Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico
Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico
Quaderno Borgoantico n° 13 - associazione Borgoantico
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Quaderni del <strong>Borgoantico</strong> <strong>13</strong> 111<br />
danneggiare la sua anima, con l’esclusione<br />
dai pubblici uffici e dal<br />
godimento dei beni comuni e con<br />
una multa di cento ducati a favore<br />
del Monte da riscuotere mediante<br />
i deputati<br />
Ancora [regola immodificabile]<br />
che ‘l presente capitolo sia sempre<br />
osservato anzi agomentar<br />
[…] lo. E non si possa rinovare<br />
per alcun consiglio ancora con<br />
tutte le voci.<br />
Commento<br />
La regola che il capitale non può<br />
essere diminuito deve essere sempre<br />
osservata, e semmai potenziata,<br />
e non può essere modificata da<br />
parte di nessun consiglio.<br />
8°. Come e quando si debbano<br />
vendere li pegni del monte<br />
Ottavo,<br />
s’ordina che passati sei mesi<br />
doppo l’imprestito di ciascun<br />
pegno il massaro e scrivano siano<br />
obligati dar in nota tutti li pegni<br />
che sono da vendere alli deputati.<br />
Li quali siano obligati far ordinar<br />
una crida otto giorni innanzi che si<br />
vendano li pegni del detto monte.<br />
Et poi il giorno deputato farli<br />
vendere facendoli prima stimar<br />
per persone idonee, sofficienti e<br />
prattiche. Et incantati che saranno<br />
detti pegni se si troverà la quantità<br />
stimata over più all’hora si possino<br />
dar via al primo incanto; ma<br />
non trovandosi la quantità stimata<br />
si debbia tardare fino al terzo<br />
incanto nel quale al tutto si debbano<br />
deliberare stando un giorno da<br />
un incanto all’altro.<br />
Commento<br />
Trascorsi sei mesi dal prestito, i<br />
pegni possono essere venduti. Il<br />
massaro e lo scrivano fanno un<br />
elenco di questi pegni e lo consegnano<br />
ai deputati i quali fanno un<br />
avviso pubblico otto giorni prima<br />
dell’incanto (asta). I pegni devono<br />
essere innanzitutto stimati da<br />
persone competenti e poi messi<br />
all’asta. Se si ottiene una somma<br />
pari o maggiore del prezzo stimato,<br />
allora il pegno viene ceduto, altrimenti<br />
si farà un’altra asta il giorno<br />
seguente, ed una terza asta il terzo<br />
giorno, e allora il pegno si vende a<br />
qualsiasi prezzo.<br />
Ancora [lo stimatore corre un<br />
grave rischio]<br />
se saranno venduti manco del capitale<br />
che l’estimatore sia obbligato<br />
rifar il monte del suo riservandosi<br />
però ragione contra quello che<br />
l’havrà impegnato.<br />
Commento<br />
Se il pegno è venduto ad un prezzo<br />
inferiore a quello stimato, lo stimatore<br />
pagherà la differenza, ma<br />
potrà farsi valere nei confronti di<br />
chi ha impegnato l’oggetto.<br />
Ancora [restituzione del sovrapprezzo]<br />
se saranno venduti di più che tal<br />
restante sia notato per il massaro<br />
oltra il libro delle vendite et servato<br />
per il monte accio che sempre si<br />
possa ristituire a chi s’aspetta.<br />
Commento<br />
Se si ottiene un prezzo maggiore di<br />
quello stimato, il massaro annoti la<br />
differenza, che sarà custodita dal<br />
Monte in modo che possa essere<br />
restituita in ogni momento a chi<br />
era proprietario del pegno.<br />
Ancora [restituzione al proprietario<br />
o ai suoi eredi]<br />
se colui non si ritrovasse a chi si<br />
aspetta, overo heredi all’hora tal<br />
restante vada al monte per l’anima<br />
sua.<br />
Commento<br />
Se questo proprietario non si fa<br />
avanti, e neppure i suoi eredi, allora<br />
i soldi passano al Monte, a beneficio<br />
dell’anima del proprietario.<br />
Ancora [divieto di acquisto di<br />
pegni per gli addetti del Monte;<br />
soldi a chi denuncia]<br />
che alcuno delli deputati o alcun<br />
delli officiali del monte non possino<br />
comprare o far comprare sotto<br />
pena di rainesi venticinque da esser<br />
applicati al monte et scossi dagli<br />
altri deputati per due terzi, l’altro<br />
terzo all’accusatore.<br />
Commento<br />
Né i deputati né gli altri addetti<br />
del Monte possono comperare,<br />
o far comperare per sé, i pegni<br />
messi all’asta. Chi lo fa incorre in<br />
una multa di 25 ragnesi, due terzi<br />
dei quali a favore del Monte, un<br />
terzo da consegnare a chi ha fatto<br />
denuncia.<br />
Ancora [vendita dei beni mobili]<br />
che similmente si vendano tutti gli<br />
altri beni mobili che fossero donati<br />
al monte essendo prima stimati da<br />
huomini esperti.<br />
Commento<br />
Secondo lo stesso sistema vanno<br />
venduti anche tutti i beni mobili<br />
donati al Monte, dopo che sono<br />
stati stimati da persone esperte.<br />
Ancora, [assoluto divieto per gli<br />
Ebrei di acquistare pegni messi<br />
all’asta; soldi a chi denuncia]<br />
che per alcun modo gli Hebrei<br />
non possano comprare all’incanto<br />
del detto monte ne alcuno altro<br />
per suo nome ne palesemente ne<br />
secretamente sotto pena del doppio<br />
del valor del pegno per la metà<br />
al monte l’altra metà all’accusatore.<br />
Commento<br />
Gli Ebrei non possono nella<br />
maniera più assoluta acquistare,<br />
né far acquistare da altri, né<br />
palesemente né di nascosto, pegni<br />
messi all’incanto. Chi lo fa paga<br />
una multa del valore doppio del<br />
pegno, la metà della quale per il<br />
Monte, l’altra metà per chi ha fatto<br />
denuncia.<br />
Ancora [pagamento immediato<br />
dei pegni acquistati all’incanto]<br />
che ciascun che leverà pegni all’incanto<br />
sborsi subito i danari.<br />
Commento<br />
Chi compera pegni all’incanto<br />
deve sborsare subito i soldi.<br />
Ancora [compenso dell’ufficiale<br />
d’asta]<br />
che l’hoffitiale habbi due quattrini<br />
per ciascun pegno venduto E<br />
se fossero più pegni in una posta<br />
habbi solo due quattrini dal comprator.