Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico
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112 Commento L’ufficiale d’asta riceverà dal compratore due quattrini per ogni posta (chiamata), sia essa con un sol pegno, sia con più pegni. 9°. Che li pegni siano delli compratori liberi doppo tre giorni e s’habbi da osservar l’ordine infrascritto nel vendere Nono, s’ordina che passati sie mesi dopo l’imprestito fatto d’un mese il massaro e scrivano sia obbligati dar in nota alli deputati tutti i pegni fatti di qualonque sorte di quel mese precedente accioché che ogni mese si vendano tutti i pegni fatti nel settimo mese precedente se non saranno scossi nel tempo da quelli che li hanno impegnati quali deputati poi siano obbligati far ordinar una crida otto giorni innanzi che tal giorno si venderanno i pegni del monte cioè quelli che passano il tempo di sei mesi predetti et poi il giorno deputato siano abbligati all’incanto publico far vendere il pegno mettendo all’incanto la somma prestata overo quel più che parerà alla conscienza delli deputati contra la quale nessun mai si possa opponere, et andar incantando crescendo et in quello incanto spedirlo a chi più vi metterà. E non trovandosi persona che ‘l leva almanco per la somma prestata che il qual caso esso pegno si lassi all’altro primo seguente incanto et s’in questo non si troverà chi il levi almanco per la somma prestata all’hora si debbia offerire al stimator e se lui non lo vorrà et sborserà incontinente li danni per la somma prestata, che all’hora al tutto si debbia incantare calando del prezzo fin che si troverà compratore a danno et essempio dello stimatore del qual danno et interesse all’hora si dia esecutione a pignorarlo. Commento Si ripetono le disposizioni di vendita dei pegni non riscattati dopo sei mesi di deposito. Si aggiunge che i pegni possono venire mesi all’asta ad un prezzo superiore alla somma data in prestito dal Monte, e questo a discrezione, inoppugnabile, dei deputati. Si specifica anche che lo stimatore venga pignorato di qualche cosa nel caso in cui debba pagare la differenza su pegni venduti ad un prezzo inferiore a quello stimato. Ancora [un delegato per il compratore che non abita nelle giurisdizioni] che ciascuno che comprarà pegni e che sborserà li danni come è conveniente come nel capitolo se non sarà habitante nelle iuridizioni sia di che loco si voglia sia obligato presentar una idonea persona delle dette iuridizioni la quale appresso lo scrivano del monte si chiami e tenghi in consegna detto pegno per tutti li tre di dapoi l’incanto accioché comodamente e sicuramente quello di chi è il pegno con il suo bollettino lo possi rihavere et cosi si determina che servi il tutto come è detto di sopra. Commento Se uno che compera pegni risiede fuori dalle giurisdizioni, trovi un suo delegato, residente nelle giurisdizioni, che venga registrato dallo scrivano e che trattenga per tre giorni il pegno, in modo che il proprietario del pegno possa riavere il suo pegno se si presenta con l’apposito tagliando. Ancora [attesa di tre giorni] si ordina che li pegni venduti all’incanto del monte passati i tre giorni dopo l’incanto come è detto restino alli compratori. Commento I pegni venduti all’incanto diventano proprietà dei compratori dopo tre giorni dalla vendita. Ancora [il compenso per l’ufficiale è a carico del compratore del pegno] che il compratore sia obligato pagare all’offitiale due quattrini per pegno come è detto. Quaderni del Borgoantico 13 Commento Il compratore paga due quattrini per ogni pegno all’ufficiale d’asta. Ancora [il trasloco dei pegni] che ‘l detto offitiale sia obbligato portare e riportare i pegni nel giorno che si farà l’incanto dal loco del monte alla piazza e dalla piazza al monte, volendo i ministri del monte […] Commento L’ufficiale d’asta è obbligato a portare i pegni dal Monte alla piazza dove si tiene l’asta e riportarli indietro, secondo il volere degli addetti del Monte. X°. Che li pegni del monte non si possino usar ne prestar X° Si ordina che li deputati ne massaro ne scrivano ne stimatore ne alcuno che sia in offitio possano ne debbano usare ne torre in presto ne prestare ad altri alcun di pegni sotto pena di rainesi due per ciascuna volta et rifar il pegno dannificato da esser applicato per la metà al monte l’altra metà all’accusatore, che proverà questo con un sol testimonio degno però di fede. Commento Nessuno degli addetti del Monte può prendere in prestito né prestare alcun pegno. Chi lo fa paga la multa di due ragnesi (e gli eventuali danni arrecati al pegno), la metà a favore del Monte e l’altra metà a chi fa denuncia, anche con un sol testimone purché degno di fede. Xj. Che se dia fede alli libri del monte Xj S’ordina che sia data piena fede alli libri del monte cosi in giuditio come fuori di giuditio di tutto quello che sarà in essi scritto spettante al detto monte. Commento Ciò che è scritto nei libri del Monte, fa fede in qualsiasi caso, anche in eventuali processi.
Quaderni del Borgoantico 13 113 XIj. Che non si presti più dell’ordinario senza licenza… etcc… Xij Si ordina che non si possi prestar più di quello che è stato ordinato a qual si voglia persona fuor che quello che si crescerà di tempo in tempo dalli detti deputati il che non faranno senza consenso delli detti Ill.i Sig.i conti che saranno a quel tempo. E quando sarà decretato di imprestar maggior somma sia notata a libro dal masaro e scrivano. E quando il massaro passerà la detta somma paghi il doppio dell’escesso. Commento Non si può prestare a nessuna persona più di quanto stabilito. Il limite massimo di prestito può essere innalzato dai deputati, ma solo con il consenso dei conti Lodron e deve essere registrato nei libri dal massaro e dallo scrivano. Se il massaro supererà quel limite, pagherà come multa il doppio dell’eccedenza. XIIj. Che un de deputati sottoscriva le partite dell’impresto XIIj Se ordina che ogni giorno che se presterà finita l’imprestanza il deputato che sarà sia tenuto sottoscriversi all’ultima partita nel libro del massaro…. Io (N. nome…) fui presente al soprascritto impresto cominciando a la prima partita fino all’ultima del medesimo di che sono in tutto n° ….. e di somma di fiorini …. troni… E non sapendo scrivere che vi facci un segno a suo arbitrio. Commento Alla fine di ogni giorno di attività, il deputato apporrà la sua firma nel libro del massaro in calce all’ultima operazione effettuata, con tute le specificazioni indicate. Se non sa scrivere, farà un segno a suo gusto. XIIIj. In qual caso il massaro vecchio sarà tenuto a restare al servitio del monte finito il suo offitio XIIIj Se ordina che lassando il massaro vecchio le cose del monte maneggiate da lui intricate in modo che si giudichi che ne possa nascere inconveniente et danno del monte et che il novo massaro suo successore non possa ne debbi stricarle che in tal caso sia obbligato il detto massaro vecchio restar per coagiunto nella amministratione tanto che le cose restino stricate in quel modo che lui le pigliò. Come riscuotere, ristituire li pegni, farli vendere, saldar le partite et consegnando di settimana in settimana li danari alli novi deputati, il che fatto sia liberato et fattagli fede del suo bon servire autentica delli deputati constituiti dalli Ill.i Sig.ri Conti. Commento Se un massaro al termine del suo mandato lascia le cose ingarbugliate, deve rimanere in servizio accanto al nuovo massaro, fino che non saranno chiarite tutte le faccende. Solo allora sarà libero e riceverà l’attestato di buon servizio dai deputati. XV. Che s’instituisca una compagnia del monte XV S’ordina che s’habbi cura instituita la compagnia del monte o sia frataglia che ognuno possi entrare in essa pagando come s’ordinerà della qual utilità si paghino il massaro scrivano et stimatore quando non si potrà aver per amor d’Idio o altro modo come è hora e sarà ordinato e se n’avanza vada a benefitio del monte. Commento Si istituisca una confraternita, o “frataglia”, chiamata “Compagnia del Monte”, nella quale ognuno può entrare pagando la quota stabilita. La “Compagnia” provvederà a pagare il massaro, lo scrivano e lo stimatore, se questi servizi non saranno svolti gratuitamente. XVj. Che i presenti capitoli si possano crescere e sminuire XVj Se determina che li predetti capitoli si possa crescere e sminuire a benefitio et utilità del monte col solito consiglio e con participatione consenso e volontà delli prefati Ill.i Sig.i Conti e suoi successori. Eccettuato il settimo capitolo determinato per la stabilità del capitale del monte, il quale da nessuna persona di qualsivoglia qualità si possa alterare in nessun modo. Commento Si stabilisce che tutte le regole fin qui scritte possano essere modificate dal consiglio, dietro parere favorevole dei conti Lodron. Non si può però in nessun modo modificare la settima regola (capitolo), quella che vieta nella maniera più assoluta, di intaccare (diminuire) il capitale del Monte. [Conferma del regolamento] Doppo la morte dell’Ill.e Sig.r Conte Niccolò di Lodron sign. di Castel novo et della Ill.e Sig.a Madalena Bagarotta contessa di Lodron Sig.a di Castellano come governatrice in loco delli Ill.i Sig.i conti suoi figliuoli, essendo stati riconosciuti i soprascritti capitoli dall’Ill.e Sig.r Conte Gasparo filiuolo del prefato Ill.e Sig.r Conte Niccolò et in nome delli Ill.i Sig.r Conte Niccolò et Sig.r Conte Christoforo figliuoli già dell’Ill.e Sig.r Conte Paris fratello del Signor Conte Gasparo et parimenti riconosciuti dalli Ill.i Sig.r Conte Felice et Sig.r Conte Antonio di Lodrone per buoni et accettabili gli hanno di commune consenso approvati, et confirmati. Commento Dopo la morte del conte Niccolò e della contessa Madalena Bagarota, il regolamento è stato riconosciuto e approvato anche dai loro successori.
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L’ufficiale d’asta riceverà dal<br />
compratore due quattrini per ogni<br />
posta (chiamata), sia essa con un<br />
sol pegno, sia con più pegni.<br />
9°. Che li pegni siano delli<br />
compratori liberi doppo tre<br />
giorni<br />
e s’habbi da osservar l’ordine<br />
infrascritto nel vendere<br />
Nono,<br />
s’ordina che passati sie mesi dopo<br />
l’imprestito fatto d’un mese il massaro<br />
e scrivano sia obbligati dar in<br />
nota alli deputati tutti i pegni fatti<br />
di qualonque sorte di quel mese<br />
precedente accioché che ogni mese<br />
si vendano tutti i pegni fatti nel<br />
settimo mese precedente se non<br />
saranno scossi nel tempo da quelli<br />
che li hanno impegnati quali deputati<br />
poi siano obbligati far ordinar<br />
una crida otto giorni innanzi che<br />
tal giorno si venderanno i pegni<br />
del monte cioè quelli che passano<br />
il tempo di sei mesi predetti et poi<br />
il giorno deputato siano abbligati<br />
all’incanto publico far vendere<br />
il pegno mettendo all’incanto la<br />
somma prestata overo quel più che<br />
parerà alla conscienza delli deputati<br />
contra la quale nessun mai si<br />
possa opponere, et andar incantando<br />
crescendo et in quello incanto<br />
spedirlo a chi più vi metterà. E<br />
non trovandosi persona che ‘l leva<br />
almanco per la somma prestata<br />
che il qual caso esso pegno si lassi<br />
all’altro primo seguente incanto<br />
et s’in questo non si troverà chi il<br />
levi almanco per la somma prestata<br />
all’hora si debbia offerire al stimator<br />
e se lui non lo vorrà et sborserà<br />
incontinente li danni per la somma<br />
prestata, che all’hora al tutto si<br />
debbia incantare calando del prezzo<br />
fin che si troverà compratore a<br />
danno et essempio dello stimatore<br />
del qual danno et interesse all’hora<br />
si dia esecutione a pignorarlo.<br />
Commento<br />
Si ripetono le disposizioni di vendita<br />
dei pegni non riscattati dopo sei<br />
mesi di deposito. Si aggiunge che i<br />
pegni possono venire mesi all’asta<br />
ad un prezzo superiore alla somma<br />
data in prestito dal Monte, e questo<br />
a discrezione, inoppugnabile,<br />
dei deputati.<br />
Si specifica anche che lo stimatore<br />
venga pignorato di qualche<br />
cosa nel caso in cui debba pagare<br />
la differenza su pegni venduti ad<br />
un prezzo inferiore a quello stimato.<br />
Ancora [un delegato per il compratore<br />
che non abita nelle giurisdizioni]<br />
che ciascuno che comprarà pegni e<br />
che sborserà li danni come è conveniente<br />
come nel capitolo se non<br />
sarà habitante nelle iuridizioni sia<br />
di che loco si voglia sia obligato<br />
presentar una idonea persona delle<br />
dette iuridizioni la quale appresso<br />
lo scrivano del monte si chiami e<br />
tenghi in consegna detto pegno per<br />
tutti li tre di dapoi l’incanto accioché<br />
comodamente e sicuramente<br />
quello di chi è il pegno con il suo<br />
bollettino lo possi rihavere et cosi<br />
si determina che servi il tutto come<br />
è detto di sopra.<br />
Commento<br />
Se uno che compera pegni risiede<br />
fuori dalle giurisdizioni, trovi un<br />
suo delegato, residente nelle giurisdizioni,<br />
che venga registrato<br />
dallo scrivano e che trattenga per<br />
tre giorni il pegno, in modo che il<br />
proprietario del pegno possa riavere<br />
il suo pegno se si presenta con<br />
l’apposito tagliando.<br />
Ancora [attesa di tre giorni]<br />
si ordina che li pegni venduti all’incanto<br />
del monte passati i tre giorni<br />
dopo l’incanto come è detto restino<br />
alli compratori.<br />
Commento<br />
I pegni venduti all’incanto diventano<br />
proprietà dei compratori dopo<br />
tre giorni dalla vendita.<br />
Ancora [il compenso per l’ufficiale<br />
è a carico del compratore del<br />
pegno]<br />
che il compratore sia obligato<br />
pagare all’offitiale due quattrini<br />
per pegno come è detto.<br />
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Commento<br />
Il compratore paga due quattrini<br />
per ogni pegno all’ufficiale d’asta.<br />
Ancora [il trasloco dei pegni]<br />
che ‘l detto offitiale sia obbligato<br />
portare e riportare i pegni nel giorno<br />
che si farà l’incanto dal loco del<br />
monte alla piazza e dalla piazza<br />
al monte, volendo i ministri del<br />
monte […]<br />
Commento<br />
L’ufficiale d’asta è obbligato a<br />
portare i pegni dal Monte alla<br />
piazza dove si tiene l’asta e riportarli<br />
indietro, secondo il volere<br />
degli addetti del Monte.<br />
X°. Che li pegni del monte non<br />
si possino usar ne prestar<br />
X° Si ordina che li deputati ne massaro<br />
ne scrivano ne stimatore ne<br />
alcuno che sia in offitio possano ne<br />
debbano usare ne torre in presto ne<br />
prestare ad altri alcun di pegni sotto<br />
pena di rainesi due per ciascuna<br />
volta et rifar il pegno dannificato<br />
da esser applicato per la metà al<br />
monte l’altra metà all’accusatore,<br />
che proverà questo con un sol testimonio<br />
degno però di fede.<br />
Commento<br />
Nessuno degli addetti del Monte<br />
può prendere in prestito né prestare<br />
alcun pegno. Chi lo fa paga la<br />
multa di due ragnesi (e gli eventuali<br />
danni arrecati al pegno), la metà<br />
a favore del Monte e l’altra metà a<br />
chi fa denuncia, anche con un sol<br />
testimone purché degno di fede.<br />
Xj. Che se dia fede alli libri del<br />
monte<br />
Xj S’ordina che sia data piena fede<br />
alli libri del monte cosi in giuditio<br />
come fuori di giuditio di tutto quello<br />
che sarà in essi scritto spettante<br />
al detto monte.<br />
Commento<br />
Ciò che è scritto nei libri del Monte,<br />
fa fede in qualsiasi caso, anche in<br />
eventuali processi.