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PREPARARSI AL NUOVO BANDO 488:<br />
I DUBBI SCIOLTI COL BANDO 2006<br />
di Rossella Salerno e Renata Carrieri<br />
Amministrazione e finanza >> Finanza agevolata<br />
www.intesasanpaoloimprese.com
Sommario<br />
Introduzione........................................................................................3<br />
Innovatività dell'investimento .................................................................4<br />
Certificazione di qualità..........................................................................5<br />
Requisiti richiesti: superfici minime e diritto/titolo di proprietà......................6<br />
Investimenti ammissibili ........................................................................7<br />
Calcolo del contributo in ipotesi di richiesta di finanziamento agevolato ..........8<br />
Modalità di presentazione della domanda................................................10<br />
Conclusioni........................................................................................10<br />
Glossario...........................................................................................12<br />
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Introduzione<br />
In attesa del nuovo bando 488, esaminiamo alcune problematiche chiave analizzate dal<br />
Comitato Tecnico-Consultivo operante presso la Direzione Generale per il Coordinamento degli<br />
incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico durante l’analisi dei progetti del<br />
bando 2006, per il quale sono state recentemente pubblicate le graduatorie sulla Gazzetta<br />
Ufficiale.<br />
L’analisi proposta in questo intervento non va considerata esaustiva dei dubbi emersi,<br />
volendosi concentrare sugli aspetti che verosimilmente possono coinvolgere il maggior numero<br />
di aziende che si apprestano a valutare se partecipare alla “gara” e redigere il connesso<br />
progetto.<br />
In particolare, il focus sarà concentrato sui seguenti temi:<br />
• innovatività dell’investimento;<br />
• certificazione di qualità;<br />
• requisiti richiesti in termini di superfici minime e di diritto/titolo di proprietà;<br />
• investimenti ammissibili;<br />
• calcolo del contributo in ipotesi di richiesta di finanziamento agevolato;<br />
• modalità di presentazione della domanda.<br />
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INNOVATIVITÀ DELL’INVESTIMENTO<br />
Sapere se il proprio progetto possa o meno essere classificato come innovativo ha costituito<br />
nel bando precedente un elemento particolarmente importante, trattandosi di uno dei fattori<br />
che consentiva il riconoscimento di un punteggio per la definizione della graduatoria.<br />
A tutt’oggi non si è ancora a conoscenza di quali saranno le priorità proposte nel nuovo bando;<br />
è però verosimile attendersi che il profilo innovativo possa costituire anche questa volta un<br />
parametro rilevante, non fosse altro per l’esigenza nazionale di favorire investimenti<br />
innovativi, che consentano al nostro Stato di raggiungere i livelli dei nostri cugini europei.<br />
Diversi sono stati i quesiti che hanno interessato questo aspetto. Occorre premettere che il<br />
bando prevedeva che la posizione in graduatoria assunta da ciascun progetto fosse<br />
determinata anche dal “rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi ed<br />
il totale delle spese ammissibili”.<br />
Il concetto di “innovativo” va ricercato sia nella Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, sia nel<br />
DM 1° febbraio 2006, in base ai quali rientrano in questa categoria:<br />
1. le apparecchiature, i macchinari e gli impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo,<br />
gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la<br />
realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo<br />
dei sistemi succitati;<br />
2. piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e<br />
finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali<br />
ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di<br />
applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;<br />
3. acquisizione di brevetti funzionali all’esercizio dell’attività oggetto del programma;<br />
4. apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo<br />
aziendali;<br />
5. piattaforme e tecnologie digitali per la gestione di sistemi di interfaccia e<br />
transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la<br />
personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzo delle predette<br />
piattaforme e tecnologie.<br />
Per quanto riguarda le voci di spesa di cui ai punti 1), 2) ed 5), il Ministero ha inoltre chiarito<br />
che le spese relative all’acquisizione di servizi per la realizzazione o personalizzazione di<br />
applicazioni informatiche possono essere considerate quali investimenti innovativi solo se il<br />
programma prevede altresì l’acquisizione o realizzazione delle connesse apparecchiature,<br />
macchinari, impianti, piattaforme e tecnologie.<br />
Per l’attestazione dell’innovatività di tali investimenti, il bando richiedeva esplicitamente:<br />
• che ne venisse fornita una “specifica descrizione” nel Piano Descrittivo da allegare alla<br />
domanda;<br />
• che alla domanda venisse allegata una “perizia giurata”, rilasciata da un professionista<br />
iscritto al relativo Albo professionale con la quale:<br />
o venisse attestata “la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto<br />
degli investimenti innovativi”,<br />
o venissero descritti “in modo puntuale le caratteristiche tecniche dei suddetti<br />
investimenti”,<br />
o ne venisse attestata “la rispondenza ad una delle categorie” di investimento<br />
ammesse e sopra indicate con le lettere da 1) a 5).<br />
In sede di valutazione dei progetti pervenuti, si sono verificate diverse anomalie:<br />
• alcune Aziende hanno dichiarato, nel Piano Descrittivo, che parte degli investimenti<br />
proposti fosse innovativa, senza però allegare la perizia prevista dal Bando;<br />
• altre Aziende hanno allegato una perizia “non giurata”;<br />
• altre ancora hanno presentato una perizia firmata da professionista non iscritto all’Albo<br />
professionale;<br />
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• altre hanno allegato la perizia giurata, ma con riferimento ad investimenti che in sede di<br />
valutazione del progetto lasciavano dubbi sull’effettiva innovatività.<br />
Il Comitato ha chiarito a tal proposito diversi elementi basilari:<br />
• ha innanzitutto chiarito che la mancanza della perizia giurata non comporta di per sé il<br />
dovere di rigettare la domanda, bensì di non poter in alcun modo riconoscere<br />
all’Azienda la premialità connessa agli investimenti innovativi, anche se effettivamente i<br />
loro requisiti lo avrebbero consentito;<br />
• ha chiarito che “l’asseveramento previsto dalla Circolare costituisce requisito formale di<br />
validità richiesto ad substantiam e pertanto la sua mancanza costituisce motivo di<br />
invalidità della perizia stessa”, con connessa impossibilità di assegnazione del punteggio<br />
per innovatività;<br />
• ha confermato che, affinché possa essere considerata valida ai fini del riconoscimento<br />
del punteggio, la perizia giurata deve essere “rilasciata da un professionista iscritto al<br />
relativo Albo professionale” e che, qualora sia presentata perizia rilasciata da altro<br />
soggetto, la stessa non può essere considerata valida;<br />
• ha specificato che, affinché in sede di valutazione si possa effettivamente qualificare<br />
come innovativo un progetto, è necessario che il “perito descriva gli investimenti<br />
innovativi previsti e ne attesti l’appartenenza alle categorie” ammesse.<br />
Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione del punteggio per innovatività, occorre che<br />
la “perizia non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le caratteristiche degli<br />
investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso<br />
con le tipologie individuate dal Decreto” (ossia dal D.M. 1 febbraio 2006).<br />
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ<br />
Altro aspetto cruciale ai fini dell’attribuzione del punteggio che ha generato difficoltà alle<br />
Imprese in sede di redazione del progetto, non sapendo con chiarezza se poter effettivamente<br />
dichiarare la sussistenza del requisito, riguarda la “certificazione ambientale”.<br />
Il bando riconosceva un punteggio pari a 0,5% per i programmi proposti dalle Imprese che,<br />
alla data di presentazione del Modulo di domanda, avessero già aderito a sistemi internazionali<br />
riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (Reg. CE 761/2001). Per la<br />
connessa attribuzione del punteggio veniva richiesto che copia della predetta certificazione<br />
venisse allegata alla domanda stessa.<br />
Ora, i dubbi proposti sono stati sciolti con un’interpretazione favorevole alle Imprese istanti.<br />
Laddove l’Azienda istante avesse presentato un progetto a fronte dello sviluppo di un’attività<br />
(per esempio produzione di energia) diversa da quella per la quale ha ottenuto la certificazione<br />
UNI EN ISO o EMAS (per esempio produzione di farine proteiche), il Comitato Tecnico-<br />
Consultivo ha confermato comunque la possibilità di attribuire il relativo punteggio.<br />
Medesima impostazione nel caso in cui la certificazione di cui l’Azienda istante era in possesso<br />
riguardasse uno stabilimento diverso da quello oggetto dell’investimento per il quale si<br />
richiedeva il contributo. Anche in questa circostanza, infatti, il Comitato ha confermato<br />
l’esistenza delle condizioni per poter assegnare il punteggio, poiché la Circolare specifica che<br />
deve essere l’impresa e non l’unità produttiva ad avere già aderito al sistema di certificazione<br />
ISO o EMAS.<br />
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REQUISITI RICHIESTI: SUPERFICI MINIME E DIRITTO/TITOLO DI<br />
PROPRIETÀ<br />
Il Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2006 ha specificato che possono beneficiare del<br />
contributo gli esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e i centri di distribuzione, sia<br />
di singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico,<br />
con superficie dell’unità produttiva pari almeno a 1000 mq. La Circolare 980902 del 23 marzo<br />
2006 ha specificato, con riferimento agli esercizi di vendita all’ingrosso, che per superficie<br />
dell’unità locale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,<br />
scaffalature e simili, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e<br />
servizi.<br />
Per effettuare il giusto calcolo delle metrature minime, può sussistere il dubbio se possa o<br />
meno essere considerato ammissibile il progetto in cui viene raggiunto detto limite minimo<br />
sommando alla superficie dei singoli piani quella soppalcata. Il caso analizzato dal Comitato<br />
Tecnico-Consultivo riguardava un’Azienda di commercio all’ingrosso che intendeva realizzare<br />
un progetto di ampliamento con trasferimento dell’unità locale, attraverso la realizzazione di<br />
un nuovo fabbricato la cui superficie utile da mq. 919,15 (suddivisi tra il piano terra, il piano<br />
primo e il piano secondo) passava a mq. 1.007,15, attraverso la realizzazione di un soppalco<br />
metallico di mq. 88.<br />
E’ stato confermato dal Comitato che il “soppalco” costituisce comunque superficie calpestabile<br />
ed in quanto tale considerabile al fine di verificare il rispetto del limite minimo dei 1.000 mq<br />
previsti dall’articolo 1, comma 4, lettera c3 del Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2006.<br />
Per beneficiare del contributo previsto dalla Legge 488/92, occorre che l’impresa predisponga<br />
un programma di investimenti organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e<br />
finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di<br />
una delle attività ammesse dalla norma stessa.<br />
E’ in particolare previsto che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />
domande di agevolazione il soggetto richiedente comprovi di avere la piena disponibilità del<br />
suolo e, ove esistenti, degli immobili dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma.<br />
Tale diritto è rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche<br />
finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del<br />
codice civile.”<br />
La questione non è semplice e le possibili sfaccettature sono diverse.<br />
Primo caso<br />
Il caso che di seguito si descrive è quello di una Società che intendeva presentare un radicale<br />
intervento di ristrutturazione di un complesso immobiliare alberghiero inattivo, costituito da<br />
fabbricati e circostante appezzamento di terreno. In particolare il progetto prevedeva la<br />
realizzazione di interventi di totale ristrutturazione dell’attuale edificio, al fine di realizzare una<br />
residenza turistico-alberghiera con annessi ristorante, bar, centro benessere e sala congressi.<br />
Con riferimento al complesso immobiliare oggetto di intervento, alla scadenza dei termini di<br />
presentazione della domanda di agevolazione a valere sul bando Turismo, la Società deteneva:<br />
• la proprietà esclusiva di porzioni del complesso immobiliare alberghiero (circa il 95%),<br />
nonché dell’appezzamento di terreno circostante (in parte edificabile);<br />
• il 98,88% delle quote di una multiproprietà alberghiera indivisa, relativa al residuo 5%<br />
circa dell’immobile.<br />
A prova della piena disponibilità dell’immobile, l’azienda aveva presentato, per la porzione dello<br />
stesso non in proprietà esclusiva, il regolamento condominiale del complesso edilizio oggetto di<br />
intervento, all’interno del quale è previsto che eventuali interventi di ristrutturazione globale<br />
del fabbricato possano essere approvati senza la necessità del voto unanime dei<br />
comproprietari, essendo sufficiente “un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei<br />
Condomini ed i due terzi del valore del complesso edilizio secondo la sua attuale consistenza”.<br />
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Sulla base di questo presupposto, di fatto, la Società istante avrebbe comunque avuto la<br />
possibilità di dar corso al progettato intervento anche in assenza del voto favorevole della<br />
minoranza dei condomini, proprietari delle residue quote di multiproprietà.<br />
Nonostante i titoli da un lato e il regolamento condominiale dall’altro, che nella sostanza<br />
avrebbero dato comunque diritto all’azienda istante di realizzare l’intervento, il Comitato si è<br />
espresso negando la possibilità di accettare il progetto. Non ha infatti riconosciuto la<br />
sussistenza del presupposto essenziale richiesto dalla normativa, non ritenendo che “i<br />
diritti/titoli di proprietà dell’impresa” fossero idonei ad attestare la piena disponibilità dell’intero<br />
immobile interessato dall’iniziativa, in quanto riferiti solo a porzione, seppure prevalente,<br />
dell’immobile stesso.<br />
Secondo caso<br />
Altra circostanza analizzata dal Comitato: l’azienda “A Srl”, per attestare la disponibilità<br />
dell’immobile oggetto dell’investimento proposto, ha presentato, oltre ai titoli di proprietà,<br />
anche il progetto di fusione per incorporazione (in “A Srl”) dell’azienda “B Sas”, proprietaria di<br />
una porzione di tale immobile.<br />
Altro profilo rilevante riguarda l’interrelazione societaria esistente tra le due imprese: la società<br />
“A” possedeva infatti l’intero capitale sociale della società “B”.<br />
Qui la problematica riguarda i tempi di concretizzazione degli eventi, in quanto alla data di<br />
presentazione della domanda:<br />
• entrambe le Società avevano approvato il progetto di fusione per incorporazione della<br />
Società “B” nella Società “A”;<br />
• la fusione non era stata però ancora perfezionata (con il che i due soggetti avevano a<br />
quella data mantenuto ciascuno la propria personalità giuridica);<br />
• non sussisteva alcun atto, stipulato tra i due soggetti giuridici “A” e “B”, che trasferisse<br />
la disponibilità del bene oggetto dell’investimento da una società all’altra.<br />
Nonostante la Banca concessionaria avesse proposto la possibile ammissibilità del progetto<br />
ritenendo che “la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento (terreno)” fosse<br />
comunque desumibile dalla proprietà:<br />
• diretta di una parte;<br />
• e indiretta, attraverso la controllata totalitaria per la restante quota;<br />
il Comitato ne ha negato l’ammissibilità “tenuto conto che alla data di chiusura dei termini di<br />
presentazione delle domande le due imprese non erano ancora fuse e che alla predetta data<br />
non veniva dimostrata da parte dell’impresa richiedente, ai sensi del punto 1.1 della circolare<br />
n. 980902 del 23 marzo 2006, la disponibilità di una porzione dell’area oggetto del<br />
programma”.<br />
INVESTIMENTI AMMISSIBILI<br />
La classificazione degli investimenti non sempre è operazione semplice, perché le<br />
caratteristiche tecniche dei beni variano e si evolvono continuamente e, contemporaneamente,<br />
la normativa non può fornire indicazioni specifiche, ma deve necessariamente proporre una<br />
descrizione ampia a livello di categoria.<br />
Il caso osservato dal Comitato riguardava una Società che aveva presentato domanda di<br />
contributo, nell’ambito del settore commercio a fronte della vendita nelle forme dell’ecommerce<br />
di prodotti d’arte, in particolare di tappeti orientali, da realizzarsi attraverso una<br />
Web TV e TV satelittari.<br />
In particolare l’Azienda aveva chiarito nel progetto che:<br />
• i “prodotti” oggetto di compravendita sarebbero stati permanentemente presenti per<br />
consentirne la vendita sul portale;<br />
• durante le trasmissioni sarebbe stato possibile acquistarli anche via telefono;<br />
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• la vendita dei prodotti d’arte attraverso TV satellitare sarebbe avvenuta per il tramite di<br />
contratti di service a TV satellitari già presenti;<br />
• l’attività avrebbe compreso, in minima parte, anche la vendita di spazi pubblicitari su<br />
WEB e la vendita di spazi televisivi.<br />
Il progetto contemplava una serie di investimenti così articolati:<br />
• acquisto delle attrezzature di riprese e trasmissione sat (telecamere, ecc..);<br />
• acquisto delle attrezzature e allestimento del portale attraverso il quale si sarebbe<br />
attivata la WEB TV;<br />
• acquisto delle attrezzature di up link per trasmettere il segnale satellitare;<br />
• acquisto di arredo dello studio.<br />
Tutto ciò premesso, il Comitato, ha sostanzialmente provveduto a scindere l’investimento<br />
previsto in due tranches:<br />
• la porzione di attività orientata alla vendita di prodotti d’arte è stata in particolare<br />
ritenuta tra quelle ammissibili alle agevolazioni;<br />
• mentre l’attività di vendita di spazi pubblicitari e di spazi televisivi non è stata<br />
considerata attività ammissibile;<br />
chiarendo che solo laddove si riuscisse ad individuare ed escludere gli investimenti relativi<br />
all’attività non ammissibile, il programma poteva essere preso in considerazione per la<br />
porzione ammissibile e che, in caso contrario, sulla base di quanto stabilito dal punto 1.9 della<br />
Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, l’intero programma doveva essere rigettato.<br />
CALCOLO DEL CONTRIBUTO IN IPOTESI DI RICHIESTA DI<br />
FINANZIAMENTO AGEVOLATO<br />
Le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla Legge n. 488/92 si imperniano sulla<br />
possibilità di scegliere alternativamente tra il ricorso al contributo in conto capitale ed il<br />
finanziamento agevolato, nel limite di una percentuale massima, definita in base all’area<br />
dell’intervento e alle dimensioni aziendali. La procedura, in particolare, prevede che alla<br />
riduzione del contributo in conto capitale possa corrispondere, su richiesta dell’impresa, un<br />
incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione.<br />
Il dubbio sorto in sede di valutazione dei progetti riguarda l’ipotesi di programmi di<br />
investimento misti, per i quali le Banche concessionarie si sono trovate a verificare se fosse<br />
obbligatorio osservare nell’ambito di “ciascun sistema di acquisizione” la stessa misura<br />
percentuale di incremento, o se viceversa si potessero adottare differenti misure<br />
percentuali, fermo restando l’obbligo di mantenere nell’ambito di ciascun sistema di<br />
acquisizione una misura percentuale di finanziamento che ricadesse entro i limiti minimi e<br />
massimi previsti. Inoltre, l’importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal<br />
predetto incremento, doveva essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della<br />
quota di leasing ad esso equiparata, fermo restando che l’ammontare complessivo del<br />
contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento<br />
bancario (o quota leasing equiparata) non può superare l’importo degli investimenti<br />
ammissibili.<br />
Vediamo i casi proposti al Comitato.<br />
Primo caso<br />
Un’Azienda ha presentato domanda a fronte di un investimento di 1.000 kEuro e alla luce della<br />
dimensione aziendale, dell’ubicazione dell’unità produttiva e della riduzione della richiesta<br />
del contributo in conto capitale operata, avrebbe potuto richiedere un finanziamento agevolato<br />
per un valore che andava dal 15% (minimo) al 18% (massimo). La scelta dell’Azienda è stata<br />
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quella di optare per la richiesta di un contributo di 150 kEuro equivalente quindi alla<br />
percentuale minima ammessa del 15%.<br />
In sede istruttoria, l’ammontare degli investimenti ammissibili è stato ridotto da 1.000<br />
kEuro a solo 900 kEuro. Ciò premesso, il dubbio avanzato dalla Banca concessionaria<br />
riguardava l’importo del finanziamento da considerare:<br />
• finanziamento agevolato ridotto a 135 kEuro, pari al 15% dell’investimento<br />
ammissibile;<br />
• oppure, considerando che l’Azienda è comunque intenzionata a realizzare l’intero<br />
programma (corrispondente ad una spesa di 1.000 kEuro), finanziamento agevolato<br />
pari a 150 kEuro, corrispondendo questo importo al 16,7% delle spese ritenute<br />
agevolabili (900 kEuro) e quindi rientrante nei limiti previsti dalla norma (considerando<br />
la richiesta di contributo in c/capitale avanzata dall’impresa).<br />
Il Comitato, nel fornire la risposta, ha ricordato che “il punto 6.2 della Circolare n. 980902 del<br />
23 marzo 2006 prevede che alla minore richiesta del contributo in conto capitale può<br />
corrispondere, a scelta dell’Impresa, un incremento del finanziamento agevolato fino a<br />
corrispondenza del minor importo di contributo previsto.” Sulla base di quanto indicato nella<br />
Circolare, quindi in ipotesi di riduzione del costo complessivo connesso al progetto, i valori<br />
di finanziamento agevolato indicati nelle delibere bancarie possono considerarsi ammissibili,<br />
laddove “siano comunque ricompresi nei limiti previsti dalla normativa, seppure le relative<br />
misure percentuali in rapporto all’investimento complessivo non corrispondano a quelle<br />
originariamente previste nella domanda”.<br />
Secondo caso<br />
Medesima risposta è stata fornita dal Comitato di fronte ad una problematica completamente<br />
diversa.<br />
Qui l’azienda aveva presentato un investimento di 1.000 kEuro, prevedendo l’acquisto dei beni<br />
sia mediante acquisto diretto, che mediante leasing, allegando tre delibere di società di<br />
leasing differenti, ognuna per una quota del totale leasing, ed una di una banca finanziatrice<br />
per la parte oggetto di acquisto diretto.<br />
Il problema avanzato dalla Banca concessionaria riguardava l’ammissibilità di queste delibere,<br />
considerando che ognuna di esse prevedeva l’impegno per un importo di finanziamento che,<br />
rapportato al monte investimenti cui singolarmente esse si riferivano, era pari a percentuali<br />
differenti, per esempio:<br />
• 15% a fronte di un leasing;<br />
• 16,5% a fronte di un altro leasing;<br />
• 18% a fronte del terzo leasing;<br />
• 15% a fronte degli acquisti diretti.<br />
La percentuale richiesta rientrava comunque sempre nei limiti fissati dalla normativa e anche<br />
in sede di domanda l’azienda, nel predisporre la Scheda Tecnica, al punto B12, aveva indicato<br />
a titolo di richiesta dei finanziamenti agevolati un importo medio (uno per la parte di<br />
investimento effettuato mediante acquisti diretti e l’altro per la parte acquistata mediante<br />
leasing), che risultava essere ancora diverso dalle percentuali previste dai soggetti finanziatori<br />
e sempre comunque nei limiti consentiti dalla normativa.<br />
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA<br />
Le modalità di trasmissione delle domande di contributo si stanno decisamente<br />
evolvendo. A fronte del tradizionale invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oggi i<br />
bandi tendono progressivamente a richiedere l’inoltro della documentazione in via telematica<br />
e, talvolta in aggiunta, la trasmissione cartacea, a seguire.<br />
Per l’invio, alcuni bandi, prendendo atto della diffusione della distribuzione mediante corriere,<br />
consentono la trasmissione dei documenti con questa modalità.<br />
E’ da dire che non mancano bandi che per rendere ammissibile la domanda presentata<br />
specificano che farà fede non il timbro di spedizione, ma quello di arrivo presso l’Ente preposto<br />
alla valutazione del progetto. Questa modalità spesso si combina con la possibilità di<br />
presentare la modulistica anche di persona o anche attraverso corriere, superando quindi<br />
l’obbligatorietà dell’utilizzo del mezzo postale.<br />
Con la 488/92 non sembra invece si sia effettuato il passo in avanti verso la possibilità di far<br />
uso di uno strumento di spedizione diverso da quello postale.<br />
In sede di valutazione delle domande, una Banca Concessionaria si è infatti trovata a dover<br />
escludere una domanda (Modulo e documentazione a corredo) trasmessa alla Banca stessa<br />
mediante corriere privato anziché “a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di<br />
ricevimento”, come prescritto dalla Circolare 980902 del 23 marzo 2006, sebbene la Circolare<br />
stessa “mentre è chiara nel prescrivere determinate forme di invio – non regolamenta le<br />
conseguenze della mancata osservanza delle forme prescritte”.<br />
A nulla sono valse le seguenti osservazioni:<br />
• che le condizioni di invalidità della domanda previste dalla Circolare non contemplavano<br />
la mancata trasmissione a mezzo raccomandata/posta celere AR, bensì solo la mancata<br />
trasmissione – entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande – di tutta la<br />
documentazione di cui all’allegato n. 12, nonché l’elaborazione della Scheda Tecnica a<br />
mezzo dello specifico software predisposto dal Ministero;<br />
• che la spedizione a mezzo corriere (e dunque a mezzo di soggetto terzo, rispetto<br />
all’impresa istante) consente comunque di individuare la data di invio da parte<br />
dell’impresa.<br />
Il Comitato ha infatti chiarito inequivocabilmente che “la normativa prevede in modo puntuale<br />
le modalità di trasmissione delle domande” e che “pertanto nel caso sopraindicato la domanda<br />
deve essere rigettata”.<br />
CONCLUSIONI<br />
La Legge n. 488/92 costituisce un polmone finanziario importantissimo per le imprese<br />
che vi accedono, riconoscendo un’entità di contributo importante a fronte di progetti di<br />
investimento che possono contemplare sia interventi sugli immobili che sugli strumenti di<br />
lavoro delle aziende (macchinari, attrezzature, ecc…).<br />
Come nei bandi precedenti, anche l’ultimo ha dimostrato però la complessità della<br />
formulazione del progetto, che richiede una competenza tecnica, amministrativa e giuridica<br />
di alto respiro da parte dell’Impresa istante.<br />
Ogni bando costituisce un momento di riflessione importante sui temi affrontati da parte del<br />
Comitato in sede di analisi dei quesiti posti dalle Banche concessionarie, che solo raramente si<br />
è tradotto in rettifiche/aggiunte nel contenuto del bando successivo.<br />
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L’esperienza maturata con i bandi pregressi deve essere di aiuto per le Imprese che sono<br />
interessate a partecipare al bando in arrivo perché i tempi ristretti forniti per la predisposizione<br />
del progetto obbligano ad aver già approntato la struttura societaria, amministrativa, giuridica<br />
e tecnica del progetto previsto, lasciando nei tempi concessi per la predisposizione del progetto<br />
solo la concreta messa a punto delle specifiche progettuali, nella forma e nei contenuti<br />
strettamente richiamati e ammessi dal bando stesso.<br />
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GLOSSARIO<br />
Contributo in conto capitale<br />
E’ una forma di agevolazione finanziaria, generalmente calcolato in percentuale delle<br />
spese ammissibili, comunemente denominato anche contributo “a fondo perduto”. Si tratta<br />
di un contributo per il quale non è previsto nessun vincolo di restituzione del capitale o<br />
pagamento di interessi. Tecnicamente questi contributi si configurano come delle<br />
sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito secondo un “principio di<br />
cassa”, cioè vengono attribuiti all’esercizio in cui vengono incassati.<br />
Multiproprietà<br />
La multiproprietà si concreta nell’acquisizione, attraverso il versamento di un corrispettivo,<br />
del diritto di proprietà di un bene per un periodo di tempo stabilito e precisato nel contratto<br />
di acquisto. La multiproprietà è detta anche time sharing, e riguardo alla proprietà, si parla<br />
di “proprietà turnaria”. Vi sono diverse tipologie di multiproprietà: reale, alberghiera,<br />
azionaria, trust, multi-affitto e sistema a punti.<br />
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Fonte: Finanziamenti su misura News<br />
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