze, fermo però che rimanga intatto (in grano o in denaro), il capitale di fondazione. Avranno diritto all’acquisto di farina i soli pertinenti del Comune di Villa, esclusi i benestanti. Sarà compito della Rappresentanza Comunale determinare quando sia il caso di carestia, fissare il prezzo della farina gialla e determinare chi possa acquistarla. In base alla situazione della Fondazione, la Rappresentanza potrà anche deliberare una distribuzione gratuita ai poveri pertinenti del Comune.” VII fondazione – Lazzarettop “… dopo sei anni dalla mia morte …dispongo e voglio che la mia erede consegni al Comune di Villa 200 pezzi d’oro da 20 franchi (1.600 fiorini) per l’erezione in un luogo appartato e adattato, di un piccolo lazzaretto onde trasportarvi, nei casi di epidemia e contagi, quali il colera, il vaiolo nero ed altri simili malori, gli individui colpiti o sospetti di simili malattie, siano pertinenti del Comune o forestieri (in questo caso verso

Quaderni del Borgoantico 13 81 compenso delle spese sostenute da parte del rispettivo Comune). Non dubito che tale Fondazione, di vitale interesse per tutto il paese, si troverà all’occasione debitamente appoggiata e sussidiata dalle famiglie benestanti di qui o almeno dal Comune.” VIII fondazione – Congregazione di carità “…Lascio ancora per l’istituzione di una speciale Congregazione di Carità di Villa, distinta dalla sussistente Congregazione di Villa e Comuni consorti, l’importo, per una volta tanto di fiorini 1.000 i cui annui interessi saranno impiegati in sussidi per i poveri di questo Comune. … L’obbligo di dare esecuzione a questa Fondazione si avrà dopo trascorsi 6 anni dalla mia morte.” Nella modifica del 1880, al testamento viene aggiunto un codicillo in cui, il Riolfatti dispone che… ”l’erede di ogni mia sostanza, all’infuori di quella da me disposta per altri scopi, sia una novella Congregazione di Carità da stabilirsi qui in Villa a vantaggio di questi poveri pertinenti, che dovrà essere affatto separata e distinta dalla sussistente Congregazione di Villa e comuni consorti e che avrà anche una propria amministrazione… essa dovrà dipendere affatto dal Comune di Villa a cui spetterà perciò anche stabilire le norme e prendere rapporto ad essa, tutte quelle disposizioni che crederà opportune… io non dubito che la Rappresentanza Comunale saprà vigilare e provvedere perché la mia pia Fondazione venga sempre coscienziosamente amministrata e non abbia mai a degenerare dallo scopo benefico a cui tende e specialmente perché non diventi un fomite ed un incoraggiamento all’ozio ed al vizio che è pur troppo il lato cattivo di simili fondazioni.” La Congregazione di Carità compie con questa disposizione un grosso “salto di qualità”: da destinataria di un lascito (seppure importante: 1.000 fiorini), diventa l’erede di tutta la sostanza del Riolfatti libera da altre specifiche destinazioni ed in questa veste anche l’esecutrice di tutti gli altri lasciti previsti. Importante anche la sottolineatura della dipendenza della Congregazione dal Comune che diviene non solo il titolare di un generico potere di controllo (come la legge prevedeva per tutte le Congregazioni di Carità), ma anche del potere di nomina dei 5 consiglieri (il presidente ed il vice erano automaticamente individuati nelle persone dell’arciprete decano e del Capocomune) ed addirittura dell’autori-

80<br />

ze, ai ragazzi più adulti cogli anni<br />

e più intelligenti della scuola elementare<br />

e così pure ai giovani che<br />

frequentano la scuola domenicale.<br />

L’altra metà del lascito dovrà essere<br />

impiegata nella compera di libri<br />

scolastici che verranno poi distribuiti<br />

gratuitamente fra i ragazzi più<br />

bisognosi della scuola ed in quanto<br />

ci fosse un avanzo, potrà essere<br />

impiegato in oggetti di vestiario, in<br />

ispecie scarpe, da regalarsi ai giovani<br />

scolari poveri. Voglio poi che<br />

sia corrisposto al termine di ogni<br />

anno scolastico, un pezzo d’oro<br />

da 20 franchi (8 fiorini), al giovane<br />

studioso della classe superiore<br />

maschile di questa scuola, ritenuto<br />

il più degno per buona condotta<br />

e profitto e, a pari merito, al più<br />

bisognoso … Lascio ugualmente<br />

un mezzo marengo (4 fiorini) al<br />

ragazzo più distinto della classe<br />

inferiore di detta scuola.”<br />

IV fondazione – Borse di lavoro<br />

per giovani<br />

“…Lascio annualmente 10 pezzi<br />

d’oro da 20 franchi (80 fiorini) al<br />

Comune di Villa (a partire dal 1<br />

novembre del terzo anno successivo<br />

alla mia morte), per il collocamento<br />

a seconda delle circostanze, di due<br />

o più ragazzi, di preferenza orfani<br />

o discoli, presso onesti contadini o<br />

altrimenti a maestro per apprendere<br />

un’arte o un mestiere. Il giovanetto<br />

dovrà essere pertinente del Comune<br />

di Villa e quivi dimorante, di famiglia<br />

povera, non oltrepassare l’età di<br />

14 anni ed il di lui collocamento non<br />

potrà, di regola, superare il triennio<br />

a carico della Fondazione.”<br />

V fondazione – Dote per una<br />

ragazza<br />

“…Voglio e dispongo che la mia<br />

erede (la Congregazione di Carità)<br />

a mezzo del Comune di Villa,<br />

abbia a corrispondere nel mese di<br />

dicembre del terzo anno dopo la<br />

mia morte (e così di tre anni in tre<br />

anni), 12 pezzi d’oro da 20 franchi<br />

(96 fiorini) ad una giovane da marito<br />

pertinente nel Comune stesso,<br />

senza però l’obbligo per la stessa<br />

di maritarsi, mentre io non intendo,<br />

con questa Fondazione, di favorire<br />

i matrimoni, ma solo di premiare<br />

il merito e favorire l’emulazione.<br />

La giovane dovrà essere di nobile<br />

condotta morale, nubile o vedova<br />

senza figli, non malaticcia, dell’età<br />

da 18 a 28 anni, non appartenere a<br />

famiglia benestante e, a pari meriti,<br />

si dovrà dare la preferenza alla<br />

più povera. Si dovrà poi usare ogni<br />

imparzialità e giustizia nell’accordare<br />

il legato, senza riguardo a<br />

raccomandazione o insinuazione di<br />

sorta in modo che sia sempre preferita<br />

la più degna”.<br />

VI fondazione – Magazzino<br />

grano turco<br />

“… dopo sei anni dalla mia morte<br />

… voglio che siano consegnati al<br />

Comune di Villa 150 pezzi d’oro<br />

da 20 franchi (1.200 fiorini) per la<br />

formazione di un magazzino comunale<br />

stabile da grano turco. Detto<br />

importo dovrà essere impiegato, in<br />

tutto o in gran parte, nell’acquisto<br />

a tempo opportuno, quando cioè il<br />

prezzo è molto basso. In tempo di<br />

carestia (ad esempio quando il prezzo<br />

della farina gialla sulla piazza di<br />

Quaderni del <strong>Borgoantico</strong> <strong>13</strong><br />

Rovereto sorpassasse i 20 soldi per<br />

chilogrammo), dovrà venire aperta<br />

una vendita giornaliera di farina<br />

gialla il cui prezzo sarà fissato<br />

a seconda delle circostanze, fermo<br />

però che rimanga intatto (in grano<br />

o in denaro), il capitale di fondazione.<br />

Avranno diritto all’acquisto<br />

di farina i soli pertinenti del Comune<br />

di Villa, esclusi i benestanti.<br />

Sarà compito della Rappresentanza<br />

Comunale determinare quando sia<br />

il caso di carestia, fissare il prezzo<br />

della farina gialla e determinare<br />

chi possa acquistarla. In base alla<br />

situazione della Fondazione, la<br />

Rappresentanza potrà anche deliberare<br />

una distribuzione gratuita ai<br />

poveri pertinenti del Comune.”<br />

VII fondazione – Lazzarettop<br />

“… dopo sei anni dalla mia morte<br />

…dispongo e voglio che la mia<br />

erede consegni al Comune di<br />

Villa 200 pezzi d’oro da 20 franchi<br />

(1.600 fiorini) per l’erezione<br />

in un luogo appartato e adattato, di<br />

un piccolo lazzaretto onde trasportarvi,<br />

nei casi di epidemia e contagi,<br />

quali il colera, il vaiolo nero<br />

ed altri simili malori, gli individui<br />

colpiti o sospetti di simili malattie,<br />

siano pertinenti del Comune<br />

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