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La cittadinanza spagnola - Vecchio continente... Nuovi cittadini

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VECCHIO CONTINENTE...<br />

NUOVI CITTADINI<br />

Normative, dati e analisi in tema di <strong>cittadinanza</strong><br />

UNIONE<br />

EUROPEA<br />

Progetto cofinanziato da<br />

MINISTERO<br />

DELL’INTERNO<br />

Fondo europeo per l’integrazione di <strong>cittadini</strong> di paesi terzi<br />

Rapporto Spagna<br />

Realizzato da


Indice<br />

LA CITTADINANZA SPAGNOLA 1<br />

1. Introduzione storica Pag. 2<br />

2. I nuovi <strong>cittadini</strong> spagnoli: uno sguardo d’insieme » 7<br />

3. Le fonti normative » 9<br />

4. L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> per residenza » 13<br />

4.1 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> dopo dieci anni<br />

di residenza<br />

» 16<br />

4.2 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> dopo due anni<br />

di residenza<br />

» 17<br />

4.3 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> per matrimonio » 17<br />

4.4 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> da parte dei minori » 19.<br />

4.5 Il caso eccezionale dei figli e dei nipoti<br />

degli spagnoli in esilio<br />

» 21<br />

5. Il procedimento di concessione della <strong>cittadinanza</strong> » 21<br />

per residenza<br />

6. Conclusioni<br />

7. Bibliografia<br />

» 28<br />

» 31<br />

1 A cura di Claudia Finotelli e MariaCaterina <strong>La</strong> Barbera. Editing di <strong>La</strong>ura Facchi<br />

1


1.Introduzione storica<br />

Secondo la Costituzione la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> è il vincolo che lega una<br />

persona fisica alla Nazione e consiste nel privilegio di godere di pieni diritti<br />

civili e politici e nell’adempimento del dovere di difenderne il territorio (art.<br />

30). <strong>La</strong> prima normativa <strong>spagnola</strong> sull’acquisto e la perdita della <strong>cittadinanza</strong><br />

risale al primo Codice Civile spagnolo approvato nel 1889 2 . <strong>La</strong> normativa era<br />

basata sul ius sanguinis secondo il quale erano qualificati come spagnoli i nati<br />

da padre o madre <strong>spagnola</strong>. Secondo il dettato del Codice Civile del 1889, la<br />

<strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> poteva essere trasmessa sia dal padre sia dalla madre,<br />

anche se è opportuno precisare che lo stato civile della donna sposata<br />

dipendeva da quello del coniuge e ciò comportava la perdita della<br />

<strong>cittadinanza</strong> in caso di matrimonio con uno straniero. Il Codice prevedeva<br />

anche il principio del ius soli per coloro che nascevano sul territorio spagnolo<br />

da genitori stranieri se, raggiunta la maggiore età, optavano per la<br />

<strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> e rinunciavano alla propria di origine. Il Codice non<br />

regolava però i termini per l’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> in base al periodo di<br />

residenza. Solo nel 1916 si stabilì in 10 anni la durata minima della residenza<br />

in Spagna per acquistare la <strong>cittadinanza</strong> (Aláez Corral, 2005).<br />

Per quanto riguarda gli spagnoli residenti all’estero, il Codice del 1889<br />

prevedeva per chi volesse mantenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> pur vivendo<br />

nelle colonie il requisito dell’iscrizione con l’intera famiglia nei registri delle<br />

2 Secondo il glossario dell’Osservatorio Europeo sulla Cittadinanza (http://eudocitizenship.eu/)<br />

i termini “nazionalità” e “<strong>cittadinanza</strong>” vengono spesso usati come sinonimi,<br />

eccetto il caso in cui il termine <strong>cittadinanza</strong> si riferisca in maniera specifica ai diritti e ai doveri<br />

legati all’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> in un determinato ordimento giuridico. Ciò nonostante,<br />

desideriamo ricordare che in spagnolo il termine nacionalidad viene generalmente utilizzato<br />

per designare la relazione giuridica esistente tra un individuo e lo Stato, mentre il termine<br />

ciudadania viene invece utilizzato per riferirsi al pieno possesso dei diritti politici. Aláez Corral<br />

distingue altresì tra “funzione inclusiva” del concetto di <strong>cittadinanza</strong> come strumento che<br />

permette l’integrazione sociale attraverso il riconoscimento di diritti e libertà, e “funzione<br />

escludente” del concetto di nazionalitá che consente la distinzione tra i confini nazionali<br />

(2005: 30-34).<br />

2


ambasciate e dei consolati spagnoli all’estero. L’intenzione del legislatore era<br />

quella di evitare che nelle colonie crescesse una popolazione di ‘spagnoli’<br />

privi di legami con la madrepatria. Difatti, la partecipazione di molti spagnoli<br />

alle guerre d’indipendenza a fianco degli insorti aveva alimentato il timore<br />

che la perdita di connessione con la madrepatria comportasse una perdita di<br />

lealtà (Moreno-Fuentes, 2010). Per questa ragione, la protezione dei <strong>cittadini</strong><br />

spagnoli all’estero si convertì in uno dei maggiori obiettivi delle trattative di<br />

pace con le ex-colonie tra il 1850 ed il 1860. Il governo spagnolo, inoltre,<br />

stipulò numerosi trattati bilaterali con paesi sudamericani che agevolavano<br />

l’acquisto della doppia <strong>cittadinanza</strong> per i residenti all’estero 3 .<br />

Sin dagli inizi, i procedimenti d’acquisizione e perdita della <strong>cittadinanza</strong><br />

<strong>spagnola</strong> furono attribuiti alla competenza dei Registri Civili in base ai<br />

dettami della L. 2/1870. Creando un registro civile in ogni comune, l’obiettivo<br />

della legge era quello di sottrarre potere ai registri parrocchiali, che<br />

esercitavano de facto il pieno controllo su nascite, matrimoni e decessi. Per<br />

evitare i costi addizionali della creazione di funzionari ad hoc, le funzioni di<br />

incaricato del registro civile vennero affidate al corpo dei giudici che, in<br />

quanto corpo “nazionale e professionale” 4 , avrebbe permesso allo Stato<br />

centrale di mantenere il controllo sui registri di tutto il territorio (Baró Pazos,<br />

1992). I giudici sono tuttora incaricati del procedimento amministrativo per<br />

l’ottenimento della <strong>cittadinanza</strong>.<br />

Durante il periodo della Seconda Repubblica (1931-1939), il governo<br />

spagnolo manifestò la chiara intenzione di rendere più flessibili i criteri di<br />

acquisto della <strong>cittadinanza</strong> in base al periodo di residenza. Così, la<br />

Costituzione repubblicana del 1931 abolì l’obbligo per gli spagnoli residenti<br />

all’estero di iscriversi e di iscrivere le proprie famiglie al registro del<br />

consolato o dell’ambasciata <strong>spagnola</strong> come condizione per il mantenimento<br />

della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> (Rubio e Sobrino, 2010). Inoltre, i figli degli<br />

spagnoli nati all’estero avrebbero potuto mantenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong><br />

anche nel caso in cui fosse stato loro garantito l’acquisto della <strong>cittadinanza</strong><br />

del paese di nascita. Ai figli di <strong>cittadini</strong> stranieri nati nel territorio spagnolo<br />

venne concessa la possibilità di scegliere tra la <strong>cittadinanza</strong> dei propri<br />

genitori e quella <strong>spagnola</strong>. Anche alle donne venne concessa la possibilità di<br />

scegliere di acquistare la nazionalità del proprio coniuge o mantenere la<br />

propria, eliminando le discriminazioni contenute nel Codice Civile del 1889. Il<br />

criterio generale dei dieci anni di residenza minima per richiedere la<br />

<strong>cittadinanza</strong> non venne invece modificato. Ciò nonostante, il periodo di<br />

residenza minima fu ridotto a due anni per i richiedenti originari dei paesi<br />

con i quali la Spagna aveva legami storici: tutti i paesi sudamericani, il<br />

Portogallo, il Brasile e il protettorato spagnolo in Marocco.<br />

3<br />

I trattati bilaterali vennero firmati con quasi tutti i paesi delle colonie eccetto Cuba, Portorico<br />

e le Filippine.<br />

4<br />

Citazione tratta da un’intervista con un alto funzionario del Ministero di Giustizia spagnolo.<br />

3


<strong>La</strong> normativa introdotta dalla Costituzione del 1931 ebbe una durata<br />

molto effimera a causa della guerra civile e della successiva vittoria del<br />

regime franchista. Con l’avvento della dittatura del Generale Francisco<br />

Franco (1939-1975), vennero abolite tutte le riforme introdotte durante il<br />

regime repubblicano. Nel 1954, la riforma del Codice Civile modificò in senso<br />

ulteriormente restrittivo le norme sull’acquisto della <strong>cittadinanza</strong>. Il nuovo<br />

Codice attribuiva la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> solo ai figli di padre spagnolo. I figli<br />

di genitori stranieri nati a loro volta in Spagna potevano acquisire la<br />

<strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> in virtù del principio di “doppio” ius soli. I figli di<br />

stranieri nati nei dominii spagnoli, invece, dovevano manifestare l’intenzione<br />

di ottenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> entro un anno dal raggiungimento della<br />

maggiore età. In base alla riforma codicistica del 1954, infine, lo stato civile<br />

delle donne era completamente dipendente dalla condizione giuridica del<br />

proprio coniuge. Le donne spagnole che sposavano un cittadino straniero<br />

perdevano automaticamente la propria <strong>cittadinanza</strong> nel caso in cui avessero<br />

acquistato quella del coniuge. E ancora, mentre lo straniero sposato con una<br />

cittadina <strong>spagnola</strong> doveva dimostrare un periodo di residenza minimo di due<br />

anni per poter richiedere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong>, la donna straniera sposata<br />

con uno spagnolo acquistava automaticamente la <strong>cittadinanza</strong> del coniuge.<br />

Per quanto riguarda il procedimento di acquisto della <strong>cittadinanza</strong> in base<br />

alla durata del periodo di residenza in Spagna, la riforma del Codice Civile<br />

mantenne il trattamento privilegiato concesso ai <strong>cittadini</strong> sudamericani già<br />

durante la Seconda Repubblica. Il Codice stabiliva inoltre che qualsiasi<br />

cittadino spagnolo che acquistasse la <strong>cittadinanza</strong> di un altro paese avrebbe<br />

perso la propria d’origine, fatta eccezione per i paesi sudamericani e le<br />

Filippine. <strong>La</strong> normativa stabiliva infine che anche le terze generazioni di<br />

spagnoli avrebbero dovuto iscriversi nei registri consolari e delle ambasciate<br />

spagnole all’estero, pena la perdita della <strong>cittadinanza</strong> 5 .<br />

Il periodo di transizione dalla dittatura alla democrazia in Spagna (1975-<br />

1978) fu accompagnato da numerose riforme politiche e sociali. <strong>La</strong> riforma<br />

delle norme relative all’acquisto e alla perdita della <strong>cittadinanza</strong> non<br />

risultava però tra le priorità dell’agenda politica.<br />

<strong>La</strong> Costituzione <strong>spagnola</strong> del 1978 attualmente vigente reitera la<br />

possibilità di firmare accordi bilaterali con i paesi con i quali la Spagna aveva<br />

particolari legami storici. Inoltre, il testo costituzionale afferma che gli<br />

5 Sia la Costituzione del 1931 sia la riforma del Codice Civile del 1954 erano caratterizzate dalla<br />

volontà di mantenere un forte legame con le ex-colonie e di curare gli interessi degli spagnoli<br />

residenti all’estero. Nessuna attenzione venne prestata ai nuovi flussi di emigranti che<br />

lasciarono la Spagna tra gli anni ‘50 e ‘60 per dirigersi in altri paesi europei o in America del<br />

Sud. Questi flussi erano percepiti come un fenomeno temporaneo e quindi considerati<br />

irrilevanti per le questioni relative all’acquisto e alla perdita della <strong>cittadinanza</strong>. Il regime<br />

franchista ignorò anche la situazione del gran numero di esiliati che lasciarono la Spagna dopo<br />

la guerra civile e che persero la <strong>cittadinanza</strong> nel corso dei decenni senza avere nessuna<br />

possibilità di recuperarla (Perez-Martin e Moreno-Fuentes, 2010).<br />

4


spagnoli d’origine non possono perdere in nessun caso la <strong>cittadinanza</strong><br />

<strong>spagnola</strong>. A parte questi brevi riferimenti, la Costituzione rimanda al<br />

legislatore, e in particolare al Codice Civile, la disciplina dell’acquisto e della<br />

perdita della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong>.<br />

Il dettato del Codice del 1954 fu finalmente modificato in modo<br />

sostanziale nel 1982 (L.51/1982). Tale riforma ha previsto, innanzitutto, che<br />

la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> possa trasmettersi in linea sia paterna sia materna.<br />

In secondo luogo, è stato previsto il principio del “doppio” ius soli anche nel<br />

caso in cui solo uno dei genitori stranieri sia nato in Spagna. <strong>La</strong> ratio di<br />

questa norma non era tanto quella di favorire l’integrazione degli stranieri,<br />

data la poca rilevanza dell’immigrazione in quegli anni, quanto quella di<br />

evitare il perpetuarsi di generazioni di stranieri residenti in Spagna (Perez-<br />

Martin e Moreno-Fuentes, 2010). <strong>La</strong> riforma del Codice ha previsto inoltre la<br />

possibilità di acquisto della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> per i nati da genitori<br />

stranieri residenti in Spagna dopo un solo anno dalla nascita, mentre il<br />

privilegio del termine di residenza di due anni è stato esteso ad Andorra,<br />

Guinea Equatoriale e Portogallo. Infine, sono state eliminate le<br />

discriminazioni di genere relative all’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> introdotte<br />

durante la dittatura franchista.<br />

Per quanto riguarda la situazione degli spagnoli all’estero, la riforma del<br />

Codice ha riaffermato la possibilità di mantenere la doppia <strong>cittadinanza</strong> nel<br />

caso in cui il cittadino spagnolo acquisti la <strong>cittadinanza</strong> di un paese<br />

sudamericano oppure di Andorra, Portogallo o Guinea Equatoriale 6 . Per<br />

proteggere gli spagnoli residenti in paesi con cui la Spagna non ha accordi<br />

bilaterali, il codice riformato ha ammesso la possibilità di recuperare la<br />

<strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> persa a causa dell’emigrazione, accettando de facto la<br />

doppia <strong>cittadinanza</strong>. Infine, è stato rimosso l’obbligo di iscrizione ai registri<br />

consolari stranieri ed è stato introdotto l’acquisto automatico della<br />

<strong>cittadinanza</strong> per i minori adottati 7 .<br />

In seguito alla riforma del 1982, il regime di acquisto della <strong>cittadinanza</strong><br />

nell’ordinamento spagnolo non è stato cambiato in modo sostanziale, anche<br />

se sono da sottolineare altri interventi del legislatore. Nel 1990 il periodo di<br />

residenza minima per i rifugiati è stato ridotto da dieci a cinque anni.<br />

Nell’ambito della stessa riforma è stato sancito l’obbligo per il cittadino<br />

spagnolo che acquista la <strong>cittadinanza</strong> straniera di comunicare la propria<br />

volontà di mantenere quella <strong>spagnola</strong> entro tre anni. Nel 2006<br />

l’approvazione della Legge sullo Statuto della Cittadinanza degli Spagnoli<br />

all’Estero ha definito i nuovi diritti di protezione sociale, i diritti politici e le<br />

condizioni di ritorno in Spagna per i <strong>cittadini</strong> spagnoli all’estero (L. 40/2006).<br />

6 Sulla doppia <strong>cittadinanza</strong> si veda Mazzolari (2009).<br />

7 Fino a quel momento la legislazione <strong>spagnola</strong> prevedeva che il bambino adottato potesse<br />

acquistare la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> solo dopo due anni di residenza.<br />

5


E ancora, nel 2007 è stata approvata la cosiddetta Legge sulla Memoria<br />

Storica (Ley de Memoria Histórica), che riconosce ed estende i diritti dei<br />

discendenti di coloro che hanno sofferto persecuzioni e violenze durante la<br />

guerra civile (1936-1939) e la dittatura franchista (L. 52/2007). <strong>La</strong> settima<br />

disposizione addizionale della legge concede il diritto di richiedere la<br />

<strong>cittadinanza</strong> ai figli di “spagnoli d’origine” esiliati durante o dopo la guerra<br />

civile. Lo stesso diritto è stato previsto per i nipoti di coloro che hanno perso<br />

o rinunciato alla <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> come conseguenza della guerra civile<br />

e dell’esilio. In questo caso i richiedenti dovevano dimostrare di aver<br />

abbandonato la Spagna tra il 1936 e il 1955. In caso di concessione, i<br />

beneficiari della disposizione non solo acquistano la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong>,<br />

ma possono anche mantenere la doppia <strong>cittadinanza</strong>. <strong>La</strong> validità della<br />

settima disposizione addizionale della Legge sulla Memoria Storica,<br />

comunemente chiamata Legge dei nipoti (Ley de Nietos) ed entrata in vigore<br />

il 29 dicembre 2008, è stata limitata nel tempo. Difatti, la richiesta della<br />

<strong>cittadinanza</strong> doveva essere effettuata in un termine massimo di due anni<br />

dalla promulgazione della legge, prorogata poi fino al 31 Dicembre 2011.<br />

Peraltro, l’approvazione della Legge sulla Memoria Storica è stata<br />

accompagnata da un acceso dibattito politico. Secondo il conservatore<br />

Partido Popular la legge è discriminatoria poiché favorisce l’accesso alla<br />

<strong>cittadinanza</strong> di un ristretto numero di persone, escludendo i nipoti di<br />

spagnoli non esiliati ma emigrati per altri motivi economici in Sudamerica 8 .<br />

Invece, secondo il Partido Socialista, al governo dal 2004, la legge risponde<br />

alla necessità di riparare le conseguenze di una guerra civile che ha segnato<br />

la storia della Spagna. Nel corso degli ultimi due anni il dibattito tra le due<br />

forze politiche ha perso in ogni caso di intensità a causa dei limiti temporali<br />

della disposizione.<br />

Con l’eccezione della L. 52/2007, la normativa sull’acquisto della<br />

<strong>cittadinanza</strong> non ha subito cambi rilevanti dal 1982 e non sembra che<br />

nessuna riforma sia prevista nei programmi politici. Tuttavia, l’assenza di<br />

dibattito politico in materia contrasta fortemente con il notevole aumento di<br />

stranieri che hanno richiesto ed ottenuto la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> negli ultimi<br />

dieci anni.<br />

8 El País, 18/12/2007.<br />

6


2.I nuovi <strong>cittadini</strong> spagnoli: uno sguardo d’insieme 9<br />

Tra il 1998 e il 2008 la Spagna ha sperimentato una straordinaria crescita<br />

economica e demografica. Durante questa “decade prodigiosa” (Oliver,<br />

2008) la popolazione straniera è passata da 928mila a più di cinque milioni di<br />

unità (grafico 1) e attualmente gli stranieri rappresentano il 12% della<br />

popolazione totale. Inoltre, tra il 2002 e il 2009 i permessi di soggiorno<br />

permanente sono passati da 211.296 a 1.112.064 e nel 2009 quasi la metà<br />

dei permessi di residenza validi erano permanenti (grafico 2).<br />

<strong>La</strong> crescita della presenza straniera in Spagna è stata anche<br />

accompagnata da un aumento molto significativo delle concessioni della<br />

<strong>cittadinanza</strong>. Nel 2009 il numero totale delle naturalizzazioni 10 era sei volte<br />

quello del 2000 (tabella 1). Per quanto riguarda il tasso di accettazione delle<br />

richieste rispetto alle concessioni, il numero dei dinieghi è molto basso e<br />

finora non ha superato la soglia del 2,5% (tabella 2) 11 . Nonostante l’elevato<br />

numero delle concessioni annuali vi sono alcune importanti differenze tra i<br />

diversi paesi di provenienza che è importante tenere presente.<br />

Tra il 1999 e il 2009 il numero delle naturalizzazioni di europei è<br />

raddoppiato, mantenendosi però sempre al di sotto delle 1.500 annuali<br />

eccetto un picco di 2.180 concessioni nel 2008 (tabella 1). Se osserviamo<br />

l’evoluzione in base alle singole nazionalità, notiamo che fino al 2007 il<br />

numero delle naturalizzazioni è aumentato nel caso di Romania, Bulgaria,<br />

Russia e Ucraina. Solo nel 2007 le naturalizzazioni di bulgari e rumeni hanno<br />

registrato una brusca diminuzione (tabella 1). Tale diminuzione è<br />

probabilmente dovuta ai vantaggi derivati dall’ingresso di Romania e di<br />

Bulgaria nell’Unione Europea e a una conseguente perdita di interesse da<br />

parte di molti <strong>cittadini</strong> rumeni e bulgari per quelli previsti con l’acquisizione<br />

della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong>. In termini relativi, nel 2009 gli europei<br />

rappresentavano poco più del 2% del totale delle naturalizzazioni,<br />

evidenziando quindi una quota percentuale molto bassa rispetto ad altre<br />

aree (tabella 3).<br />

Negli ultimi anni si osserva anche una crescita delle naturalizzazioni di<br />

africani, quantomeno in termini assoluti. L’analisi più dettagliata dei dati<br />

relativi a questo gruppo dimostra che l’aumento riguarda soprattutto il<br />

9 I dati forniti dal Ministero di Giustizia e dal Ministero del <strong>La</strong>voro e dell’Immigrazione<br />

presentano alcune lacune. I dati sulle naturalizzazioni per gli anni 1998-2003 non sono nè<br />

distinti per genere nè raggruppati per <strong>continente</strong>. I dati relativi agli anni 2004-2009 sono<br />

invece raggruppati per <strong>continente</strong> e dal 2007 distinti per genere a partire.<br />

10 Il termine naturalizzazione in questo rapporto viene usato per riferirsi in generale<br />

all’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> a titolo derivato (cfr par. 3 di questo rapporto).<br />

11 I dati sulle richieste della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> non sono pubblici. Il Ministero di Giustizia,<br />

in via del tutto eccezionale ci ha fornito i dati sulle richieste presentate tra il 2004 e il 2009. I<br />

dati forniti non sono però differenziati per nazionalità e genere e non permettono quindi di<br />

realizzare alcuna comparazione tra richieste e concessioni in base a questi criteri.<br />

7


Marocco e, in misura molto più ridotta, il Senegal e la Nigeria (tabella 1). In<br />

particolare, vale la pena notare che il 75% dei naturalizzati africani sono<br />

marocchini. Per quanto riguarda il genere, tra gli africani osserviamo una<br />

evidente prevalenza degli uomini sulle donne, che sono il 60% del totale dei<br />

63.806 africani naturalizzati tra il 2003 e il 2009 (tabella 4 e 5). Tuttavia, in<br />

termini percentuali le naturalizzazioni di africani sono diminuite nel corso<br />

degli anni passando dal 21,4% all’11% del totale tra il 2004 e il 2009 (tabella<br />

3).<br />

I sudamericani sono senza dubbio il gruppo che ha sperimentato la<br />

maggiore crescita del numero delle naturalizzazioni negli ultimi anni. Difatti,<br />

queste sono passate da 9.173 a 67.243 tra il 2001 e il 2009 (tabella 1). In<br />

questo periodo, gli aumenti più rilevanti riguardano colombiani (da 818 a<br />

16.527) ed ecuadoriani (da 376 a 25.769) mentre rimangono abbastanza<br />

moderati gli aumenti delle comunità di sudamericani più antiche, come ad<br />

esempio peruviani (da 2.374 a 6.368) e dominicani (da 2.652 a 2.766). A<br />

differenza del caso africano, tra i sudamericani sono state naturalizzate piú<br />

donne che uomini. Nel 2009 le donne sudamericane erano 39.825 ovvero più<br />

della metà (59%) del totale dei 67.243 naturalizzati di quest’area (tabella 4 e<br />

5). L’aumento dei sudamericani è significativo anche in termini relativi: tra il<br />

2001 e il 2009, le naturalizzazioni di sudamericani sono passate dal 58%<br />

all’84% del totale delle naturalizzazioni concesse mettendo in evidenza la<br />

tendenza espansiva di questo gruppo (tabella 3).<br />

Al contrario, il numero dei naturalizzati provenienti da paesi asiatici non<br />

ha subito aumenti significativi. Se osserviamo le singole comunità, l’aumento<br />

più rilevante riguarda i pachistani che sono aumentati da 107 nel 1999 a 262<br />

nel 2009 (tabella 1). Le naturalizzazioni all’interno delle comunità di stranieri<br />

più numerose, come quella cinese, non mostrano invece aumenti degni di<br />

nota. Tra gli asiatici sono stati naturalizzati più uomini (930) che donne (757)<br />

anche se lo scarto non è paragonabile a quello osservato nel caso degli<br />

africani (tabelle 4 e 5). In termini relativi, la percentuale delle naturalizzazioni<br />

di asiatici sul totale è scesa considerevolmente passando dal 10% nel 2000 al<br />

2,1% nel 2009 (tabella 3).<br />

Per quanto riguarda i minori d’età, i dati a nostra disposizione mostrano<br />

che il numero dei minori naturalizzati è aumentato nel corso degli ultimi<br />

anni 12 . <strong>La</strong> maggioranza delle naturalizzazioni di minori prima dei 4 anni d’età<br />

riguarda gli africani che sono aumentati da 838 a 1.123 tra il 2004 e il 2009.<br />

<strong>La</strong> maggioranza sono marocchini, un gruppo che ha subito un aumento<br />

notevole negli ultimi anni (tabella 6). Nel 2004 gli africani rappresentavano il<br />

79,5% delle naturalizzazioni di minori d’età, percentuale salita all’82% nel<br />

2009. Nella stessa fascia d’età, invece, la percentuale dei minori<br />

12 <strong>La</strong> Spagna è un paese d’immigrazione relativamente giovane. Per questo motivo, i dati delle<br />

naturalizzazioni differenziati per età sono disponibili solo a partire dal 2004.<br />

8


sudamericani e asiaici naturalizzati è molto più bassa rispetto a quella degli<br />

africani (tabella 7).<br />

Se ora consideriamo la fascia d’età compresa tra i 5 e i 14 anni non<br />

osserviamo solo un aumento delle naturalizzazioni dei minori africani (da<br />

1.354 a 1.622), e in particolare dei marocchini (da 1.081 a 1.253) ma anche e<br />

soprattutto una crescita delle naturalizzazioni di sudamericani (da 393 a<br />

1.847) (tabella 6). In particolare, i colombiani sono passati da 84 a 439 e gli<br />

ecuadoriani da 67 a 971 tra il 2004 e il 2009, con un picco di 1.755<br />

naturalizzazioni nel 2008. In termini relativi, la percentuale di sudamericani<br />

in questa fascia d’età è passata dal 19,8% al 42%. Viceversa, la percentuale di<br />

africani è scesa dal 69,3% al 42% di tutti i minori di 14 anni naturalizzati.<br />

Nello stesso periodo, infine, il tasso di naturalizzazione di minori provenienti<br />

da paesi asiatici è rimasto marginale, assestandosi intorno al 5% nel 2009<br />

(tabella 7).<br />

In conclusione, non solo le concessioni della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> hanno<br />

subito un aumento molto significativo negli ultimi anni, ma l’evoluzione degli<br />

stranieri naturalizzati mostra chiaramente una crescente prevalenza di<br />

sudamericani rispetto ad altri gruppi come europei e africani (grafico 3).<br />

Partendo da un’analisi del quadro giuridico è possibile individuare alcune<br />

ragioni di queste trasformazioni.<br />

3. Le fonti normative<br />

L’ordinamento spagnolo è caratterizzato dall’assenza, fortemente criticata<br />

dalla dottrina (Álvarez Rodriguez, 2010), di un testo unico in materia di<br />

<strong>cittadinanza</strong>. L’art. 11 della Costituzione è la norma fondamentale<br />

dell’ordinamento spagnolo in materia e stabilisce che la <strong>cittadinanza</strong><br />

<strong>spagnola</strong> si acquista, conserva e perde in conformità alle disposizioni di<br />

legge. Gli artt. 17-28 del libro I, titolo I del Codice Civile, rubricato “Degli<br />

spagnoli e degli stranieri”, costituiscono il nucleo essenziale di norme<br />

sostanziali in materia. Come accennato, tali norme sono state modificate<br />

dalla legge sulla <strong>cittadinanza</strong> n. 51/1982, emendata, a causa delle numerose<br />

lacune, dalle successive L. 18/1990 e L. 36/2002. Oltre alle norme del Codice<br />

Civile, disciplinano la materia gli artt. 63-68 della legge del Registro Civile<br />

(LRC), gli artt. 220-237 del Regolamento del Registro Civile (RRC), insieme alle<br />

circolari e decisioni della Direzione Generale dei Registri e del Notariato<br />

(DGRN) 13 .<br />

13 Cfr. Circolare DGRN del 20/03/2006, DGRN del 07/02/2007, DGRN del 28/03/2007, DGRN<br />

del 23/05/2007, DGRN del 26/07/2007, DGRN del 04/11/2008. Si fará anche riferimento alle<br />

decisioni della Direzione Generale del Registro e Notariato (DGRN) che, come si dirà più<br />

avanti, é l’organo amministrativo responsabile del procedimento di domanda di ottenimento<br />

della <strong>cittadinanza</strong>, e alla giurisprudenza in materia dell’Udienza Nazionale (Audiencia<br />

9


<strong>La</strong> <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> è altresì regolata in conformità alle Convenzioni<br />

internazionali ratificate dalla Spagna, tra cui vale la pena ricordare: gli artt.<br />

25 e 34 della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati; l’art. 32 della<br />

Convenzione sullo Statuto degli apolidi; l’art. 5.3 della Convenzione<br />

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; l’art. 24.3 del<br />

Patto internazionale dei diritti civili e politici; l’art.9 della Convenzione<br />

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;<br />

l’art. 7 della Convenzione sui diritti del bambino.<br />

<strong>La</strong> Costituzione prevede la possibilità di mantenere la doppia <strong>cittadinanza</strong><br />

per i richiedenti provenienti da paesi con cui la Spagna ha firmato trattati in<br />

materia (art. 11, c. 3 Cost.). Si tratta dei paesi sudamericani che hanno avuto<br />

o hanno particolari legami con la Spagna, e in particolare di Cile, Perù,<br />

Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras,<br />

Repubblica Dominicana, Argentina, Colombia e Venezuela.<br />

<strong>La</strong> <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> a titolo originario è attribuita iure sanguinis (art.<br />

17 cc.) e, in virtù del dettato costituzionale, non se ne può essere mai privati<br />

(art. 11 Cost.) 14 . <strong>La</strong> <strong>cittadinanza</strong> a titolo originario prescinde dalla volontà<br />

dell’individuo e si attribuisce in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.<br />

Acquisiscono la <strong>cittadinanza</strong> iure sanguinis i figli di padre o madre <strong>spagnola</strong><br />

nati anche fuori del territorio spagnolo 15 . Il dettato del codice che prevedeva<br />

la trasmissione della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> esclusivamente in linea paterna è<br />

stato modificato per incompatibilità con il dettato costituzionale del 1978<br />

(art. 39 Cost.) dalla L. 51/1982 16 .<br />

Il principio del ius soli è parzialmente applicato ai nati in Spagna quando<br />

almeno uno dei due genitori, pur essendo straniero, sia nato a sua volta in<br />

Nacional) e del Tribunale Supremo. Se la domanda viene rigettata sono, infatti, competenti a<br />

decidere la stessa Direzione Generale del Registro e Notariato in caso di ricorso<br />

amministrativo; la Camera del Contenzioso Amministrativo dell’Udienza Nazionale, in caso di<br />

ricorso giurisdizionale. <strong>La</strong> Camera del Contenzioso Amministrativo del Tribunale Supremo<br />

(Tribunal Supremo) interviene come tribunale d’ultima istanza e decide solo in diritto con<br />

funzione di corte di cassazione. I testi completi delle sentenze sono disponibili on line sul sito<br />

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.<br />

14 Il testo costituzionale marca in tal modo la differenza fondamentale tra la nazionalità<br />

originaria e a titolo derivato su cui ci soffermeremo più avanti.<br />

15 Il principio del ius sanguinis rivela l’intenzione di mantenere la <strong>cittadinanza</strong> come strumento<br />

di controllo sulla popolazione legata storicamente alla nazione, piuttosto che come strumento<br />

di accesso ai diritti da parte di chi vive e page le tasse sul territorio. Ciò viene interpretato<br />

come retaggio storico di una legislazione ancora fortemente marcata dalla storia di<br />

colonialismo e emigrazione della Nazione <strong>spagnola</strong> (Weil 2001; Martín-Pérez e Moreno<br />

Fuentes 2010). In questo senso, è significativo notare che il termine territorio spagnolo è stato<br />

interpretato estensivamente includendo in alcuni casi le ex-colonie (Sent. Tribunale Supremo,<br />

7 Novembre 1999, n. 7011/1999, Camera del Contenzioso Amministrativo, Sez. VI).<br />

16 Nonostante la norma introdotta nel 1982 non avesse efficacia retroattiva, nelle Decisioni del<br />

DGRN si é consolidato l’orientamento secondo cui la norma del codice del 1954 é stata<br />

derogata immediatamente dall’entrata in vigore della Costituzione del 1978 (Decisione DGRN,<br />

Sez. III, del 13 Ottobre 2001).<br />

10


Spagna (cosiddetto “doppio” ius soli) 17 , così come previsto dall’art. 17 cc. 18 .<br />

Inoltre, acquistano la <strong>cittadinanza</strong> iure soli a titolo originario i nati in Spagna<br />

da due genitori stranieri se entrambi sono apolidi o la loro nazionalità non si<br />

trasmette iure sanguinis (e i figli quindi si ritroverebbero in una condizione di<br />

apolidia) e i nati nel territorio spagnolo non riconosciuti dai propri genitori.<br />

Vige la presunzione secondo cui si considerano come nati in Spagna i minori<br />

la cui prima residenza conosciuta è nel territorio spagnolo (Comte Guillemet,<br />

1993).<br />

<strong>La</strong> <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> può anche essere acquistata a titolo derivato su<br />

richiesta dell’interessato. Mentre però della <strong>cittadinanza</strong> d’origine non si può<br />

essere privati (salvo il caso di rinuncia volontaria per acquistare altra<br />

<strong>cittadinanza</strong>), la <strong>cittadinanza</strong> acquisita a titolo derivato si può perdere<br />

quando ricorrono le condizioni previste dagli artt. 24 (uso esclusivo di altra<br />

<strong>cittadinanza</strong> per tre anni) e 25 cc. (arruolamento o carico politico all’estero).<br />

Il Governo può tuttavia concedere discrezionalmente un nulla osta per il<br />

recupero della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> (art. 26 cc.). Gli artt. 20-22 cc.<br />

stabiliscono i modi di acquisto della <strong>cittadinanza</strong> a titolo derivato: il diritto di<br />

opzione (art. 20 cc.), e il certificato di <strong>cittadinanza</strong> ottenuto per Decreto del<br />

Governo (art. 21 cc.), per uso di fatto della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> (art. 18 cc.)<br />

e per residenza (di cui si tratterà nel paragrafo successivo).<br />

Godono del diritto di optare per la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> (art. 20 cc.)<br />

coloro che siano soggetti alla patria potestà di un cittadino spagnolo 19 ; coloro<br />

la cui filiazione o nascita in Spagna sia stata determinata dopo il<br />

raggiungimento della maggiore età (nel termine di due anni); coloro i cui<br />

genitori siano stati spagnoli d’origine (nonostante poi avessero perso la<br />

<strong>cittadinanza</strong>) e siano nati in Spagna (e non nelle ex-colonie) 20 . Questo<br />

requisito riduce evidentemente il numero dei possibili richiedenti. Com’è<br />

stato già menzionato, in virtù della Legge sulla Memoria Storica, il diritto di<br />

opzione è stato esteso anche a coloro i cui genitori e nonni abbiano sofferto<br />

la violenza e le persecuzioni della guerra civile e della dittatura e come<br />

conseguenza dell’esilio abbiano perso la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> (fino al 31<br />

17 “Doppio” ius soli non è, in realtà, un termine particolarmente adeguato. Trattandosi di<br />

immigrati di terza generazione, il principio in questione sarebbe piuttosto meglio definito<br />

come “ius soli aggravato dal ius sanguinis” (Honohan, 2010).<br />

18 <strong>La</strong> L. 18/1990 ha modificato l’art.17 cc. incorporando al suo interno le disposizioni previste<br />

dall’art. 7 della Convenzione sui diritti del Bambino del 1989, ratificata in Spagna nel 1990.<br />

19 É irrilevante che la <strong>cittadinanza</strong> del genitore sia a titolo originario o derivato, potendo<br />

dunque optare per la <strong>cittadinanza</strong> anche i figli dei naturalizzati. Invece, ai minori adottati é<br />

attribuita la <strong>cittadinanza</strong> a titolo originario in modo immediato e automatico (artt. 19 e L.<br />

54/2007).<br />

20 Fino al 1982 la <strong>cittadinanza</strong> si trasmetteva solo per via paterna. Non avendo la L. 51/1982<br />

avuto effetto retroattivo, i figli di madre <strong>spagnola</strong> (che hanno perso la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong>)<br />

possono optare per la <strong>cittadinanza</strong> ex art. 20 senza limiti di tempo.<br />

11


dicembre 2011) 21 . In questo modo è possibile evitare discriminazioni nei<br />

confronti dei figli di emigranti in ragione del luogo di nascita dei propri<br />

genitori.<br />

<strong>La</strong> dichiarazione d’opzione, secondo la legge nazionale, può essere<br />

formulata dall’interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore<br />

età o dal rappresentante legale in caso di minore o incapace. Coloro i cui<br />

genitori fossero spagnoli d’origine nati in Spagna non sono invece soggetti al<br />

limite di due anni dal raggiungimento della maggiore età per esercitare il<br />

diritto di opzione (L. 36/2002). Si tratta di una dichiarazione personalissima e<br />

la mancata comparizione dell’interessato comporta, quindi, il rigetto della<br />

domanda 22 . <strong>La</strong> competenza spetta al responsabile del Registro Civile del<br />

domicilio corrispondente o al Console se il richiedente non risiede in Spagna.<br />

<strong>La</strong> residenza non è, infatti, un requisito per ottenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong><br />

per opzione. In questo senso è rilevante osservare che in questo momento si<br />

deve anche individuare il foro competente (vecindad civil).<br />

Ai sensi dell’art. 20 cc. la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> può anche essere<br />

acquisita attraverso il rilascio di un “certificato di naturalizzazione” (carta de<br />

naturaleza) mediante Regio Decreto, emanato a discrezione del Governo nei<br />

casi in cui il richiedente si trovi in “circostanze eccezionali”. <strong>La</strong> possibilità di<br />

ottenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> ex art. 20 cc. è un privilegio che viene<br />

concesso generalmente ad artisti o atleti di fama riconosciuta che lavorano in<br />

Spagna, senza esigere il requisito della residenza. In varie occasioni il<br />

Governo ha previsto espressamente le ragioni eccezionali per ottenere il<br />

certificato di <strong>cittadinanza</strong> per decreto (carta de naturaleza) come nel caso<br />

dei combattenti nelle file delle Brigadas Internacionales nel bando<br />

repubblicano durante la guerra civile (art. 18, L. 52/2007) 23 o delle vittime a<br />

seguito degli attentati dell’11 marzo 2004. I dati forniti dal Ministero della<br />

Giustizia indicano una certa differenza tra il numero delle richieste e quello<br />

delle concessioni. Il numero delle concessioni è, infatti, ancora relativamente<br />

basso rispetto al numero di procedimenti aperti (tabella 8). Interessante<br />

evidenziare il numero di beneficiari membri della Comunità Sefardita<br />

nonostante questo gruppo goda, come vedremo in seguito, di un accesso<br />

21 Cfr. Decisione 17 Marzo 2010 con cui é stato esteso il termine per esercitare il diritto di<br />

opzione previsto dalla Legge sulla Memoria Storica.<br />

22 Decisione DGRN del 23 Marzo 1991.<br />

23 Il Regio Decreto 39/1996, sulla concessione della <strong>cittadinanza</strong> ai combattenti nelle Brigate<br />

Internazionali durante la guerra civile <strong>spagnola</strong> era stato emanato per esprimere gratitudine ai<br />

sopravvissuti per avere combattuto per la libertà. Tuttavia, le richieste non furono numerose a<br />

causa dei termini previsti per la presentazione della richiesta (3 anni), ma soprattutto perché<br />

era richiesta la rinuncia alla propria <strong>cittadinanza</strong> d’origine. Il Regio Decreto 1792/2008 ha<br />

eliminato il termine massimo per presentare la richiesta e l’art. 18 della Legge sulla Memoria<br />

Storica ha esonerato gli interessati all’obbligo di rinunciare alla loro <strong>cittadinanza</strong>. Delle 15<br />

domande presentate, sono state tutte concesse meno una per decesso (Álvarez Rodriguez,<br />

2009: 145).<br />

12


privilegiato alla <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> (tabella 9). Nel caso delle vittime<br />

dell’11 marzo 2004, invece, solo il 12,8% delle richieste sono state accolte<br />

(tabelle 10 e 11).<br />

Infine, l’art. 18 prevede che chi ha utilizzato in buona fede e in modo<br />

continuato per dieci anni la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> di fatto ne ha diritto anche<br />

se il titolo originario iscritto nel Registro Civile è stato annullato. Questo<br />

istituto è stato usato per concedere la <strong>cittadinanza</strong> ai residenti nelle excolonie<br />

24 .<br />

<strong>La</strong> maggioranza delle concessioni della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> avviene<br />

però sulla base del requisito della residenza sul territorio. Come già<br />

anticipato nel paragrafo dedicato al quadro statistico d’insieme sull’acquisto<br />

della <strong>cittadinanza</strong>, le naturalizzazioni di stranieri in Spagna per residenza<br />

sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni. Per questa ragione è<br />

necessario dedicare un esame più approfondito a questa tipologia di<br />

acquisizione di <strong>cittadinanza</strong>.<br />

4. L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> per residenza<br />

Ha diritto di ottenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> lo straniero che abbia<br />

risieduto in Spagna in modo “regolare e continuato nel periodo precedente<br />

alla richiesta” per un periodo di dieci, cinque, due o un anno, a seconda dei<br />

casi che verranno di seguito esposti (art. 22 cc.). Non è tuttavia sufficiente la<br />

prova della permanenza di fatto sul territorio, essendo richiesta la prova di<br />

avere ottenuto il permesso di soggiorno. <strong>La</strong> titolarità del visto diplomatico o<br />

di studio non è a tal fine considerata sufficiente. Per i <strong>cittadini</strong> dell’UE è<br />

sufficiente la semplice registrazione nel Registro dei Cittadini dell’Unione<br />

Europea poiché, ai sensi del Regio Decreto 240/2007, il permesso di<br />

soggiorno (tarjeta de residencia) non è più necessario per i <strong>cittadini</strong><br />

comunitari.<br />

Sono numerose le interpretazioni rispetto alla nozione di residenza<br />

regolare e continuata prevista dal Codice: mentre la Direzione Generale del<br />

Registro Civile e del Notariato (in quanto organo preposto al procedimento<br />

amministrativo di concessione della <strong>cittadinanza</strong> in Spagna) ha conferito un<br />

significato restrittivo alla nozione di effettività della residenza, il Tribunale<br />

Supremo ha mantenuto un criterio più flessibile. Secondo la giurisprudenza,<br />

l’assenza occasionale o per giustificati motivi non comporta il venir meno del<br />

requisito della residenza ininterrotta e non interrompe la residenza regolare,<br />

essendo ammesso lo sporadico allontanamento dal territorio per ragioni di<br />

24 Si consideri il caso dei <strong>cittadini</strong> del Sahara Occidentale, Sent. Tribunale Supremo, 28 Ottobre<br />

1998, n. 6268/1998, (Camera Civile, Sez. I).<br />

13


studio o lavoro 25 . Al contrario, la mancanza di effettiva dimora sul territorio<br />

spagnolo (come, per esempio, nel caso in cui il richiedente svolga un’attività<br />

lavorativa in proprio all’estero) è stata interpretata come mancanza dei<br />

requisiti della <strong>cittadinanza</strong> 26 .<br />

<strong>La</strong> regola generale prevede un periodo di dieci anni di residenza regolare<br />

e continuata. Come hanno evidenziato alcune recenti analisi sulle politiche<br />

d’integrazione e di <strong>cittadinanza</strong>, l’ordinamento spagnolo è tra i paesi più<br />

esigenti per quanto riguarda il periodo minimo di residenza necessario per<br />

richiedere la <strong>cittadinanza</strong> (Lister, Williams et al., 2007; Howard, 2009;<br />

Migration Policy Index, 2011).<br />

Esistono peraltro diverse condizioni che permettono la riduzione di<br />

questo termine. Sono sufficienti cinque anni se lo straniero ha ottenuto lo<br />

status di rifugiato (art. 22 Cc). <strong>La</strong> riduzione non è stata tuttavia estesa agli<br />

apolidi in aperta violazione degli obblighi internazionali ratificati dalla Spagna<br />

nel 1997 27 .<br />

Sono sufficienti due anni di residenza regolare se si tratta di richiedenti<br />

provenienti da paesi Sudamericani, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e<br />

Portogallo. <strong>La</strong> riduzione del termine risponde all’idea di una speciale<br />

relazione con quei paesi per contiguità geografica o legami di tipo coloniale.<br />

È sorprendente che la Spagna riconosca la riduzione del termine del periodo<br />

di residenza solo ai <strong>cittadini</strong> di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, il<br />

Portogallo. Gli altri paesi dell’UE non godono di alcuna riduzione del termine.<br />

Per ottenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> tutti i <strong>cittadini</strong> dell’UE devono, infatti,<br />

soddisfare il requisito della residenza regolare e continuata in Spagna per un<br />

periodo non inferiore a dieci anni che bisogna dimostrare presentando il<br />

certificato d’iscrizione nel Registro dei Cittadini dell’Unione Europea.<br />

Godono della riduzione del periodo di residenza a due anni anche gli<br />

stranieri appartenenti alla Comunità Sefardita come misura compensatoria<br />

per le persecuzioni sofferte durante l’Inquisizione. Bisogna tuttavia precisare<br />

che il Governo ha iniziato a concedere ai richiedenti d’origine sefardita la<br />

<strong>cittadinanza</strong> soprattutto per decreto (carta de naturaleza). Si può dunque<br />

ritenere che la condizione di sefardita sia stata elevata a condizione speciale<br />

che consente di ottenere la <strong>cittadinanza</strong> per decreto senza obbligo di<br />

residenza in Spagna (Álvarez Rodriguez, 2009: 115).<br />

Infine, il Codice Civile (art. 22 cc.) identifica sei gruppi di richiedenti che<br />

possono ottenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> dimostrando di possedere il<br />

25<br />

Sent. Tribunale Supremo, 23 Novembre 2000, n. 8575/2000 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI); Sent. Tribunale Supremo, 13 Febbraio 2008, n. 525/2008 (Camera del<br />

Contenzioso Amministrativo, Sez. VI).<br />

26<br />

Sent. Tribunale Supremo, 18 Maggio 2007, n. 3367/2007 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

27<br />

Cfr. Convenzione sullo Statuto degli apolidi.<br />

14


equisito della residenza regolare e continuata sul territorio spagnolo per un<br />

solo anno:<br />

1. chi è nato nel territorio spagnolo da genitori stranieri 28 ;<br />

2. chi è sposato da almeno un anno con un cittadino spagnolo (purché<br />

non sia separato legalmente o di fatto) 29 ;<br />

3. chi non ha esercitato il diritto di opzione nei termini di legge;<br />

4. chi si trova sotto tutela, custodia o affidamento di un cittadino<br />

spagnolo o di una istituzione spagnolo per due anni consecutivi;<br />

5. chi è vedovo di un cittadino spagnolo (purché alla morte del coniuge<br />

non sussista separazione regolare o di fatto);<br />

6. chi è nato fuori dal territorio spagnolo da padre o madre, nonno o<br />

nonna di origine <strong>spagnola</strong> 30 .<br />

Prospetto riepilogativo sull’acquisizione della <strong>cittadinanza</strong> per residenza<br />

Condizioni<br />

Durata<br />

della residenza<br />

Norma generale 10 anni<br />

Cittadini dell’Unione Europea 10 anni<br />

Rifugiati 5 anni<br />

Cittadini di paesi sudamericani, Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale,<br />

Portogallo e Sefarditi<br />

2 anni<br />

Nati in territorio spagnolo 1 anno<br />

Coloro che non hanno esercitato il diritto all’opzione nei limiti stabiliti dalla<br />

legge<br />

1 anno<br />

Tutela 1 anno<br />

Matrimonio 1 anno<br />

Vedova o vedovo 1 anno<br />

Nati fuori dalla Spagna da padre o madre, nonno o nonna spagnoli in origine 1 anno<br />

28 <strong>La</strong> nascita nel territorio spagnolo da genitori stranieri non attribuisce iure soli la<br />

<strong>cittadinanza</strong>, ma costituisce una condizione privilegiata che permette la riduzione della<br />

residenza regolare e continuata richiesta per l’ottenimento della <strong>cittadinanza</strong> a un solo anno.<br />

29 Il matrimonio con un cittadino spagnolo non comporta l’acquisto automatico della<br />

<strong>cittadinanza</strong>, ma costituisce una causa di riduzione ad un anno dei termini della residenza<br />

regolare e continuata. Sui matrimoni di convenienza o simulati, si veda Carrascosa Gonzales<br />

(2002). Incombe sul richiedente l’onere di provare la coabitazione prima della presentazione<br />

della domanda, non essendo sufficiente la presunzione legale di convivenza matrimoniale ex<br />

art. 69 cc. Sull’effettività della convivenza e l’irrilevanza della separazione dei coniugi quattro<br />

mesi dopo la domanda di concessione della <strong>cittadinanza</strong>, si veda Sent. Tribunale Supremo del<br />

22 Dicembre 2006, n. 8100/2006 (Camera del Contenzioso Amministrativo, Sez. VI). Sulla<br />

applicabilitá della legislazione regionale sulle coppie di fatto e la rilevanza in materia di<br />

acquisto della <strong>cittadinanza</strong>, si veda l’interpetazione di Carrascosa Gonzales (2002); contra<br />

Sevilla Bujalance (2005).<br />

30 Per i figli o nipoti di coloro che hanno perso la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> a causa dell’esilio fino<br />

al 31 Dicembre 2011 é applicabile la Legge sulla Memoria Storica.<br />

15


Il regime spagnolo della <strong>cittadinanza</strong> è quindi caratterizzato da una norma<br />

generale particolarmente restrittiva e da una lunga serie di eccezioni, alcune<br />

di esse con forti ripercussioni sul trend delle naturalizzazioni come è possibile<br />

verificare alla luce dell’evoluzione del numero di stranieri ai quali è stata<br />

concessa la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> negli ultimi anni.<br />

4.1 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> dopo dieci anni di residenza<br />

<strong>La</strong> Spagna è un paese d’immigrazione recente, con forti flussi migratori<br />

irregolari e un numero ancora ridotto di stranieri con più di dieci anni di<br />

residenza regolare e continuata. Le naturalizzazioni in base alla condizione dei<br />

dieci anni di residenza minima sono perciò poco numerose in termini sia<br />

assoluti sia relativi (tab. 12 e 13). Se osserviamo i dati relativi al periodo 2004-<br />

2009, notiamo che questo tipo di naturalizzazioni sono diminuite passando dal<br />

19% al 6% del totale delle naturalizzazioni (tabella 13 e grafico 4).<br />

Le naturalizzazioni di <strong>cittadini</strong> europei sono diminuite tra il 2004 el il 2009<br />

soprattutto a causa del minor numero di concessioni a bulgari e a rumeni<br />

(tabella 12). Il numero delle naturalizzazioni di ucraini è ancora molto ridotto<br />

mentre sono aumentate le naturalizzazioni di <strong>cittadini</strong> russi (da 1 nel 1999 a<br />

65 nel 2009). In termini relativi, le naturalizzazioni di europei rimangono<br />

comunque poco rilevanti e non superano il 7% del totale dei procedimenti<br />

(tabella 13).<br />

Anche se le comunità africane sono tra le più antiche in Spagna, non sono<br />

stati registrati aumenti significativi delle naturalizzazioni in base al criterio<br />

dei dieci anni di residenza minima; al contrario, nel corso degli ultimi anni<br />

sono diminuite. In particolare, le naturalizzazioni di marocchini - la comunità<br />

africana più numerosa - sono aumentate in maniera significativa tra il 1998 al<br />

2004 per poi diminuire di nuovo negli anni successivi (tabella 12). Ciò<br />

nonostante, ancora nel 2009 il 78% dei naturalizzati in base al criterio dei<br />

dieci anni di residenza minima era composto da africani (tabella 13) e in<br />

questo gruppo, i marocchini rappresentano il 79% di tutte le naturalizzazioni,<br />

oltre a coprire il 62% del totale delle naturalizzazioni in base al criterio dei<br />

dieci anni.<br />

Le naturalizzazioni di asiatici sono diminuite tra il 2004 e il 2009 passando<br />

da 707 a 636 concessioni (se eccettuiamo due picchi nel 2005 e nel 2007). Se<br />

prendiamo in esame le singole comunità, vale la pena menzionare il sensibile<br />

aumento delle naturalizzazioni di cinesi che sono passate da 10 a 225 tra il<br />

1998 e il 2009 (tabella 12). In termini relativi, le naturalizzazioni di asiatici<br />

sono aumentate solo di due punti tra il 2004 e il 2009 (tabella 13). Nel<br />

gruppo degli asiatici, spicca il basso numero dei filippini che, come sappiamo,<br />

possono richiedere la <strong>cittadinanza</strong> già dopo due anni di residenza e che<br />

quindi non utilizzano questa via.<br />

16


Infine, bisogna sottolineare l’esiguo numero di sudamericani naturalizzati<br />

in questo gruppo. Anche in questo caso, come nel caso di filippini e guineiani,<br />

la maggioranza ha richiesto la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> in base al criterio dei<br />

due anni di residenza minima.<br />

4.2 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> dopo due anni di residenza<br />

Le naturalizzazioni di <strong>cittadini</strong> stranieri in base al requisito dei dieci anni di<br />

residenza minima non hanno subito variazioni rilevanti negli ultimi anni e, in<br />

molti casi, sono addirittura diminuite con l’aumento delle naturalizzazioni in<br />

base al requisito minimo dei due anni di residenza. Queste ultime, tra il 2004<br />

e il 2009, sono aumentate da 21.549 a 60.352 passando dal 55% al 75% del<br />

totale delle concessioni (tabella 14 e grafico 4). Tale incremento è dovuto<br />

principalmente alla crescita dei flussi di sudamericani che, come prima<br />

accennato, godono di un accesso privilegiato alla <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong><br />

(grafico 5): difatti, le loro naturalizzazioni sono passate da 19.936 nel 2004 a<br />

59.300 nel 2009 (tabella 14). Negli ultimi anni sono aumentate soprattutto le<br />

concessioni a ecuadoriani e colombiani, le due comunità sudamericane più<br />

numerose in Spagna. Sono invece cresciute in misura minore le<br />

naturalizzazioni di peruviani e dominicani, probabilmente perché i flussi<br />

provenienti da questi due paesi hanno perso intensità rispetto a quelli<br />

provenienti da Colombia ed Ecuador. Nel 2009 le naturalizzazioni di<br />

sudamericani non erano solo il 98% di tutte le naturalizzazioni concesse in<br />

base al requisito dei due anni di residenza minima (tabella 13), ma anche il<br />

74% (59.300 di 79.597) del totale di tutte le naturalizzazioni concesse nello<br />

stesso anno. Nel caso delle altre comunità privilegiate gli aumenti invece non<br />

sono stati particolarmente significativi (come per la Guinea Equatoriale) e, in<br />

alcuni casi, si sono verificate delle diminuzioni di procedimenti registrati<br />

(Portogallo e Filippine) (tabella 14).<br />

4.3 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> per matrimonio<br />

L’acquisizione della <strong>cittadinanza</strong> per matrimonio con un cittadino spagnolo è<br />

considerato generalmente uno dei modi più facili per aggirare le norme<br />

sull’ingresso o il soggiorno e una grave minaccia rispetto a un efficace<br />

controllo dei flussi di immigrati. Anche in Spagna, i funzionari intervistati<br />

hanno dichiarato di temere l’effetto “colabrodo” dei cosiddetti matrimoni di<br />

convenienza e hanno sottolineato l’importanza di agire duramente contro<br />

questo fenomeno. Un alto funzionario della Direzione Generale dei Registri e<br />

del Notariato ha anche sottolineato la necessità di aumentare il numero degli<br />

anni richiesti per la naturalizzazione dopo il matrimonio con uno straniero.<br />

17


Ciò nonostante, i dati ci presentano un quadro meno preoccupante di quello<br />

dipinto dai nostri interlocutori. Anche se le naturalizzazioni per matrimonio<br />

sono aumentate da 1.063 a 9.038 tra il 2004 e il 2009 (tabella 15), la loro<br />

percentuale rispetto al totale delle naturalizzazioni è scesa dal 15% all’11%<br />

nello stesso periodo indicando, a dispetto dei peggiori pronostici, che<br />

l’incidenza di questo canale è diminuita nel corso degli anni (grafico 4).<br />

Vediamo ora in dettaglio l’andamento delle naturalizzazioni per matrimonio<br />

negli ultimi anni.<br />

Il numero dei naturalizzati d’origine europea per matrimonio è molto<br />

basso in Spagna rispetto a quello di altri paesi dell’UE. Si è registrata una<br />

netta diminuzione delle naturalizzazioni per matrimonio nel caso di Francia,<br />

Belgio, Italia e Regno Unito tra il 1998 e il 2003 (tabella 15). In altri casi, come<br />

quello della Bulgaria e della Romania, la diminuzione è stata meno sensibile.<br />

A partire dal 2004, invece, è aumentato il numero delle naturalizzazioni di<br />

<strong>cittadini</strong> comunitari dovuto in particolar modo aa quelle richieste da <strong>cittadini</strong><br />

portoghesi (da 62 nel 2004 a 139 nel 2008) (tabella 15). Nello stesso periodo<br />

sono aumentate anche le naturalizzazioni di russi e ucraini mentre sono<br />

diminuite quelle di bulgari e di rumeni. Nel caso di molti <strong>cittadini</strong> europei, le<br />

naturalizzazioni per motivi di matrimonio rappresentano la via principale per<br />

ottenere la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> soprattutto nel caso di paesi come<br />

Romania, Bulgaria e Russia. L’unica eccezione è il Portogallo, dato che la<br />

maggioranza dei portoghesi vengono naturalizzati in base al requisito della<br />

residenza minima di due anni. I dati relativi al genere dei naturalizzati sono<br />

limitati agli anni 2007-2009 ed evidenziano una predominanza di donne<br />

arrivate a rappresentare il 68% di tutti i naturalizzati nel 2009 (tabella 16).<br />

Le naturalizzazioni di africani per matrimonio mostrano due picchi nel<br />

2007 e nel 2008 con ancora una volta il Marocco come paese di riferimento.<br />

Le naturalizzazioni di marocchini per matrimonio passano da 707 nel 1998 a<br />

1.367 nel 2008, scendendo di nuovo a 909 nel 2009 (tabella 15). <strong>La</strong> Nigeria,<br />

anche se a molta distanza dal Marocco, è il secondo paese africano che<br />

registra un aumento significativo di questo tipo di naturalizzazioni,<br />

registrando un aumento di casi tra il 1998 e il 2009 (da 10 a 70). In termini<br />

relativi le naturalizzazioni per matrimonio sono diminuite, passando dal<br />

19,6% al 13,9% del totale tra il 2004 e il 2009, giacchè la maggioranza ottiene<br />

la <strong>cittadinanza</strong> in base al requisito dei dieci anni di residenza minima (tabella<br />

17). Soprattutto nel caso del Marocco, la percentuale delle naturalizzazioni<br />

per matrimonio si è ridotta significativamente passando dal 41,3% (707 di<br />

1.541) al 13,9% (929 di 6.683) di tutti i casi registrati tra il 1998 e il 2009. Col<br />

passare del tempo, dunque, la rilevanza della residenza per matrimonio si è<br />

ridotta rispetto alle altre modalità di acquisizione della <strong>cittadinanza</strong><br />

<strong>spagnola</strong>.<br />

<strong>La</strong> comunità sudamericana è senza dubbio quella maggiormente<br />

interessata dalle naturalizzazioni per matrimonio. Tra il 1998 e il 2003<br />

18


l’aumento in termini assoluti è stato molto significativo nel caso di<br />

colombiani (da 172 a 544), cubani (309 a 661) e brasiliani (da 132 a 231) e, in<br />

misura minore, nel caso di peruviani (da 211 a 273) e dominicani (da 365 a<br />

405) (tabella 15). Il trend rimane pressochè invariato per i richiedenti<br />

provenienti da Uruguay e Paraguay. Tra il 2004 e il 2009 le naturalizzazioni di<br />

sudamericani per matrimonio passano da 3.758 nel 2004 a 6.728 nel 2009,<br />

con due importanti picchi nel 2007 (7.324) e nel 2008 (9.255). L’aumento più<br />

rilevante riguarda senza dubbio colombiani (da 728 a 1.604), argentini (da<br />

457 a 834) e cubani (da 612 a 811) (tabella 15). Aumentano anche le<br />

concessioni a ecuadoriani (da 205 a 642) e, in modo meno significativo,<br />

quelle concesse a peruviani (da 283 a 356) e a dominicani (da 401 a 486) 31 .<br />

Infine, anche in questo caso, osserviamo un netto predominio delle donne,<br />

nel 2009 il 69 % di tutti i naturalizzati per questa via (tabella 16).<br />

Sebbene il peso delle naturalizzazioni per matrimonio tra i sudamericani<br />

sia aumentato nel corso degli anni (nel 2004 i sudamericani rappresentavano<br />

il 64% del totale dei naturalizzati per matrimonio, nel 2009 il 74%; cfr tabella<br />

17), questo canale rimane secondario rispetto ad altri motivi. Difatti, nel<br />

2009 solo il 10% (6.728 di 67.243) dei sudamericani hanno ottenuto la<br />

<strong>cittadinanza</strong> per matrimonio. In particolare, tali procedure sono<br />

particolarmente poco frequenti nel caso di colombiani (9,7%), boliviani<br />

(6,2%), peruviani (5,5%) ed ecuadoriani (2,4%). Le uniche eccezioni a questo<br />

trend sono rappresentate da quelle presentate da messicani (46,2%) e cubani<br />

(30%), le cui percentuali sono, invece, più alte rispetto ad altre vie di acquisto<br />

di <strong>cittadinanza</strong>.<br />

Solo il 3% degli stranieri di origine asiatica naturalizzati nel 2009 ha usato<br />

il matrimonio come via di accesso alla <strong>cittadinanza</strong>. Si tratta quindi di una<br />

percentuale molto bassa rispetto ad altri paesi (tabella 17). Questo tipo di<br />

naturalizzazione ha registrato alcuni aumenti nel caso di richiedenti cinesi e<br />

indiani (tabella 15) mentre vi è stata una chiara diminuzione di casi iraniani<br />

(da 30 a 13). Negli anni successivi non si registrano variazioni rilevanti a<br />

eccezione del caso del Pakistan che nel 2009 era il paese asiatico con il<br />

maggior numero di naturalizzazioni per matrimonio (tabella 15). Nel caso dei<br />

paesi asiatici il numero delle naturalizzazioni di donne straniere per<br />

matrimonio (535) è di poco superiore a quello degli uomini (492) (tabella 16).<br />

4.4 L’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> da parte dei minori<br />

<strong>La</strong> naturalizzazione di minori in Spagna può avvenire sia un anno dopo la<br />

nascita in territorio spagnolo sia in seguito al ricongiungimento familiare. In<br />

31 Il numero piuttosto basso delle naturalizzazioni di ecuadoriani per via del matrimonio è<br />

probabilmente dovuto al carattere più recente dell’immigrazione da questo paese e dagli alti<br />

indici di irregolarità da cui è stata caratterizzata questa comunità.<br />

19


quest’ultimo caso, i minori possono accedere alla <strong>cittadinanza</strong> non solo per<br />

l’opzione (nel caso uno dei due genitori sia stato naturalizzato spagnolo), ma<br />

anche richiedendo la <strong>cittadinanza</strong> dopo due o dieci anni di residenza<br />

regolare. Tuttavia non sono disponibili dati che ci permettano di distinguere<br />

le naturalizzazioni dei minori d’età in base al motivo. Il numero dei<br />

ricongiungimenti familiari è aumentato negli ultimi anni soprattutto per i<br />

sudamericani 32 . Possiamo quindi supporre che l’aumento dei naturalizzati<br />

sudamericani nella fascia compresa tra i 5 e i 14 anni sia attribuibile ai nuovi<br />

ingressi per ricongiungimento.<br />

Inoltre, il ministero mette a disposizione i dati relativi alle naturalizzazioni<br />

dei nati in Spagna da genitori stranieri. In questo caso possiamo farci un’idea<br />

dell’evoluzione delle naturalizzazioni supponendo che la maggioranza dei<br />

naturalizzati per questa via sia minore d’età. Il numero degli stranieri nati in<br />

Spagna, e soprattutto quello degli stranieri nati da padre e madre entrambi<br />

stranieri, è aumentato notevolmente negli ultimi anni (grafico 6 e tabella 18).<br />

Tale aumento è stato accompagnato da un aumento delle naturalizzazioni<br />

concesse per nascita, che sono salite da 3.005 a 3.696 tra il 2004 e il 2009<br />

con un picco di 4.578 naturalizzazioni nel 2008 (tabella 19). Nel 2009 gli<br />

africani rappresentavano quasi l’80% delle naturalizzazioni degli stranieri nati<br />

in Spagna. Rimane invece molto basso il numero dei nati da genitori<br />

sudamericani naturalizzati per questa via. Il basso tasso di sudamericani<br />

naturalizzati per nascita, circa il 5% del totale, è probabilmente dovuto al<br />

fatto che molti di essi scelgono di optare alla <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> invece di<br />

richiedere la naturalizzazione dopo due anni di residenza in Spagna. Infine, il<br />

basso tasso di minori asiatici naturalizzati per nascita (10%) è invece<br />

probabilmente dovuto al carattere recente dei flussi provenienti dall’Asia e<br />

quindi al conseguente numero poco significativo di asiatici nati in Spagna<br />

(tabella 20).<br />

In caso di adozioni, la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> viene concessa<br />

automaticamente. Si tratta di un canale di acquisto della <strong>cittadinanza</strong> molto<br />

rilevante nel caso spagnolo, poiché la Spagna è, dopo gli Stati Uniti, il paese<br />

con il maggior numero di adozioni internazionali secondo il rapporto della<br />

Commissione italiana per le adozioni internazionali 33 . <strong>La</strong> maggior parte dei<br />

bambini adottati provengono dall’Asia, (soprattutto dalla Cina) e dall’Europa<br />

(in particolare dalla Bielorussia) mentre è minore il numero delle adozioni di<br />

bambini sudamericani o africani (tabella 21). Per quasi tutti i paesi, è<br />

possibile osservare un picco delle adozioni tra il 2004 e il 2005 e una brusca<br />

riduzione, probabilmente dovuta alla crisi economica, a partire dal 2007.<br />

32 Nel 2000 erano stati registrati solo 7 permessi di questo tipo in Spagna mentre nel 2009<br />

erano già 229.111, di cui 107.848 concessi a sudamericani.<br />

33 Cfr. http://www.commissioneadozioni.it/media/49799/13_dp%202_2008_cap%206.pdf.<br />

20


4.5 Il caso eccezionale dei figli e dei nipoti degli spagnoli in esilio<br />

Dal 2007 gli annuari del Ministero del <strong>La</strong>voro e dell’Immigrazione hanno<br />

cominciato a separare la categoria dei figli o nipoti di spagnoli d’origine che<br />

hanno richiesto la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> dopo un anno di residenza regolare<br />

in Spagna. Come era prevedibile, la maggior parte delle richieste si sono<br />

concentrate nei paesi dell’America del Sud che furono il principale destino<br />

dell’emigrazione <strong>spagnola</strong>. Ciò nonostante, il numero delle concessioni a figli<br />

e nipoti di spagnoli d’origine è ancora basso. In totale, ne sono stati<br />

naturalizzati 2.664 e la maggior parte di essi nel 2008. <strong>La</strong> quasi totalità sono<br />

sudamericani, soprattutto argentini (54%) e cubani (20%), seguiti da<br />

uruguayani (7,4%) e venezuelani (4,5%) 34 .<br />

Per quanto riguarda i figli e nipoti di spagnoli esiliati, ancora non sono<br />

disponibili indicazioni precise sulle concessioni della <strong>cittadinanza</strong> in base alla<br />

settima disposizione addizionale della Legge sulla Memoria Storica. Per lo<br />

stesso motivo non è ancora possibile valutarne l’impatto sul volume dei flussi<br />

migratori verso la Spagna. Secondo le stime del governo spagnolo, al<br />

momento dell’applicazione della settima disposizione la cifra di possibili<br />

discendenti di esiliati spagnoli si aggirava attorno al mezzo milione di<br />

persone in Argentina, Uruguay, Cuba, Cile, Venezuela, Messico e Francia.<br />

Soprattutto nel caso di Cuba si calcola che circa 300mila persone avrebbero<br />

potuto fare richiesta della nazionalità <strong>spagnola</strong> tra il 2009 e il 2011. Secondo<br />

fonti cubane, nel 2009 20mila richiedenti avevano già presentato la<br />

documentazione presso le autorità spagnole a Cuba tanto che il Consolato<br />

Generale Spagnolo nell’Avana è già stato battezzato da molti autoctoni “la<br />

Fabbrica di Spagnoli” 35 . Ancora oggi il ministero degli Esteri non ha messo a<br />

disposizione le cifre riguardanti questa categoria di naturalizzati. Secondo<br />

l’agenzia Associated Press, nel gennaio del 2010 il governo spagnolo<br />

annunciò di aver ricevuto 161.463 richieste, metà delle quali sarebbero state<br />

accettate. Anche se non sono stati resi disponibili i dati secondo nazionalità,<br />

è noto che il 95,5% delle richieste è stato presentato e valutato in paesi<br />

sudamericani 36 .<br />

5. Il procedimento di concessione della <strong>cittadinanza</strong> per residenza<br />

L’amministrazione competente in materia di concessione della <strong>cittadinanza</strong><br />

per residenza è il Ministero di Giustizia e, in particolare, la Sottodirezione di<br />

34 Questi dati si riferiscono ai figli o nipoti degli spagnoli in origine che possono richiedere la<br />

<strong>cittadinanza</strong> dopo un anno di residenza (vedi quadro 1). I figli e i nipoti degli esiliati godono di<br />

una canale privilegiato ma temporalmente ridotto in base alla cosiddetta Ley de Nietos.<br />

35 Cfr. http://www.elpais.com/articulo/espana/fabrica/espanoles/elpepuesp/20090131elpepunac_10/Tes.<br />

36 Cfr http://cubaout.wordpress.com/2010/01/16/espana-beneficiadas-ya-82000-personas-<br />

por-ley-de-nietos/.<br />

21


Giustizia (Subdirección de Justicia) da cui dipende la Direzione Generale dei<br />

Registri e del Notariato (DGRN). Dalla DGRN dipende la Sottodirezione<br />

Generale della Nazionalità e dello Stato Civile che è concretamente il<br />

dipartimento responsabile.<br />

<strong>La</strong> domanda di concessione della <strong>cittadinanza</strong> per residenza (art. 21 cc., c.<br />

3) può essere fatta da: a) il maggiorenne o minore emancipato, b) il minore<br />

al disopra dei quattordici anni d’età assistito dal rappresentante legale; c) il<br />

rappresentante legale del minore al di sotto dei quattordici anni; d)<br />

l’incapace da solo o adeguatamente rappresentato, a seconda del tipo di<br />

incapacità.<br />

Utilizzando il modello unico intestato al Ministero di Giustizia, il<br />

richiedente deve dimostrare di avere risieduto sul territorio spagnolo<br />

regolarmente e ininterrottamente nel periodo precedente alla richiesta. Con<br />

la documentazione allegata deve dimostrare altresì la buona condotta e un<br />

grado sufficiente d’integrazione nella società <strong>spagnola</strong> (art. 22 cc., c. 4). Il<br />

funzionario responsabile ha l’obbligo di ascoltare personalmente il<br />

richiedente per verificarne il grado di conoscenza linguistica e di<br />

adattamento alla cultura e allo stile di vita spagnolo (art. 221 RRC).<br />

Trattandosi di un concetto giuridico indeterminato, e data la peculiarità<br />

dell’ordinamento spagnolo che riconosce tre nazionalità storiche (Catalogna,<br />

Paesi Baschi e Galizia) con lingua propria 37 , è necessario ricorrere alle<br />

decisioni giurisprudenziali. Da qui sembra possibile dedurre che il grado di<br />

conoscenza della lingua richiesto è la capacità di comunicare in spagnolo e<br />

sapersi relazionare con terzi in una delle lingue veicolari nazionali,<br />

costituendo questo il presupposto dell’integrazione sociale 38 . Nel caso di una<br />

richiesta di naturalizzazione in seguito al matrimonio con un cittadino<br />

spagnolo, viene generalmente richiesta solo la conformità del coniuge del<br />

richiedente che deve dichiarare di essere a conoscenza della richiesta di<br />

naturalizzazione. Generalmente, i minori d’età non sono sottoposti a<br />

intervista 39 .<br />

In molte occasioni la scarsa conoscenza della lingua <strong>spagnola</strong> ha costituito<br />

motivo sufficiente per il rigetto della domanda di concessione della<br />

<strong>cittadinanza</strong> 40 . Tuttavia, va precisato che se il grado di adattamento e di<br />

integrazione nella società <strong>spagnola</strong> implica il dovere di conoscere e saper<br />

comunicare in una delle lingue ufficiali del paese, l’integrazione non si riduce<br />

alla mera conoscenza della lingua, comportando l’accettazione e adozione di<br />

un più ampio insieme di valori considerati definitori della “ispanitá”. Il<br />

37<br />

Le lingue ufficiali in Spagna sono dunque il castigliano, il catalano e il basco.<br />

38<br />

Sent. Tribunale Supremo, 10 Febbraio 2009, n. 367/2009 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

39<br />

Intervista con un ex-funzionario del Registro Civile di Alcalà de Henares (Madrid).<br />

40<br />

Sent. Tribunale Supremo, 16 Ottobre 2007, n. 6488/2007 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

22


Tribunale Supremo ha riconosciuto il diritto a ottenere la <strong>cittadinanza</strong><br />

<strong>spagnola</strong> a un cittadino marocchino con scarsa conoscenza della lingua<br />

<strong>spagnola</strong> parlata e incapacità di scrittura della stessa, che tuttavia era in<br />

possesso di certificati di partecipazione a corsi di alfabetizzazione in centri di<br />

formazione professionale. Tali certificati sono stati valutati come chiara<br />

manifestazione della volontà di integrarsi nella società <strong>spagnola</strong> 41 . Peraltro,<br />

non sapere leggere e scrivere in spagnolo non può costituire una causa di<br />

rifiuto della domanda di concessione della <strong>cittadinanza</strong> nei casi in cui<br />

l’interessato non abbia ricevuto istruzione nel suo paese d’origine e non sia<br />

capace di leggere e scrivere neppure nella lingua materna. Si deve pertanto<br />

considerare sufficiente il grado d’integrazione nella società <strong>spagnola</strong> da parte<br />

di chi è capace di comunicare oralmente e ha dimostrato di avere<br />

partecipato a corsi di scrittura e lettura per adulti in Spagna 42 .<br />

Non esiste attualmente un test di cultura generale predefinito per<br />

valutare il grado di adattamento alla società <strong>spagnola</strong>, ma spetta al<br />

funzionario di turno decidere il contenuto dell’intervista a cui si sottopone il<br />

richiedente (art. 221 RRC). L’intervista per valutare il grado di adattamento è<br />

pertanto caratterizzata da un alto livello di arbitrarietà dato che nessun testo<br />

legislativo ne formalizza modalità e contenuti.<br />

Secondo la giurisprudenza, la mancanza di precedenti penali non è di per<br />

sè prova della buona condotta civica. Anche se non è più necessario<br />

presentare il certificato del casellario giudiziario rilasciato dalle autorità<br />

spagnole, come prova della buona condotta si continua a chiedere la fedina<br />

penale rilasciata dall’autorità competente dello Stato d’origine. L’assenza di<br />

tale certificato non è più, tuttavia, motivo di archiviazione della richiesta 43 .<br />

L’art. 22 cc. prevede che il richiedente dimostri la conformità della propria<br />

condotta alle norme della convivenza civile, non solo durante il periodo di<br />

residenza in Spagna ma anche nel periodo precedente. <strong>La</strong> mancanza di prova<br />

della buona condotta è una delle cause più frequenti di rigetto della<br />

domanda di concessione della <strong>cittadinanza</strong> 44 . È stato indiscutibilmente<br />

considerato come comportamento contrario alla buona condotta, e pertanto<br />

ostativo della concessione della <strong>cittadinanza</strong>, l’avere guidato sotto l’effetto<br />

41<br />

Sent. Tribunale Supremo, 18 settembre 2007, n. 6486/2007 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

42<br />

Sent. Udienza Nazionale, 27/11/2008, n. 4802/2008 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. III).<br />

43<br />

Il certificato penale del paese d’origine non può essere tuttavia un requisito imprescindibile.<br />

L’amministrazione deve, anzi, prescindere da tale documento quando si abbia contezza delle<br />

difficoltà non imputabili all’interessato per ottenere il certificato dal paese di origine (Sent.<br />

Tribunale Supremo, 30 Settembre 2008, n. 4978/2008, Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

44<br />

Sent. Tribunale Supremo, 21 Settembre 2010, n. 4978/2008 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

23


dell’alcol 45 o l’essere stato arrestato per violenza sessuale. Per<br />

l’accertamento della buona condotta civica vengono utilizzati il certificato del<br />

Casellario Giudiziale, i rapporti della polizia e dei servizi segreti. Tuttavia, il<br />

Tribunale Supremo ha stabilito che i rapporti negativi della polizia non<br />

comportano automaticamente l’assenza della buona condotta 46 e che una<br />

condanna penale non è da interpretarsi automaticamente come mancanza<br />

del requisito della buona condotta, se si tratta di un epidodio isolato in un<br />

lungo periodo di residenza in Spagna 47 .<br />

Peraltro, la buona condotta non si riduce alla non violazione di norme<br />

penali o amministrative, ma comporta anche il rispetto dei doveri civici<br />

ragionevolmente esigibili. Secondo il Tribunale Supremo, per evitare<br />

decisioni puramente arbitrarie, tali doveri sono identificabili con i doveri<br />

costituzionali 48 .<br />

Nel 2007 la Direzione Generale dei Registri e del Notariato ha elaborato e<br />

pubblicato le norme sul procedimento di richiesta della <strong>cittadinanza</strong> per<br />

residenza 49 . I documenti che, fino ad allora, dovevano essere presentati per<br />

avviare il procedimento di richiesta di concessione della <strong>cittadinanza</strong> per<br />

residenza, erano il certificato del casellario giudiziario rilasciato dalle Autorità<br />

Spagnole e il certificato di residenza. <strong>La</strong> Direzione Generale ha deciso di<br />

snellire l’avvio del procedimento incaricando l’amministrazione competente<br />

ad acquistare d’ufficio i suddetti documenti 50 . In ogni caso il richiedente può<br />

45 Sent. Tribunale Supremo, 24 Ottobre 2007, n. 6928/2007 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI) e 5 Dicembre 2007, n. 7912/2007 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

46 Sent. del Tribunale Supremo, 17 Ottobre 2007, n. 7055/2007 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI). Si veda anche Sent. Tribunale Supremo, 22 Settembre 2008, n.<br />

4785/2008 (Camera del Contenzioso Amministrativo, Sez. VI). Nel caso in questione al<br />

richiedente era stata negata la <strong>cittadinanza</strong> per una denuncia per violenza sessuale nel 1989. Il<br />

caso era stato archiviato l’anno successivo, 17 anni prima della domanda di concessione della<br />

<strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong>. Il Tribunale Supremo ha riconosciuto il diritto a ottenere la <strong>cittadinanza</strong><br />

tenendo in considerazione che il richiedente ha vissuto in Spagna dal 1978, ha sposato con<br />

matrimonio canonico una cittadina <strong>spagnola</strong> e ha avuto una figlia; dissolto il primo<br />

matrimonio, ha contratto nuovo matrimonio con un’altra cittadina <strong>spagnola</strong> e lavora per la<br />

Direzione Generale della Marina Mercantile in qualità di Ufficiale di manutenzione.<br />

47 Sent. Tribunale Supremo, 15 Dicembre 2008, n. 7152/2008 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

48 Sent. Tribunale Supremo, 2 Giugno 1998, n. 3606/1998 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

49 Circolare DGRN del 26 Luglio 2007.<br />

50 Art. 63.2 della Legge Registro Civile (inserito dalla L. 54/2007) prevede che il responsabile<br />

del procedimento di concessione della <strong>cittadinanza</strong> per residenza può chiedere d’ufficio alle<br />

amministrazioni Certamente il nuovo procedimento ha reso più celere la presentazione della<br />

richiesta. D’altra parte però il fatto che sia possibile richiedere documenti d’ufficio e senza il<br />

consenso dell’interessato non può che suscitare alcune perplessità. pubbliche competenti -<br />

con l’esclusivo fine del procedimento in questione e senza il consenso dell’interessato - tutti i<br />

documenti necessari a verificare che il richiedente possegga i requisiti previsti dall’art. 22 cc.<br />

24


consegnare un rapporto emesso dal governo regionale corrispondente al<br />

domicilio del richiedente per dimostrare il suo livello d’integrazione (art. 63,<br />

c. 3 LRC) 51 .<br />

<strong>La</strong> domanda si presenta al Giudice Responsabile del Registro Civile, la cui<br />

competenza si determina in base al domicilio del richiedente. Il giudice, che è<br />

in questo caso il responsabile del procedimento amministrativo ma non ha<br />

potere giurisdizionale, è incaricato di esaminare la documentazione e<br />

trasmette il rapporto con la propria valutazione alla DGRN, cui spetta la<br />

decisione ultima sulla richiesta. In caso di documentazione mancante o<br />

insufficiente non può archiviare il procedimento poiché il potere decisionale<br />

spetta al Ministro di Giustizia che lo delega alla DGRN. Nel caso in cui il<br />

giudice presenti un rapporto sfavorevole, la DGRN deve valutare le<br />

motivazioni del giudice e la pertinenza delle domande poste durante<br />

l’intervista prima di confermarne tale decisione.<br />

Nel caso in cui il Giudice Responsabile verifichi l’assenza di documenti<br />

necessari per la richiesta, rimette il caso alla Direzione Generale con parere<br />

sfavorevole (art. 365 RRC). Il Pubblico Ministero può intervenire nel<br />

procedimento e chiamare testimoni a verificare la correttezza delle<br />

dichiarazioni documentali.<br />

In caso di documentazione insufficiente, è necessaria la comparizione del<br />

richiedente e se l’interessato non compare nel termine di tre mesi, il<br />

procedimento può essere archiviato. Tuttavia, la Direzione Generale si è<br />

pronunciata favorevolmente alla riapertura del procedimento nel caso di<br />

omessa notifica di archiviazione del procedimento. Sono state considerate<br />

come cause di giustificazione dell’omessa comparizione, e pertanto<br />

sufficienti a giustificare la riapertura del procedimento, il trasferimento<br />

all’estero in precedenza comunicato alla Polizia 52 e la permanenza fuori della<br />

Spagna per motivi medici 53 .<br />

Fino al 2002 la legislazione <strong>spagnola</strong> non regolava la durata del<br />

procedimento di concessione della <strong>cittadinanza</strong>. <strong>La</strong> L. 36/2002 (I disposizione<br />

supplementare) in conformità alla Legge del Registro Civile (I disposizione<br />

51 I corsi di lingua e integrazione delle regioni autonomi che sono finanziati con fondi pubblici.<br />

L’affluenza ai corsi è alta perchè per ottenere i certificati d’integrazione è richiesta la<br />

partecipazione obbligatoria degli immigrati. Gli stranieri si iscrivono ai corsi anche se<br />

conoscono perfettamente la lingua per assicurarsi documenti che provino i buon livello di<br />

integrazione. Ultimamente però il Partido Popular e il partito catalano Convergencia i Unió<br />

(Convergenza e Unione), in linea con la tendenza in altri paesi europei, hanno reiterato più<br />

volte la necessità di introdurre i test d’integrazione per regolare la presenza degli stranieri e<br />

controllarne il grado di inclusione sociale. Cfr.<br />

http://www.elpais.com/articulo/espana/CiU/recupera/idea/carnet/puntos/inmigrantes/elpep<br />

iult/20100120elpepunac_15/Tes e http://www.publico.es/espana/46314/los-inmigrantestendran-un-visado-por-puntos-si-gana-rajoy.<br />

52 Decisione DGRN del 1 Maggio 2002 (Sez. I).<br />

53 Decisione DGRN del 14 Giugno 2002 (Sez. III).<br />

25


supplementare) ha stabilito che il termine di conclusione del procedimento é<br />

di un anno, escludendo la possibilitá di concessione della <strong>cittadinanza</strong> per<br />

silenzio assenso. In mancanza di decisione espressa, trascorso il termine, la<br />

domanda deve considerarsi rigettata.<br />

Tuttavia, tutti i funzionari del Ministero della Giustizia intervistati<br />

concordano sul fatto che il procedimento è molto lento a causa della difficile<br />

coordinazione dei vari uffici dell’amministrazione competente, ovvero la<br />

DGRN e i 437 Registri Civili distribuiti sul territorio nazionale. Vi sono inoltre<br />

problemi di mancanza di personale per la gestione dell’ampio spettro di<br />

competenze attribuite ai registri civili. <strong>La</strong> durata media di un procedimento di<br />

naturalizzazione è di due anni anche se vi può essere un ulteriore ritardo di<br />

un anno tra il giuramento e la consegna del documento d’identità<br />

spagnolo 54 .<br />

Il Ministro di Giustizia accoglie o rigetta le domande di concessione della<br />

<strong>cittadinanza</strong> con Decreti Ministeriali pubblicati semestralmente sulla<br />

Gazzetta Ufficiale (Boletín Oficial del Estado). Contro la decisione della DGRN<br />

può presentarsi ricorso in via amministrativa davanti alla stessa<br />

Amministrazione nel termine massimo di 30 giorni, o direttamente in via<br />

giurisdizionale davanti alla Camera del Contenzioso Amministrativo<br />

dell’Udienza Nazionale nel termine massimo di 60 giorni. Le sentenze<br />

dell’Udienza Nazionale possono essere impugnate ulteriormente per<br />

cassazione dinnanzi alla Camera del Contenzioso Amministrativo del<br />

Tribunale Supremo 55 .<br />

Quando ricorrono tutti i requisiti 56 , la notizia dell’accoglimento della<br />

richiesta viene comunicata al richiedente. Tuttavia, la notifica non conclude<br />

di per sè il procedimento per la concessione della <strong>cittadinanza</strong>. <strong>La</strong><br />

<strong>cittadinanza</strong> non si ottiene, infatti, fino al momento della comparizione e<br />

conclusione del procedimento davanti al Responsabile del Registro Civile. <strong>La</strong><br />

mancata comparizione dell’interessato nel termine previsto, infatti,<br />

comporta la pena della perdita del diritto ad ottenere la <strong>cittadinanza</strong> (art. 21,<br />

c. 4 cc).<br />

L’interessato deve comparire nel termine di centottanta giorni dalla<br />

notifica davanti al funzionario che ha avviato il procedimento per dimostrare<br />

54 Intervista con un ex-funzionario del registro civile di Alcalà de Henares (Madrid).<br />

55 Artt. 116-117 della L. 30/1992.<br />

56 Nonostante ricorrano tutti i requisiti, la concessione della <strong>cittadinanza</strong> può essere rifiutata<br />

per ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale. L’amministrazione deve tuttavia rendere<br />

manifeste tali ragioni affinché l’organo giusrisdizionale possa decider ese si tratta<br />

effetivamente di fatti che e situazioni che incidono sull’ordine pubblico o l’interesse nazionale<br />

(Sent. Tribunale Supremo, 19 Giugno 1999, n. 4353/1999 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI). Analogamente, la decisione dell’amministrazione non può fondarsi<br />

esclusivamente su informazioni fornite dei servizi segreti e coperte dal segreto (Sent.<br />

Tribunale Supremo, 29 Novembre 2004, n. 4353/1999 (Camera del Contenzioso<br />

Amministrativo, Sez. VI).<br />

26


che soddisfa i requisiti di cui all’art. 23 cc., e cióe: 1) essere maggiore di 14<br />

anni e capace di giurare fedeltà al Re e obbedienza alla Costituzione e alle<br />

leggi spagnole 57 e 2) dichiarare che si rinuncia alla propria <strong>cittadinanza</strong><br />

d’origine 58 , salvo nel caso di esistenza di accordi con i paesi Sudamericani per<br />

la doppia <strong>cittadinanza</strong>.<br />

Il procedimento di concessione della <strong>cittadinanza</strong> si conclude con<br />

l’iscrizione della <strong>cittadinanza</strong> nel Registro Civile spagnolo (art. 23 cc.). Per<br />

realizzare l’iscrizione della <strong>cittadinanza</strong> è necessario avere iscritto in<br />

precedenza la nascita dell’interessato nel Registro Civile del domicilio<br />

corrispondente che assume l’onere di informare il Registro Civile Centrale 59 .<br />

Per i nati fuori della Spagna ciò è possibile solo al momento del giuramento,<br />

momento in cui si dichiara anche il nome e cognome da iscrivere nel registro.<br />

Quando il nome è contrario alle norme dell’ordinamento spagnolo (art. 213,<br />

2 RRC), bisogna iscriverne uno diverso da quello che appare nei documenti<br />

del paese d’origine. Si può peraltro richiedere l’iscrizione di un nome diverso<br />

quando si dimostri l’uso reiterato di un altro nome.<br />

Per quanto riguarda i cognomi, per evitare pregiudizi nell’identificazione,<br />

lo straniero che acquisti la <strong>cittadinanza</strong> potrà conservare i cognomi nella<br />

forma originale senza necessità di adeguarli alla grammatica e fonetica<br />

<strong>spagnola</strong> (art. 198 RRC), se lo dichiara al momento del giuramento o entro i<br />

due mesi successivi (art. 199 RRC) 60 . <strong>La</strong> DGRN ha stabilito che la finalità di<br />

evitare pregiudizio all’identificazione non può essere interpretata nel senso<br />

di permettere l’uso di un solo cognome, in quanto contrario alle norme<br />

57 Mentre un cittadino che gode della <strong>cittadinanza</strong> a titolo originario deve adempiere<br />

il dovere di difendere la patria, chi acquista la <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> a titolo derivato<br />

deve altresì giurare fedeltà al Re e obbedienza della Legge costituzionalmente<br />

stabiliti. Questo requisito può tuttavia costituire una violazione di diritti<br />

fondamentali per i figli degli esiliati repubblicani nati all’estero che vogliano<br />

recuperare la <strong>cittadinanza</strong> di cui i loro genitori erano stati privati con l’esilio,<br />

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/27/espana/1230396909.html.<br />

58 Cfr. il caso di un cittadino italiano cui era stata rifiutata la <strong>cittadinanza</strong> per<br />

mancanza di rinuncia alla propria <strong>cittadinanza</strong> di origine. <strong>La</strong> Direzione Generale dei<br />

Registri e del Notariato ha chiarito con la Decisione DGRN del 27 Settembre 2007 che<br />

il requisito ex art. 23 cc. è puramente formale e che non è necessario che la rinuncia<br />

abbia avuto efficacia in Italia, cosa che peraltro significherebbe sottoporre l’efficacia<br />

del diritto spagnolo al diritto straniero.<br />

59 Nel caso in cui l’iscrizione non sia avvenuta, bisognerà richiedere l’iscrizione della<br />

nascita e l’annotazione della concessione della <strong>cittadinanza</strong> al margine. Sarà allora<br />

possibile richiedere il rilascio della carta d’identità <strong>spagnola</strong> che dal 2005 (Regio<br />

Decreto n. 1553/2005, 23 Dicembre 2005) ha smesso di essere prova meramente<br />

iuris tantum per trasformarsi in prova della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong> iuris et de iure.<br />

L’ottenimento della carta d’identità è, infine, propedeutica all’ottenimento del<br />

passaporto.<br />

60 In questo caso però la rinuncia all’applicazione della legge <strong>spagnola</strong> comporta<br />

anche la rinuncia alla possibilità riconosciuta ai maggiori d’età di invertire l’ordine<br />

dei due cognomi.<br />

27


d’ordine pubblico previste dall’ordinamento spagnolo (Circolare DGRN del 23<br />

Maggio 2007). È pertanto necessario iscrivere oltre al cognome presente nei<br />

documenti del paese di origine anche quello della madre secondo le norme<br />

della legislazione <strong>spagnola</strong> (art. 213, 1 RRC). In caso di mancanza del<br />

cognome della madre, si assegna un cognome d’ufficio (Álvarez Rodriguez,<br />

2009: 135). Tuttavia, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia<br />

dell’Unione Europea, i <strong>cittadini</strong> dell’Unione Europea hanno diritto a<br />

mantenere il loro cognome originale cosí come previsto dalla legislazione<br />

dello Stato membro di provenienza 61 .<br />

6. Conclusioni<br />

In tema di acquisizione della <strong>cittadinanza</strong> la legislazione <strong>spagnola</strong> è tra le più<br />

restrittive d’Europa. Ciò nonostante, la normativa prevede una lunga serie di<br />

eccezioni che hanno chiaramente influito sull’evoluzione delle concessioni<br />

della <strong>cittadinanza</strong> negli ultimi anni. Tali eccezioni, e in particolare la richiesta<br />

di un periodo di residenza minima di due anni per i richiedenti provenienti da<br />

paesi sudamericani, gli accordi di doppia <strong>cittadinanza</strong> e la Legge sulla<br />

Memoria Storica sono profondamente legati alla storia coloniale e migratoria<br />

<strong>spagnola</strong>. Fin dagli inizi l’ordinamento spagnolo si è stato chiaramente<br />

contraddistinto dall’obiettivo di proteggere le comunità spagnole all’estero e<br />

di mantenere vivi i legami con tutti i paesi considerati parte della cosiddetta<br />

“ispanità”. Il requisito dei due anni di residenza minima per la<br />

naturalizzazione di <strong>cittadini</strong> privilegiati introdotto durante la seconda<br />

repubblica e mantenuto anche durante il regime franchista riflette, più di<br />

altri criteri, l’importanza dei legami storici con i paesi considerati i coprotagonisti<br />

di una esperienza storica e di un ambito geografico comune. E<br />

nonostante tale norma implichi alcuni casi di discriminazione, come quello<br />

dei portoghesi nei confronti di altri <strong>cittadini</strong> europei, la sua legittimità<br />

raramente è stata messa in discussione.<br />

In passato, solo Izquierda Unida (Sinistra Unita) ha messo più volte in<br />

discussione i privilegi concessi dalla legislazione <strong>spagnola</strong> ai <strong>cittadini</strong><br />

sudamericani rispetto a quelli di altri paesi. Durante il governo retto dal<br />

Partido Popular, sia il Partito Socialista sia Izquierda Unida proposero anche<br />

di ampliare l’applicazione del principio del ius soli. Entrambi i partiti<br />

giustificarono le loro proposte facendo riferimento alla trasformazione della<br />

Spagna in paese d’immigrazione e alla necessità di ampliare il ius soli per<br />

favorire l’integrazione delle nuove generazioni 62 . Tali motivazioni<br />

anticipavano i tempi, visto il volume modesto e la bassa intensità dei flussi<br />

61 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Caso C-148/02 García Avello c/ Stato Belga.<br />

62 Per maggiori dettagli sulle proposte di legge presentate dai vari partiti negli ultimi<br />

venti anni rimandiamo al testo di Perez-Martín e Moreno-Fuentes (2010).<br />

28


verso la Spagna in quel periodo (Arango, 2000). Non sorprende quindi che le<br />

proposte non siano state prese in considerazione dal governo guidato dal<br />

Partido Popular e non abbiano causato un grande dibattito pubblico.<br />

Sorprende invece che il Partido Socialista, arrivato al governo nel 2004 in<br />

piena crescita del trend migratorio, non abbia mai riaperto la questione di<br />

una riforma della normativa in materia della <strong>cittadinanza</strong>. Al contrario, il<br />

dibattito sulla <strong>cittadinanza</strong> è rimasto in ombra rispetto ad altri temi legati<br />

all’immigrazione, come le regolarizzazioni o la concessione di alcuni diritti<br />

culturali alla minoranza musulmana. Izquierda Unida è l’unico partito che<br />

ancora mantiene posizioni critiche in materia includendo nel proprio<br />

programma elettorale il diritto di voto in tutti i tipi di elezioni per gli stranieri<br />

residenti legalmente da tre anni in Spagna 63 . Le uniche riforme previste<br />

riguardano la razionalizzazione della procedura di naturalizzazione e fanno<br />

parte di un disegno più ampio di modernizzazione della pubblica<br />

amministrazione. Il progetto di legge sulla Riforma del Registro Civile<br />

approvato il 23 luglio del 2010 64 dovrebbe risolvere, almeno in parte, le<br />

difficoltà inerenti al procedimento di naturalizzazione per residenza<br />

attraverso un maggiore grado di informatizzazione e attribuendo maggiori<br />

competenze ai segretari del Registro Civile. Secondo la quarta disposizione<br />

addizionale del progetto di legge le richieste della <strong>cittadinanza</strong> <strong>spagnola</strong><br />

saranno iniziate e trasmesse secondo quanto stabilito da un decreto<br />

legislativo di prossima approvazione. L’obiettivo è la riduzione della presenza<br />

dei giudici nei Registri Civili riducendo e potenziando il ruolo del Ministero di<br />

Giustizia 65 . Rimane ancora irrisolto il problema dell’alto livello di arbitrarietà<br />

delle interviste per la naturalizzazione. <strong>La</strong> DGRN ha presentato al ministero<br />

alcune proposte per armonizzare le domande contenute nelle interviste e<br />

aumentare l’efficacia e l’equità del procedimento anche se non sono ancore<br />

note le considerazioni del ministero al riguardo.<br />

A parte la riforma imminente del Registro Civile, non sono previsti cambi<br />

rilevanti in materia di <strong>cittadinanza</strong>. Secondo alcuni analisti, l’interesse<br />

limitato dei partiti di sinistra per una riforma di questo tipo è dovuto<br />

principalmente alla generosa concessione di diritti ai migranti, anche<br />

irregolari. Secondo un’altra ipotesi il Partido Socialista avrebbe cercato,<br />

prima a causa dell’aumento della popolazione straniera poi a causa della<br />

crisi, di evitare la polarizzazione del dibattito sull’immigrazione ed episodi di<br />

xenofobia (Perez-Martin e Moreno-Fuentes 2010). Si tratta di spiegazioni<br />

plausibili, ma non del tutto convincenti. Secondo un alto funzionario del<br />

ministero di Giustizia, l’assenza di dibattito sarebbe più che altro legata al<br />

63 Cfr. http://www.portalelectoral.es/content/view/372/122/.<br />

64 Cfr. http://www.sisej.com/documentos/cat_view/16-documentos/28-reformaleyes-procesales.<br />

65 Ricordiamo che il corpo dei giudici dipende dal Consejo del Poder Judicial (Consiglio<br />

Superiore della Magistratura), mentre il Registro Civile dal Ministero di Giustizia.<br />

29


fatto che le questioni di <strong>cittadinanza</strong> in Spagna non sono mai state<br />

considerate parte del generale dibattito sull’immigrazione ma di quello,<br />

meno rilevante, sulla situazione degli spagnoli residenti all’estero. Negli<br />

ultimi anni, il dibattito sulla concessione della <strong>cittadinanza</strong> si è acceso solo<br />

quando sono stati toccati punti nevralgici della storia <strong>spagnola</strong> come è<br />

successo con la Legge sulla Memoria Storica. In tutti gli altri casi, il dibattito<br />

sull’immigrazione si è concentrato per molti anni su questioni di controllo,<br />

mentre l’integrazione e l’acquisto della <strong>cittadinanza</strong> sono rimaste a lungo<br />

relegate a un secondo piano. Molto spesso sono state le Comunità<br />

Autonome o i comuni a doversi occupare di questioni d’integrazione mentre<br />

a livello nazionale il perfezionamento dei sistemi di controllo costituiva il<br />

maggiore polo di attenzione (Brusquetas-Callejo et al., 2008). Bisogna poi<br />

tenere presenti gli imperativi di politica estera. I legami storici, politici ed<br />

economici con i paesi dell’America del Sud sono ancora molto profondi. <strong>La</strong><br />

decisione di uniformare i requisiti per la naturalizzazione basata sulla<br />

residenza, eliminando de iure i privilegi per molti <strong>cittadini</strong> di paesi<br />

sudamericani, implicherebbe tensioni diplomatiche come di fatto è già<br />

accaduto in seguito all’introduzione di nuove norme d’ingresso per i turisti<br />

messicani in visita in Spagna. Ed è proprio nel mantenimento del privilegio<br />

dei sudamericani che osserviamo un fondamentale punto d’incontro tra le<br />

ragioni di politica estera e la logica delle politiche di integrazione. Non è<br />

difatti da escludere che vi sia una tacita intenzione da parte del policy maker,<br />

di mantenere i privilegi delle comunità sudamericane rispetto ai <strong>cittadini</strong> di<br />

paesi africani e asiatici, considerati culturalmente e religiosamente meno<br />

vicini alla Spagna e quindi più difficili da integrare. Rimangono infine alcune<br />

importanti perplessità riguardo alla posizione dei <strong>cittadini</strong> europei.<br />

Nonostante la Spagna appartenga all’Unione Europea e condivida con i paesi<br />

europei radici storiche e culturali, i <strong>cittadini</strong> europei non godono di alcun<br />

privilegio al momento di accedere alla <strong>cittadinanza</strong> e quindi alla piena<br />

partecipazione politica nella vita del paese dove risiedono. De facto sembra<br />

essere molto più forte il legame culturale con le ex-colonie del sudamerica,<br />

per il quali la Spagna è un partner privilegiato in molti settori economici e<br />

politici.<br />

30


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