Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico
Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico
Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Quaderni del <strong>Borgoantico</strong> <strong>13</strong> 119<br />
tuto in causa di qualche mancanza<br />
a tali suoi doveri.<br />
Commento<br />
Normali compiti e responsabilità<br />
dell’amministratore, un tempo del<br />
massaro e dello scrivano, ma ora<br />
non c’è più, come allora, la doppia<br />
scrittura di ciò che entra e di ciò<br />
che esce.<br />
§ 15<br />
A norma delle prescrizioni generali<br />
dovrà l’Amministratore eseguire<br />
tutto quello gli si compete, tenere<br />
l’incanto nel tempo ivi segnato,<br />
facendo avvertito con appositi<br />
editti il pubblico si del di dell’incanto<br />
che sarà 30 giorni dopo, che<br />
dei di che starà nella fondazione<br />
per disimpegno nei quai giorni che<br />
saranno almeno sei nelle solite ore<br />
d’ufficio, dovrà l’Amministratore<br />
col perito trovarsi nella fondazione<br />
suddetta.<br />
Commento<br />
Alcune novità La data dell’incanto<br />
deve essere resa pubblica con<br />
30 giorni di anticipo. Sull’arco di<br />
quei 30 giorni l’amministratore,<br />
insieme col perito, dovrà mettersi<br />
a disposizione del pubblico per<br />
almeno sei giorni, che renderà<br />
noti, nella sede del Monte in orario<br />
d’ufficio. (Questo in previsione<br />
del grande afflusso al Monte<br />
di persone che riscattano i propri<br />
pegni in modo da non farli finire<br />
all’incanto).<br />
§ 16<br />
L’incanto che dovrà essere tenuto<br />
come al solito in di di festa verrà<br />
tenuto dall’Amministratore e sorvegliato<br />
da uno dei consiglieri del<br />
Monte nel luogo solito davanti alla<br />
casa della fondazione.<br />
Commento<br />
Novità: l’amministratore stesso<br />
tiene l’incanto (in dì di festa: quindi<br />
ritenuto opera di misericordia<br />
a favore dei poveri, e perciò lecita<br />
anche in giorno di festa).<br />
§ 17<br />
Tutti i denari spettanti al Monte<br />
Santo dopo chiusa la cassa d’esso<br />
Istituto dovranno ritenersi collocati<br />
nell’apposita cassa esistente nella<br />
casa della fondazione.<br />
Commento<br />
Conferma: i soldi del Monte vanno<br />
collocati solo nella cassaforte (un<br />
tempo c’era un’apposita cassettina<br />
da collocare nel “cassone”)<br />
che si trova nella sede del Monte<br />
stesso.<br />
§ 18<br />
Ogni qualvolta il Giudizio lo riputasse<br />
conveniente dovrà l’Amministratore<br />
prestarsi alla verificazione<br />
degli importi esistenti in Cassa e<br />
dei pegni esistenti nell’Istituto.<br />
Commento<br />
Come un tempo, sono possibili<br />
verifiche in ogni momento<br />
dell’anno. Un tempo erano<br />
i deputati (magari su richiesta<br />
del Consiglio o dei giurisdicenti<br />
Lodron) a esigere a tale scopo<br />
l’incondizionata disponibilità del<br />
massaro, ora è il Giudizio distrettuale<br />
di Nogaredo a richiederla<br />
all’amministratore.<br />
§ 19 (paragrafo non trascritto nella<br />
copia del 1888)<br />
§ 20<br />
Ogni anno dovrà poi l’Amministratore<br />
presentare al Giudizio la documentata<br />
sua Resa di conti al piu<br />
tardo entro il mese di Novembre<br />
Commento<br />
Novità: la “resa di conto annuale”<br />
è da presentare al Giudizio distrettuale<br />
(non al consiglio).<br />
Obblighi e funzioni del perito<br />
§ 21<br />
Ogni lunedì della settimana o giorno<br />
feriato se festa e nei di feriali<br />
pria dell’incanto alle ore espresse<br />
nei doveri dell’Amministratore<br />
dovrà pur esso prestare l’opera sua<br />
e stimare come d’uso e prescrizione<br />
i pegni, appendersi il biglietto<br />
di contrassegno, che gli verrà<br />
consegnato dall’amministratore e<br />
portare al luogo perciò destinato i<br />
pegni stessi e riportare quelli che<br />
venissero disimpegnati.<br />
Commento<br />
Si confermano nella sostanza i<br />
compiti che un tempo erano dello<br />
“stimatore”.<br />
§ 22<br />
Cosi pure dovrà prestarsi ogni<br />
qualvolta l’Amministratore per<br />
fungere il Suo ufficio ne lo farà<br />
avvertito.<br />
Commento<br />
Sostanziale conferma.<br />
§ 23<br />
Starà a suo carico il danno, se<br />
per sua inscienza o colpa qualche<br />
pegno restando invenduto all’incanto<br />
al prezzo di stima da lui fatta<br />
non si potesse ricavare la somma<br />
del prestito dall’Istituto esborsata<br />
e suoi interessi, quindi o ritenendo<br />
per lui il pegno verserà nella Cassa<br />
dell’Istituto la somma totale o<br />
venendo venduto per minor prezzo<br />
rifarà la mancante, tale pagamento<br />
però dovrà farsi dal perito tostamente.<br />
Commento<br />
Si conferma la responsabilità “colpevole”<br />
del’addetto (del perito, un<br />
tempo dello stimatore) in caso di<br />
pegni rimasti invenduti al prezzo di<br />
stima. Il Monte deve in ogni caso<br />
ricuperare presso il perito il prestito<br />
e gli interessi su di esso maturati.<br />
Ora però il perito ha due possibilità:<br />
o paga la differenza se il<br />
pegno è venduto a un pezzo inferiore,<br />
come si faceva un tempo, o tiene<br />
per sé il pegno e versa al Monte la<br />
totale copertura del prestito e degli<br />
interessi (in questo caso deve sborsare<br />
subito i soldi).<br />
§ 24<br />
All’atto d’asta dovrà anche il perito<br />
trovarsi onde attendere al trasporto<br />
dei pegni, levarne i biglietti<br />
di scontro, e collocarli in luogo<br />
apposito perché non nascano confusioni<br />
e caso di non vendita riporre<br />
sul pegno il biglietto come sopra<br />
levato inoltre dovrà fungere le<br />
funzioni di banditore. Le eventuali<br />
mancanze che in quest’occasione<br />
potrebbero nascere a carico della<br />
fondazione staranno a carico del<br />
perito suddetto.