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a cura dell’Avv. CLAUDIA COMI<br />
11<br />
IL TRADIMENTO<br />
PROFILI GIURIDICI<br />
Prima della riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia del 1975,<br />
la separazione dei coniugi era ammessa soltanto<br />
“per colpa”: separazione e colpa costituivano<br />
dunque un binomio in<strong>di</strong>ssolubile. Con la riforma<br />
del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia la separazione è invece stata<br />
svincolata dal concetto <strong>di</strong> colpa, ed è stato delineato<br />
il nuovo istituto dell’addebito, che presuppone il comportamento<br />
<strong>di</strong> uno dei coniugi contrario ai doveri che derivano dal<br />
matrimonio. L’addebito, a<strong>di</strong>fferenza della “colpa” non costituisce<br />
però più con<strong>di</strong>ctio sine qua non per l’ottenimento della separazione;<br />
in parole povere, non è necessario che la separazione<br />
venga addebitata ad uno dei coniugi per ottenerla, essendo invece<br />
sufficiente che sia <strong>di</strong>venuta intollerabile la convivenza anche<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalla volontà dei coniugi stessi.<br />
La giurisprudenza più datata in materia era pressochè orientata<br />
nell’addebitare in ogni caso la fine del matrimonio al coniuge<br />
che aveva tra<strong>di</strong>to. Nell’arco degli anni si è invece formata<br />
copiosa e <strong>di</strong>sparata giurisprudenza in tema <strong>di</strong> “addebito della<br />
separazione” a causa del venire meno del dovere <strong>di</strong> fedeltà coniugale.<br />
Recentemente si è consolidato il principio secondo il quale “non<br />
vi può essere addebito della separazione se l’incidenza del tra<strong>di</strong>mento<br />
sulla relazione coniugale non abbia spiegato effetti negativi<br />
sull’unità familiare e <strong>qui</strong>n<strong>di</strong> alla rottura dell’unione abbiano<br />
concorso altri motivi” (Cass. Civ. 19.03.2009). L’infedeltà dunque,<br />
al giorno d’oggi, non costituisce più, a <strong>di</strong>fferenza che negli<br />
anni ’70, presupposto sufficiente per ottenere l’addebito della<br />
separazione.<br />
In tal senso, una fra tante, si annovera la sentenza della Suprema<br />
Corte <strong>di</strong> Cassazione, n.10273 del 26.05.2004, che recita testualmente<br />
che “il giu<strong>di</strong>ce del merito non ha ritenuto <strong>di</strong> addebitare la<br />
separazione al marito sul solo dato costituito dall’accertato tra<strong>di</strong>mento”<br />
e ciò alla luce del fatto che “la sola relazione adulterina,<br />
nota e sopportata dall’altro coniuge, non è necessariamente<br />
causa <strong>di</strong> addebito qualora, una volta cessata, sia stata superata<br />
dalle parti”. La stessa sentenza ha altresì avuto modo <strong>di</strong> affermare<br />
che, <strong>di</strong> contro, lo stesso non può <strong>di</strong>rsi per l’ipotesi <strong>di</strong> una<br />
relazione extraconiugale che duri cinque o sei anni e che, se anche<br />
inizialmente sopportata, può essere causa del fallimento del<br />
matrimonio proprio a causa del suo protrarsi, posto che nessun<br />
coniuge è tenuto a sopportare per un tempo indefinito una situazione<br />
che necessariamente incide sul rapporto <strong>di</strong> fiducia che<br />
deve sussistere all’interno della coppia.<br />
Dunque, l’incidenza del venir meno al dovere <strong>di</strong> fedeltà sulla<br />
crisi del matrimonio, deve essere valutata caso per caso, non<br />
potendo venire addebitata la separazione al coniuge che tra<strong>di</strong>sce<br />
allorquando il tra<strong>di</strong>mento interviene in un menage familiare già<br />
compromesso (Cass. n.25618/2007 – Cass. n.25560/2010).<br />
Si arriva poi agli estremi opposti con la sentenza n.8052, <strong>di</strong> aprile<br />
2011, con la quale la Corte Suprema ha sposato una inconsueta<br />
linea dura sul ruolo del tra<strong>di</strong>mento nella causa <strong>di</strong> separazione<br />
<strong>di</strong> una coppia dove, <strong>di</strong> fatto, la crisi era già iniziata, talchè i due<br />
coniugi vivievano da “separati in casa”.<br />
La più recente giurisprudenza si è infine “sbizzarita” nell’emettere<br />
sentenze in tema <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>mento. Ad esempio, nel caso delle<br />
coppie cosidette “aperte”, nelle quali i rapporti sessuali fuori<br />
dalla coppia costituiscono un tacito accordo, a nessuno dei coniugi<br />
può essere addebitata la separazione, trascinandosi ormai<br />
il matrimonio in un contesto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgregazione della comunione<br />
materiale e spirituale (Cass. Civ. n.9074 del 20.04.2011).<br />
E ancora, la giurisprudenza sembra tollerare i rapporti adulterini<br />
in caso <strong>di</strong> presenza fasti<strong>di</strong>osa ed intollerabile della suocera in<br />
casa, come pure nel caso in cui uno dei due coniugi abbia nascosto<br />
all’altro la propria sterilità!<br />
Ad colorandum, si annovera infine una recente sentenza del Tribunale<br />
<strong>di</strong> Treviso del 2009 che ha comunque ritenuto <strong>di</strong> addebitare<br />
la separazione ad un marito nonostante l’infedeltà fosse<br />
solo “virtuale”. Nella motivazione <strong>di</strong> detta sentenza si legge infatti<br />
che “l’obbligo <strong>di</strong> fedeltà è da intendersi non soltanto come<br />
astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma come impegno<br />
<strong>di</strong> ogni coniuge <strong>di</strong> non tra<strong>di</strong>re la fiducia reciproca, avvicinandosi<br />
la nozione <strong>di</strong> fedeltà coniugale a quella <strong>di</strong> lealtà, che<br />
impone <strong>di</strong> sacrificare gli interessi e le scelte <strong>di</strong> ciascun coniuge<br />
che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive <strong>di</strong><br />
vita in comune”. Secondo il Tribunale <strong>di</strong> Treviso, dunque, nella<br />
fattispecie, la moglie aveva tutto il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sentirsi tra<strong>di</strong>ta per<br />
il fatto che il marito frequentasse segretamente un’altra donna,<br />
anche se solo per “amicizia” e ciò in quanto, a detta del collegio,<br />
anche se la circostanza “non si sostanzi in un adulterio,<br />
l’infedeltà virtuale comporta comunque un’offesa alla <strong>di</strong>gnità e<br />
all’onore dell’altro coniuge”!!!<br />
E’ dunque piuttosto <strong>di</strong>fficile tirare le somme sulla reale posizione<br />
della giurisprudenza in fatto <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>mento e separazione,<br />
stante una casistica piuttosto varia. E ciò accade in quanto le<br />
norme sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia sono molto poche, oltre che generiche<br />
al punto da dare spazio alle più colorite interpretazioni.<br />
Si segnala che è attivo presso il <strong>Polo</strong> <strong>Sociale</strong> il servizio <strong>di</strong> consulenza legale<br />
per gli iscritti al CRAL. Per informazioni e prenotazioni telefonare<br />
alla Segreteria del <strong>Polo</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>di</strong> <strong>Gruppo</strong> (tel. 02.52047108) e chiedere<br />
della sig.ra Miryam De Poli.<br />
DILLO ALL’ AVVOCATO