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a cura dell’Avv. CLAUDIA COMI<br />

11<br />

IL TRADIMENTO<br />

PROFILI GIURIDICI<br />

Prima della riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia del 1975,<br />

la separazione dei coniugi era ammessa soltanto<br />

“per colpa”: separazione e colpa costituivano<br />

dunque un binomio in<strong>di</strong>ssolubile. Con la riforma<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia la separazione è invece stata<br />

svincolata dal concetto <strong>di</strong> colpa, ed è stato delineato<br />

il nuovo istituto dell’addebito, che presuppone il comportamento<br />

<strong>di</strong> uno dei coniugi contrario ai doveri che derivano dal<br />

matrimonio. L’addebito, a<strong>di</strong>fferenza della “colpa” non costituisce<br />

però più con<strong>di</strong>ctio sine qua non per l’ottenimento della separazione;<br />

in parole povere, non è necessario che la separazione<br />

venga addebitata ad uno dei coniugi per ottenerla, essendo invece<br />

sufficiente che sia <strong>di</strong>venuta intollerabile la convivenza anche<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dalla volontà dei coniugi stessi.<br />

La giurisprudenza più datata in materia era pressochè orientata<br />

nell’addebitare in ogni caso la fine del matrimonio al coniuge<br />

che aveva tra<strong>di</strong>to. Nell’arco degli anni si è invece formata<br />

copiosa e <strong>di</strong>sparata giurisprudenza in tema <strong>di</strong> “addebito della<br />

separazione” a causa del venire meno del dovere <strong>di</strong> fedeltà coniugale.<br />

Recentemente si è consolidato il principio secondo il quale “non<br />

vi può essere addebito della separazione se l’incidenza del tra<strong>di</strong>mento<br />

sulla relazione coniugale non abbia spiegato effetti negativi<br />

sull’unità familiare e <strong>qui</strong>n<strong>di</strong> alla rottura dell’unione abbiano<br />

concorso altri motivi” (Cass. Civ. 19.03.2009). L’infedeltà dunque,<br />

al giorno d’oggi, non costituisce più, a <strong>di</strong>fferenza che negli<br />

anni ’70, presupposto sufficiente per ottenere l’addebito della<br />

separazione.<br />

In tal senso, una fra tante, si annovera la sentenza della Suprema<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, n.10273 del 26.05.2004, che recita testualmente<br />

che “il giu<strong>di</strong>ce del merito non ha ritenuto <strong>di</strong> addebitare la<br />

separazione al marito sul solo dato costituito dall’accertato tra<strong>di</strong>mento”<br />

e ciò alla luce del fatto che “la sola relazione adulterina,<br />

nota e sopportata dall’altro coniuge, non è necessariamente<br />

causa <strong>di</strong> addebito qualora, una volta cessata, sia stata superata<br />

dalle parti”. La stessa sentenza ha altresì avuto modo <strong>di</strong> affermare<br />

che, <strong>di</strong> contro, lo stesso non può <strong>di</strong>rsi per l’ipotesi <strong>di</strong> una<br />

relazione extraconiugale che duri cinque o sei anni e che, se anche<br />

inizialmente sopportata, può essere causa del fallimento del<br />

matrimonio proprio a causa del suo protrarsi, posto che nessun<br />

coniuge è tenuto a sopportare per un tempo indefinito una situazione<br />

che necessariamente incide sul rapporto <strong>di</strong> fiducia che<br />

deve sussistere all’interno della coppia.<br />

Dunque, l’incidenza del venir meno al dovere <strong>di</strong> fedeltà sulla<br />

crisi del matrimonio, deve essere valutata caso per caso, non<br />

potendo venire addebitata la separazione al coniuge che tra<strong>di</strong>sce<br />

allorquando il tra<strong>di</strong>mento interviene in un menage familiare già<br />

compromesso (Cass. n.25618/2007 – Cass. n.25560/2010).<br />

Si arriva poi agli estremi opposti con la sentenza n.8052, <strong>di</strong> aprile<br />

2011, con la quale la Corte Suprema ha sposato una inconsueta<br />

linea dura sul ruolo del tra<strong>di</strong>mento nella causa <strong>di</strong> separazione<br />

<strong>di</strong> una coppia dove, <strong>di</strong> fatto, la crisi era già iniziata, talchè i due<br />

coniugi vivievano da “separati in casa”.<br />

La più recente giurisprudenza si è infine “sbizzarita” nell’emettere<br />

sentenze in tema <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>mento. Ad esempio, nel caso delle<br />

coppie cosidette “aperte”, nelle quali i rapporti sessuali fuori<br />

dalla coppia costituiscono un tacito accordo, a nessuno dei coniugi<br />

può essere addebitata la separazione, trascinandosi ormai<br />

il matrimonio in un contesto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgregazione della comunione<br />

materiale e spirituale (Cass. Civ. n.9074 del 20.04.2011).<br />

E ancora, la giurisprudenza sembra tollerare i rapporti adulterini<br />

in caso <strong>di</strong> presenza fasti<strong>di</strong>osa ed intollerabile della suocera in<br />

casa, come pure nel caso in cui uno dei due coniugi abbia nascosto<br />

all’altro la propria sterilità!<br />

Ad colorandum, si annovera infine una recente sentenza del Tribunale<br />

<strong>di</strong> Treviso del 2009 che ha comunque ritenuto <strong>di</strong> addebitare<br />

la separazione ad un marito nonostante l’infedeltà fosse<br />

solo “virtuale”. Nella motivazione <strong>di</strong> detta sentenza si legge infatti<br />

che “l’obbligo <strong>di</strong> fedeltà è da intendersi non soltanto come<br />

astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma come impegno<br />

<strong>di</strong> ogni coniuge <strong>di</strong> non tra<strong>di</strong>re la fiducia reciproca, avvicinandosi<br />

la nozione <strong>di</strong> fedeltà coniugale a quella <strong>di</strong> lealtà, che<br />

impone <strong>di</strong> sacrificare gli interessi e le scelte <strong>di</strong> ciascun coniuge<br />

che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive <strong>di</strong><br />

vita in comune”. Secondo il Tribunale <strong>di</strong> Treviso, dunque, nella<br />

fattispecie, la moglie aveva tutto il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sentirsi tra<strong>di</strong>ta per<br />

il fatto che il marito frequentasse segretamente un’altra donna,<br />

anche se solo per “amicizia” e ciò in quanto, a detta del collegio,<br />

anche se la circostanza “non si sostanzi in un adulterio,<br />

l’infedeltà virtuale comporta comunque un’offesa alla <strong>di</strong>gnità e<br />

all’onore dell’altro coniuge”!!!<br />

E’ dunque piuttosto <strong>di</strong>fficile tirare le somme sulla reale posizione<br />

della giurisprudenza in fatto <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>mento e separazione,<br />

stante una casistica piuttosto varia. E ciò accade in quanto le<br />

norme sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia sono molto poche, oltre che generiche<br />

al punto da dare spazio alle più colorite interpretazioni.<br />

Si segnala che è attivo presso il <strong>Polo</strong> <strong>Sociale</strong> il servizio <strong>di</strong> consulenza legale<br />

per gli iscritti al CRAL. Per informazioni e prenotazioni telefonare<br />

alla Segreteria del <strong>Polo</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>di</strong> <strong>Gruppo</strong> (tel. 02.52047108) e chiedere<br />

della sig.ra Miryam De Poli.<br />

DILLO ALL’ AVVOCATO

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