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PREPARARSI AL NUOVO BANDO 488:<br />

I DUBBI SCIOLTI COL BANDO 2006<br />

di Rossella Salerno e Renata Carrieri<br />

Amministrazione e finanza >> Finanza agevolata<br />

www.intesasanpaoloimprese.com


Sommario<br />

Introduzione........................................................................................3<br />

Innovatività dell'investimento .................................................................4<br />

Certificazione di qualità..........................................................................5<br />

Requisiti richiesti: superfici minime e diritto/titolo di proprietà......................6<br />

Investimenti ammissibili ........................................................................7<br />

Calcolo del contributo in ipotesi di richiesta di finanziamento agevolato ..........8<br />

Modalità di presentazione della domanda................................................10<br />

Conclusioni........................................................................................10<br />

Glossario...........................................................................................12<br />

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Introduzione<br />

In attesa del nuovo bando 488, esaminiamo alcune problematiche chiave analizzate dal<br />

Comitato Tecnico-Consultivo operante presso la Direzione Generale per il Coordinamento degli<br />

incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico durante l’analisi dei progetti del<br />

bando 2006, per il quale sono state recentemente pubblicate le graduatorie sulla Gazzetta<br />

Ufficiale.<br />

L’analisi proposta in questo intervento non va considerata esaustiva dei dubbi emersi,<br />

volendosi concentrare sugli aspetti che verosimilmente possono coinvolgere il maggior numero<br />

di aziende che si apprestano a valutare se partecipare alla “gara” e redigere il connesso<br />

progetto.<br />

In particolare, il focus sarà concentrato sui seguenti temi:<br />

• innovatività dell’investimento;<br />

• certificazione di qualità;<br />

• requisiti richiesti in termini di superfici minime e di diritto/titolo di proprietà;<br />

• investimenti ammissibili;<br />

• calcolo del contributo in ipotesi di richiesta di finanziamento agevolato;<br />

• modalità di presentazione della domanda.<br />

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INNOVATIVITÀ DELL’INVESTIMENTO<br />

Sapere se il proprio progetto possa o meno essere classificato come innovativo ha costituito<br />

nel bando precedente un elemento particolarmente importante, trattandosi di uno dei fattori<br />

che consentiva il riconoscimento di un punteggio per la definizione della graduatoria.<br />

A tutt’oggi non si è ancora a conoscenza di quali saranno le priorità proposte nel nuovo bando;<br />

è però verosimile attendersi che il profilo innovativo possa costituire anche questa volta un<br />

parametro rilevante, non fosse altro per l’esigenza nazionale di favorire investimenti<br />

innovativi, che consentano al nostro Stato di raggiungere i livelli dei nostri cugini europei.<br />

Diversi sono stati i quesiti che hanno interessato questo aspetto. Occorre premettere che il<br />

bando prevedeva che la posizione in graduatoria assunta da ciascun progetto fosse<br />

determinata anche dal “rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi ed<br />

il totale delle spese ammissibili”.<br />

Il concetto di “innovativo” va ricercato sia nella Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, sia nel<br />

DM 1° febbraio 2006, in base ai quali rientrano in questa categoria:<br />

1. le apparecchiature, i macchinari e gli impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo,<br />

gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la<br />

realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo<br />

dei sistemi succitati;<br />

2. piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e<br />

finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali<br />

ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di<br />

applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;<br />

3. acquisizione di brevetti funzionali all’esercizio dell’attività oggetto del programma;<br />

4. apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo<br />

aziendali;<br />

5. piattaforme e tecnologie digitali per la gestione di sistemi di interfaccia e<br />

transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la<br />

personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo delle predette<br />

piattaforme e tecnologie.<br />

Per quanto riguarda le voci di spesa di cui ai punti 1), 2) ed 5), il Ministero ha inoltre chiarito<br />

che le spese relative all’acquisizione di servizi per la realizzazione o personalizzazione di<br />

applicazioni informatiche possono essere considerate quali investimenti innovativi solo se il<br />

programma prevede altresì l’acquisizione o realizzazione delle connesse apparecchiature,<br />

macchinari, impianti, piattaforme e tecnologie.<br />

Per l’attestazione dell’innovatività di tali investimenti, il bando richiedeva esplicitamente:<br />

• che ne venisse fornita una “specifica descrizione” nel Piano Descrittivo da allegare alla<br />

domanda;<br />

• che alla domanda venisse allegata una “perizia giurata”, rilasciata da un professionista<br />

iscritto al relativo Albo professionale con la quale:<br />

o venisse attestata “la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto<br />

degli investimenti innovativi”,<br />

o venissero descritti “in modo puntuale le caratteristiche tecniche dei suddetti<br />

investimenti”,<br />

o ne venisse attestata “la rispondenza ad una delle categorie” di investimento<br />

ammesse e sopra indicate con le lettere da 1) a 5).<br />

In sede di valutazione dei progetti pervenuti, si sono verificate diverse anomalie:<br />

• alcune Aziende hanno dichiarato, nel Piano Descrittivo, che parte degli investimenti<br />

proposti fosse innovativa, senza però allegare la perizia prevista dal Bando;<br />

• altre Aziende hanno allegato una perizia “non giurata”;<br />

• altre ancora hanno presentato una perizia firmata da professionista non iscritto all’Albo<br />

professionale;<br />

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• altre hanno allegato la perizia giurata, ma con riferimento ad investimenti che in sede di<br />

valutazione del progetto lasciavano dubbi sull’effettiva innovatività.<br />

Il Comitato ha chiarito a tal proposito diversi elementi basilari:<br />

• ha innanzitutto chiarito che la mancanza della perizia giurata non comporta di per sé il<br />

dovere di rigettare la domanda, bensì di non poter in alcun modo riconoscere<br />

all’Azienda la premialità connessa agli investimenti innovativi, anche se effettivamente i<br />

loro requisiti lo avrebbero consentito;<br />

• ha chiarito che “l’asseveramento previsto dalla Circolare costituisce requisito formale di<br />

validità richiesto ad substantiam e pertanto la sua mancanza costituisce motivo di<br />

invalidità della perizia stessa”, con connessa impossibilità di assegnazione del punteggio<br />

per innovatività;<br />

• ha confermato che, affinché possa essere considerata valida ai fini del riconoscimento<br />

del punteggio, la perizia giurata deve essere “rilasciata da un professionista iscritto al<br />

relativo Albo professionale” e che, qualora sia presentata perizia rilasciata da altro<br />

soggetto, la stessa non può essere considerata valida;<br />

• ha specificato che, affinché in sede di valutazione si possa effettivamente qualificare<br />

come innovativo un progetto, è necessario che il “perito descriva gli investimenti<br />

innovativi previsti e ne attesti l’appartenenza alle categorie” ammesse.<br />

Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione del punteggio per innovatività, occorre che<br />

la “perizia non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le caratteristiche degli<br />

investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso<br />

con le tipologie individuate dal Decreto” (ossia dal D.M. 1 febbraio 2006).<br />

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ<br />

Altro aspetto cruciale ai fini dell’attribuzione del punteggio che ha generato difficoltà alle<br />

Imprese in sede di redazione del progetto, non sapendo con chiarezza se poter effettivamente<br />

dichiarare la sussistenza del requisito, riguarda la “certificazione ambientale”.<br />

Il bando riconosceva un punteggio pari a 0,5% per i programmi proposti dalle Imprese che,<br />

alla data di presentazione del Modulo di domanda, avessero già aderito a sistemi internazionali<br />

riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). Per la<br />

connessa attribuzione del punteggio veniva richiesto che copia della predetta certificazione<br />

venisse allegata alla domanda stessa.<br />

Ora, i dubbi proposti sono stati sciolti con un’interpretazione favorevole alle Imprese istanti.<br />

Laddove l’Azienda istante avesse presentato un progetto a fronte dello sviluppo di un’attività<br />

(per esempio produzione di energia) diversa da quella per la quale ha ottenuto la certificazione<br />

UNI EN ISO o EMAS (per esempio produzione di farine proteiche), il Comitato Tecnico-<br />

Consultivo ha confermato comunque la possibilità di attribuire il relativo punteggio.<br />

Medesima impostazione nel caso in cui la certificazione di cui l’Azienda istante era in possesso<br />

riguardasse uno stabilimento diverso da quello oggetto dell’investimento per il quale si<br />

richiedeva il contributo. Anche in questa circostanza, infatti, il Comitato ha confermato<br />

l’esistenza delle condizioni per poter assegnare il punteggio, poiché la Circolare specifica che<br />

deve essere l’impresa e non l’unità produttiva ad avere già aderito al sistema di certificazione<br />

ISO o EMAS.<br />

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REQUISITI RICHIESTI: SUPERFICI MINIME E DIRITTO/TITOLO DI<br />

PROPRIETÀ<br />

Il Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2006 ha specificato che possono beneficiare del<br />

contributo gli esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e i centri di distribuzione, sia<br />

di singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico,<br />

con superficie dell’unità produttiva pari almeno a 1000 mq. La Circolare 980902 del 23 marzo<br />

2006 ha specificato, con riferimento agli esercizi di vendita all’ingrosso, che per superficie<br />

dell’unità locale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,<br />

scaffalature e simili, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e<br />

servizi.<br />

Per effettuare il giusto calcolo delle metrature minime, può sussistere il dubbio se possa o<br />

meno essere considerato ammissibile il progetto in cui viene raggiunto detto limite minimo<br />

sommando alla superficie dei singoli piani quella soppalcata. Il caso analizzato dal Comitato<br />

Tecnico-Consultivo riguardava un’Azienda di commercio all’ingrosso che intendeva realizzare<br />

un progetto di ampliamento con trasferimento dell’unità locale, attraverso la realizzazione di<br />

un nuovo fabbricato la cui superficie utile da mq. 919,15 (suddivisi tra il piano terra, il piano<br />

primo e il piano secondo) passava a mq. 1.007,15, attraverso la realizzazione di un soppalco<br />

metallico di mq. 88.<br />

E’ stato confermato dal Comitato che il “soppalco” costituisce comunque superficie calpestabile<br />

ed in quanto tale considerabile al fine di verificare il rispetto del limite minimo dei 1.000 mq<br />

previsti dall’articolo 1, comma 4, lettera c3 del Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2006.<br />

Per beneficiare del contributo previsto dalla Legge 488/92, occorre che l’impresa predisponga<br />

un programma di investimenti organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e<br />

finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di<br />

una delle attività ammesse dalla norma stessa.<br />

E’ in particolare previsto che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />

domande di agevolazione il soggetto richiedente comprovi di avere la piena disponibilità del<br />

suolo e, ove esistenti, degli immobili dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma.<br />

Tale diritto è rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche<br />

finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del<br />

codice civile.”<br />

La questione non è semplice e le possibili sfaccettature sono diverse.<br />

Primo caso<br />

Il caso che di seguito si descrive è quello di una Società che intendeva presentare un radicale<br />

intervento di ristrutturazione di un complesso immobiliare alberghiero inattivo, costituito da<br />

fabbricati e circostante appezzamento di terreno. In particolare il progetto prevedeva la<br />

realizzazione di interventi di totale ristrutturazione dell’attuale edificio, al fine di realizzare una<br />

residenza turistico-alberghiera con annessi ristorante, bar, centro benessere e sala congressi.<br />

Con riferimento al complesso immobiliare oggetto di intervento, alla scadenza dei termini di<br />

presentazione della domanda di agevolazione a valere sul bando Turismo, la Società deteneva:<br />

• la proprietà esclusiva di porzioni del complesso immobiliare alberghiero (circa il 95%),<br />

nonché dell’appezzamento di terreno circostante (in parte edificabile);<br />

• il 98,88% delle quote di una multiproprietà alberghiera indivisa, relativa al residuo 5%<br />

circa dell’immobile.<br />

A prova della piena disponibilità dell’immobile, l’azienda aveva presentato, per la porzione dello<br />

stesso non in proprietà esclusiva, il regolamento condominiale del complesso edilizio oggetto di<br />

intervento, all’interno del quale è previsto che eventuali interventi di ristrutturazione globale<br />

del fabbricato possano essere approvati senza la necessità del voto unanime dei<br />

comproprietari, essendo sufficiente “un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei<br />

Condomini ed i due terzi del valore del complesso edilizio secondo la sua attuale consistenza”.<br />

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Sulla base di questo presupposto, di fatto, la Società istante avrebbe comunque avuto la<br />

possibilità di dar corso al progettato intervento anche in assenza del voto favorevole della<br />

minoranza dei condomini, proprietari delle residue quote di multiproprietà.<br />

Nonostante i titoli da un lato e il regolamento condominiale dall’altro, che nella sostanza<br />

avrebbero dato comunque diritto all’azienda istante di realizzare l’intervento, il Comitato si è<br />

espresso negando la possibilità di accettare il progetto. Non ha infatti riconosciuto la<br />

sussistenza del presupposto essenziale richiesto dalla normativa, non ritenendo che “i<br />

diritti/titoli di proprietà dell’impresa” fossero idonei ad attestare la piena disponibilità dell’intero<br />

immobile interessato dall’iniziativa, in quanto riferiti solo a porzione, seppure prevalente,<br />

dell’immobile stesso.<br />

Secondo caso<br />

Altra circostanza analizzata dal Comitato: l’azienda “A Srl”, per attestare la disponibilità<br />

dell’immobile oggetto dell’investimento proposto, ha presentato, oltre ai titoli di proprietà,<br />

anche il progetto di fusione per incorporazione (in “A Srl”) dell’azienda “B Sas”, proprietaria di<br />

una porzione di tale immobile.<br />

Altro profilo rilevante riguarda l’interrelazione societaria esistente tra le due imprese: la società<br />

“A” possedeva infatti l’intero capitale sociale della società “B”.<br />

Qui la problematica riguarda i tempi di concretizzazione degli eventi, in quanto alla data di<br />

presentazione della domanda:<br />

• entrambe le Società avevano approvato il progetto di fusione per incorporazione della<br />

Società “B” nella Società “A”;<br />

• la fusione non era stata però ancora perfezionata (con il che i due soggetti avevano a<br />

quella data mantenuto ciascuno la propria personalità giuridica);<br />

• non sussisteva alcun atto, stipulato tra i due soggetti giuridici “A” e “B”, che trasferisse<br />

la disponibilità del bene oggetto dell’investimento da una società all’altra.<br />

Nonostante la Banca concessionaria avesse proposto la possibile ammissibilità del progetto<br />

ritenendo che “la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento (terreno)” fosse<br />

comunque desumibile dalla proprietà:<br />

• diretta di una parte;<br />

• e indiretta, attraverso la controllata totalitaria per la restante quota;<br />

il Comitato ne ha negato l’ammissibilità “tenuto conto che alla data di chiusura dei termini di<br />

presentazione delle domande le due imprese non erano ancora fuse e che alla predetta data<br />

non veniva dimostrata da parte dell’impresa richiedente, ai sensi del punto 1.1 della circolare<br />

n. 980902 del 23 marzo 2006, la disponibilità di una porzione dell’area oggetto del<br />

programma”.<br />

INVESTIMENTI AMMISSIBILI<br />

La classificazione degli investimenti non sempre è operazione semplice, perché le<br />

caratteristiche tecniche dei beni variano e si evolvono continuamente e, contemporaneamente,<br />

la normativa non può fornire indicazioni specifiche, ma deve necessariamente proporre una<br />

descrizione ampia a livello di categoria.<br />

Il caso osservato dal Comitato riguardava una Società che aveva presentato domanda di<br />

contributo, nell’ambito del settore commercio a fronte della vendita nelle forme dell’ecommerce<br />

di prodotti d’arte, in particolare di tappeti orientali, da realizzarsi attraverso una<br />

Web TV e TV satelittari.<br />

In particolare l’Azienda aveva chiarito nel progetto che:<br />

• i “prodotti” oggetto di compravendita sarebbero stati permanentemente presenti per<br />

consentirne la vendita sul portale;<br />

• durante le trasmissioni sarebbe stato possibile acquistarli anche via telefono;<br />

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• la vendita dei prodotti d’arte attraverso TV satellitare sarebbe avvenuta per il tramite di<br />

contratti di service a TV satellitari già presenti;<br />

• l’attività avrebbe compreso, in minima parte, anche la vendita di spazi pubblicitari su<br />

WEB e la vendita di spazi televisivi.<br />

Il progetto contemplava una serie di investimenti così articolati:<br />

• acquisto delle attrezzature di riprese e trasmissione sat (telecamere, ecc..);<br />

• acquisto delle attrezzature e allestimento del portale attraverso il quale si sarebbe<br />

attivata la WEB TV;<br />

• acquisto delle attrezzature di up link per trasmettere il segnale satellitare;<br />

• acquisto di arredo dello studio.<br />

Tutto ciò premesso, il Comitato, ha sostanzialmente provveduto a scindere l’investimento<br />

previsto in due tranches:<br />

• la porzione di attività orientata alla vendita di prodotti d’arte è stata in particolare<br />

ritenuta tra quelle ammissibili alle agevolazioni;<br />

• mentre l’attività di vendita di spazi pubblicitari e di spazi televisivi non è stata<br />

considerata attività ammissibile;<br />

chiarendo che solo laddove si riuscisse ad individuare ed escludere gli investimenti relativi<br />

all’attività non ammissibile, il programma poteva essere preso in considerazione per la<br />

porzione ammissibile e che, in caso contrario, sulla base di quanto stabilito dal punto 1.9 della<br />

Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, l’intero programma doveva essere rigettato.<br />

CALCOLO DEL CONTRIBUTO IN IPOTESI DI RICHIESTA DI<br />

FINANZIAMENTO AGEVOLATO<br />

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla Legge n. 488/92 si imperniano sulla<br />

possibilità di scegliere alternativamente tra il ricorso al contributo in conto capitale ed il<br />

finanziamento agevolato, nel limite di una percentuale massima, definita in base all’area<br />

dell’intervento e alle dimensioni aziendali. La procedura, in particolare, prevede che alla<br />

riduzione del contributo in conto capitale possa corrispondere, su richiesta dell’impresa, un<br />

incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione.<br />

Il dubbio sorto in sede di valutazione dei progetti riguarda l’ipotesi di programmi di<br />

investimento misti, per i quali le Banche concessionarie si sono trovate a verificare se fosse<br />

obbligatorio osservare nell’ambito di “ciascun sistema di acquisizione” la stessa misura<br />

percentuale di incremento, o se viceversa si potessero adottare differenti misure<br />

percentuali, fermo restando l’obbligo di mantenere nell’ambito di ciascun sistema di<br />

acquisizione una misura percentuale di finanziamento che ricadesse entro i limiti minimi e<br />

massimi previsti. Inoltre, l’importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal<br />

predetto incremento, doveva essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della<br />

quota di leasing ad esso equiparata, fermo restando che l’ammontare complessivo del<br />

contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento<br />

bancario (o quota leasing equiparata) non può superare l’importo degli investimenti<br />

ammissibili.<br />

Vediamo i casi proposti al Comitato.<br />

Primo caso<br />

Un’Azienda ha presentato domanda a fronte di un investimento di 1.000 kEuro e alla luce della<br />

dimensione aziendale, dell’ubicazione dell’unità produttiva e della riduzione della richiesta<br />

del contributo in conto capitale operata, avrebbe potuto richiedere un finanziamento agevolato<br />

per un valore che andava dal 15% (minimo) al 18% (massimo). La scelta dell’Azienda è stata<br />

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quella di optare per la richiesta di un contributo di 150 kEuro equivalente quindi alla<br />

percentuale minima ammessa del 15%.<br />

In sede istruttoria, l’ammontare degli investimenti ammissibili è stato ridotto da 1.000<br />

kEuro a solo 900 kEuro. Ciò premesso, il dubbio avanzato dalla Banca concessionaria<br />

riguardava l’importo del finanziamento da considerare:<br />

• finanziamento agevolato ridotto a 135 kEuro, pari al 15% dell’investimento<br />

ammissibile;<br />

• oppure, considerando che l’Azienda è comunque intenzionata a realizzare l’intero<br />

programma (corrispondente ad una spesa di 1.000 kEuro), finanziamento agevolato<br />

pari a 150 kEuro, corrispondendo questo importo al 16,7% delle spese ritenute<br />

agevolabili (900 kEuro) e quindi rientrante nei limiti previsti dalla norma (considerando<br />

la richiesta di contributo in c/capitale avanzata dall’impresa).<br />

Il Comitato, nel fornire la risposta, ha ricordato che “il punto 6.2 della Circolare n. 980902 del<br />

23 marzo 2006 prevede che alla minore richiesta del contributo in conto capitale può<br />

corrispondere, a scelta dell’Impresa, un incremento del finanziamento agevolato fino a<br />

corrispondenza del minor importo di contributo previsto.” Sulla base di quanto indicato nella<br />

Circolare, quindi in ipotesi di riduzione del costo complessivo connesso al progetto, i valori<br />

di finanziamento agevolato indicati nelle delibere bancarie possono considerarsi ammissibili,<br />

laddove “siano comunque ricompresi nei limiti previsti dalla normativa, seppure le relative<br />

misure percentuali in rapporto all’investimento complessivo non corrispondano a quelle<br />

originariamente previste nella domanda”.<br />

Secondo caso<br />

Medesima risposta è stata fornita dal Comitato di fronte ad una problematica completamente<br />

diversa.<br />

Qui l’azienda aveva presentato un investimento di 1.000 kEuro, prevedendo l’acquisto dei beni<br />

sia mediante acquisto diretto, che mediante leasing, allegando tre delibere di società di<br />

leasing differenti, ognuna per una quota del totale leasing, ed una di una banca finanziatrice<br />

per la parte oggetto di acquisto diretto.<br />

Il problema avanzato dalla Banca concessionaria riguardava l’ammissibilità di queste delibere,<br />

considerando che ognuna di esse prevedeva l’impegno per un importo di finanziamento che,<br />

rapportato al monte investimenti cui singolarmente esse si riferivano, era pari a percentuali<br />

differenti, per esempio:<br />

• 15% a fronte di un leasing;<br />

• 16,5% a fronte di un altro leasing;<br />

• 18% a fronte del terzo leasing;<br />

• 15% a fronte degli acquisti diretti.<br />

La percentuale richiesta rientrava comunque sempre nei limiti fissati dalla normativa e anche<br />

in sede di domanda l’azienda, nel predisporre la Scheda Tecnica, al punto B12, aveva indicato<br />

a titolo di richiesta dei finanziamenti agevolati un importo medio (uno per la parte di<br />

investimento effettuato mediante acquisti diretti e l’altro per la parte acquistata mediante<br />

leasing), che risultava essere ancora diverso dalle percentuali previste dai soggetti finanziatori<br />

e sempre comunque nei limiti consentiti dalla normativa.<br />

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA<br />

Le modalità di trasmissione delle domande di contributo si stanno decisamente<br />

evolvendo. A fronte del tradizionale invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oggi i<br />

bandi tendono progressivamente a richiedere l’inoltro della documentazione in via telematica<br />

e, talvolta in aggiunta, la trasmissione cartacea, a seguire.<br />

Per l’invio, alcuni bandi, prendendo atto della diffusione della distribuzione mediante corriere,<br />

consentono la trasmissione dei documenti con questa modalità.<br />

E’ da dire che non mancano bandi che per rendere ammissibile la domanda presentata<br />

specificano che farà fede non il timbro di spedizione, ma quello di arrivo presso l’Ente preposto<br />

alla valutazione del progetto. Questa modalità spesso si combina con la possibilità di<br />

presentare la modulistica anche di persona o anche attraverso corriere, superando quindi<br />

l’obbligatorietà dell’utilizzo del mezzo postale.<br />

Con la 488/92 non sembra invece si sia effettuato il passo in avanti verso la possibilità di far<br />

uso di uno strumento di spedizione diverso da quello postale.<br />

In sede di valutazione delle domande, una Banca Concessionaria si è infatti trovata a dover<br />

escludere una domanda (Modulo e documentazione a corredo) trasmessa alla Banca stessa<br />

mediante corriere privato anziché “a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di<br />

ricevimento”, come prescritto dalla Circolare 980902 del 23 marzo 2006, sebbene la Circolare<br />

stessa “mentre è chiara nel prescrivere determinate forme di invio – non regolamenta le<br />

conseguenze della mancata osservanza delle forme prescritte”.<br />

A nulla sono valse le seguenti osservazioni:<br />

• che le condizioni di invalidità della domanda previste dalla Circolare non contemplavano<br />

la mancata trasmissione a mezzo raccomandata/posta celere AR, bensì solo la mancata<br />

trasmissione – entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande – di tutta la<br />

documentazione di cui all’allegato n. 12, nonché l’elaborazione della Scheda Tecnica a<br />

mezzo dello specifico software predisposto dal Ministero;<br />

• che la spedizione a mezzo corriere (e dunque a mezzo di soggetto terzo, rispetto<br />

all’impresa istante) consente comunque di individuare la data di invio da parte<br />

dell’impresa.<br />

Il Comitato ha infatti chiarito inequivocabilmente che “la normativa prevede in modo puntuale<br />

le modalità di trasmissione delle domande” e che “pertanto nel caso sopraindicato la domanda<br />

deve essere rigettata”.<br />

CONCLUSIONI<br />

La Legge n. 488/92 costituisce un polmone finanziario importantissimo per le imprese<br />

che vi accedono, riconoscendo un’entità di contributo importante a fronte di progetti di<br />

investimento che possono contemplare sia interventi sugli immobili che sugli strumenti di<br />

lavoro delle aziende (macchinari, attrezzature, ecc…).<br />

Come nei bandi precedenti, anche l’ultimo ha dimostrato però la complessità della<br />

formulazione del progetto, che richiede una competenza tecnica, amministrativa e giuridica<br />

di alto respiro da parte dell’Impresa istante.<br />

Ogni bando costituisce un momento di riflessione importante sui temi affrontati da parte del<br />

Comitato in sede di analisi dei quesiti posti dalle Banche concessionarie, che solo raramente si<br />

è tradotto in rettifiche/aggiunte nel contenuto del bando successivo.<br />

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L’esperienza maturata con i bandi pregressi deve essere di aiuto per le Imprese che sono<br />

interessate a partecipare al bando in arrivo perché i tempi ristretti forniti per la predisposizione<br />

del progetto obbligano ad aver già approntato la struttura societaria, amministrativa, giuridica<br />

e tecnica del progetto previsto, lasciando nei tempi concessi per la predisposizione del progetto<br />

solo la concreta messa a punto delle specifiche progettuali, nella forma e nei contenuti<br />

strettamente richiamati e ammessi dal bando stesso.<br />

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GLOSSARIO<br />

Contributo in conto capitale<br />

E’ una forma di agevolazione finanziaria, generalmente calcolato in percentuale delle<br />

spese ammissibili, comunemente denominato anche contributo “a fondo perduto”. Si tratta<br />

di un contributo per il quale non è previsto nessun vincolo di restituzione del capitale o<br />

pagamento di interessi. Tecnicamente questi contributi si configurano come delle<br />

sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito secondo un “principio di<br />

cassa”, cioè vengono attribuiti all’esercizio in cui vengono incassati.<br />

Multiproprietà<br />

La multiproprietà si concreta nell’acquisizione, attraverso il versamento di un corrispettivo,<br />

del diritto di proprietà di un bene per un periodo di tempo stabilito e precisato nel contratto<br />

di acquisto. La multiproprietà è detta anche time sharing, e riguardo alla proprietà, si parla<br />

di “proprietà turnaria”. Vi sono diverse tipologie di multiproprietà: reale, alberghiera,<br />

azionaria, trust, multi-affitto e sistema a punti.<br />

Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito<br />

http://www.intesasanpaoloimprese.com/<br />

Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore<br />

Fonte: Finanziamenti su misura News<br />

Rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie, Ipsoa Editore<br />

Copyright: WKI - Ipsoa Editore<br />

www.intesasanpaoloimprese.com<br />

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