ONOFRIO SCASSI - Società Ligure di Storia Patria

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05.06.2013 Views

— 272 — nelle frequenti norme e disposizioni riguardanti lo studio della medicina neH’Università genovese è da vedere la partecipazione dello Scassi, sopra tutto dopo la sua nomina a Deputato. Fin dal 1817 si era voluto definire l’annosa questione delle abilitazioni professionali concesse dall’antica repubblica e dai governi successivi, per le quali tanti provvedimenti, e non sempre efficaci, erano stati presi nel passato. Si stabiliva allora che tutti i laureati dagli antichi Collegi e dalle autorità successive dovessero recarsi all’Università a ritirare i diplomi di conferma; gli sforniti di titoli dovevano giustificare la loro condizione, i laureati fuori di Genova dovevano presentare i documenti necessari alla Deputazione, che avrebbe deliberato accordando, se del caso, la conferma (l). Tutto il titolo IV del Regolamento 1822 riguardava la medicina e la chirurgia, le materie, i metodi d’insegnamento e gli orari; che ci fosse la mano dello Scassi non è probabile perchè il regolamento era stato fucinato a Torino. Ma poco dopo si sentiva già il bisogno di modificazioni, e l’opera di lui non è mancata certo nel nuovo regolamento, proposto dalla Deputazione all’Ufficio della Riforma, anche per avvicinare l’ordinamento genovese a quello di Torino. Approvato dalle autorità centrali, il nuovo regolamento in 37 articoli, che con norme più precise e ampie delle precedenti contemplava non solo il corso degli studi medici, ma anche l’esercizio dopo la laurea, entrò in vigore sulla fine del 1827 (2), seguito a breve distanza da un altro in 14 articoli, speciale per la Liguria (3). Ma neppur questo doveva esser l’ultimo per Io Scassi. Nella seduta del 26 marzo 1834 il Vice Presidente desiderava sapere se egli avesse preparato il progetto di un nuovo regola­ mento per la Facoltà medico-chirurgica, secondo le intenzioni regie, manifesta­ te con dispaccio del 12 di quel mese. Lo Scassi lesse allora un rapporto dal quale trapelava il senso del quasi paterno attaccamento al precedente regola­ mento, opera sua, che, egli diceva, già approvato da Carlo Felice, « pare assai ben soddisfatto ai relativo insegnamento, quantunque siano in minor numero le cattedre della Facoltà che possiede la nostra Università e siano diversamente fra loro distribuite le materie e sarebbe opportuno prescrivere che anche l’insegnamento della chirurgia dovesse farsi in latino s (4). La Deputazione approvò il rapporto e lo trasmise al Presidente Capo. Tuttavia (1) Gazzetta di Genova, n. 28, 5 aprile 1817, pag. 109; n. 40, 17 maggio, pag. 161. (2) Arch. Univ., Biglietti Regi, Reg. Ili, 1827-1835; fol. 10 17, novembre 1827; è riprodotto in Norme per l’ordinamento economico delle Università di Genova e Torino, in t. XXXV, pag. 254: 9 marzo 1833; Compilazione Editti e Patenti, t. XXXIV, pag. 150 sgg. (3) Biglietti Regi, Reg. Ili, fol. 51: 21 ottobre 1828; Gazzetta di Genova, n. 89, 5 novembre 1828. (4) Arch. Univ., Atti Deputazione agli Studi, Reg. XVI, fol. 67: 26 marzo 1834. Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

- 273 — poco dopo venne da Torino un nuovo regolamento generale che, senza però grandi mutamenti alle proposte genovesi e sempre più avvicinando l’ordina­ mento delle due università, in 56 articoli regolava tutta la materia degl’insegna­ menti medico-chirurgico-farmaceutici, mentre un altro ordinava, ricostituendolo in 18 membri, il Collegio dei Dottori della Facoltà, cui spettava di conferire le lauree (1). La Deputazione, e per essa il Deputato all’insegnamento, doveva oc­ cuparsi anche di altre materie, disciplinari e d ’ordine, come il lavoro di segreteria, la regolarità dei registri, sopra tutto la materia molto delicata e molto controllata da Torino degli eventuali passaggi di studenti dall’una all’altra Università: spettava appunto al Deputato all’insegnamento esaminare i motivi addotti (2) e a lui egualmente provvedere alla sostituzione di profes­ sori nelle assenze non sporadiche ma prolungate, specialmente se dovute a malattia, come nel caso di Giuseppe Guidetti che egli fu autorizzato a sostituire col Leveroni (3). Anche più grave e delicato l’incarico di provvedere alle cattedre vacanti dell’Università, come è mostrato da un interessante episodio del 1829. Morto improvvisamente l’i l aprile di quell’anno il prof. Giacomo Lari di eloquenza latina e greca (4), era stato incaricato di supplirlo per il resto dell’anno scolastico il sacerdote dottore Agostino Cortese, il quale presentò poi, insieme con altri, la domanda per la cattedra stabile al Presidente Capo di Torino che rinviò la pratica alla Deputazione, e questa ne incaricò appunto, perchè inerente al suo ufficio, lo Scassi. « Egli — lasciamo raccontare Achille Neri — riferì il 20 agosto, che se tutti gli aspiranti erano ben meri­ tevoli di coprire la cattedra d’eloquenza latina, « non ardirebbe dire se valevoli egualmente fossero ad insegnare la lingua greca »: d’altra parte ritiene sia utile dividere i due insegnamenti, considerando che sarebbe « più degna dell’Università una cattedra di eloquenza greca », anziché di lingua greca soltanto, tanto più essendovi già nelle scuole pubbliche della città chi ne insegna i primi rudimenti (5). Ora dunque propone di eleggere il profes- (1) Arch. Univ., Biglietti Regi, Reg. Ili, 1827-35; fol. 211 e 212; 5 e 6 agosto 1834. (2) Arch. Univ., Atti Deputazione, Reg. XV, 1830-31, fol. 243. (3) Ibid., fol. 239; 12 novembre 1830. (4) Anche il Lari, già democratico e fautore della rivoluzione, si era chiuso dopo il 1814 negli studi, pur lasciando trapelare talora le sue simpatie; v. su di lui F. L. M a n n u c c i, Un maestro di G. Mazzini, Giacomo Lari, in Giornale Storico della Lunigiana, Spezia, voi. I, 1900, fase. Ili, pag. 36 e G. Mazzini e la prima fase del suo pensiero letterario, pag. 49; D al Pin, L. Darnaso Pareto, in Giornale Storico e letterario della Liguria, 1924, fase. I; Codign ola, La giovinezza di G. Mazzini, pag. 115. (5) L’insegnamento elementare della lingua greca era stato introdotto nelle scuole secondarie sulla fine del 1825 e affidato al Rev. Ambrogio Crovi; Arch. Civico, Corrispondenza 1825-27, n. 1109 e 1110,11 novembre, e n. 1161, 13 dicembre 1825. 18 Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

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nelle frequenti norme e <strong>di</strong>sposizioni riguardanti lo stu<strong>di</strong>o della me<strong>di</strong>cina<br />

neH’Università genovese è da vedere la partecipazione dello Scassi, sopra<br />

tutto dopo la sua nomina a Deputato.<br />

Fin dal 1817 si era voluto definire l’annosa questione delle abilitazioni<br />

professionali concesse dall’antica repubblica e dai governi successivi, per le<br />

quali tanti provve<strong>di</strong>menti, e non sempre efficaci, erano stati presi nel passato.<br />

Si stabiliva allora che tutti i laureati dagli antichi Collegi e dalle autorità<br />

successive dovessero recarsi all’Università a ritirare i <strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> conferma;<br />

gli sforniti <strong>di</strong> titoli dovevano giustificare la loro con<strong>di</strong>zione, i laureati fuori<br />

<strong>di</strong> Genova dovevano presentare i documenti necessari alla Deputazione, che<br />

avrebbe deliberato accordando, se del caso, la conferma (l).<br />

Tutto il titolo IV del Regolamento 1822 riguardava la me<strong>di</strong>cina e la<br />

chirurgia, le materie, i meto<strong>di</strong> d’insegnamento e gli orari; che ci fosse la<br />

mano dello Scassi non è probabile perchè il regolamento era stato fucinato<br />

a Torino. Ma poco dopo si sentiva già il bisogno <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni, e l’opera<br />

<strong>di</strong> lui non è mancata certo nel nuovo regolamento, proposto dalla Deputazione<br />

all’Ufficio della Riforma, anche per avvicinare l’or<strong>di</strong>namento genovese a quello<br />

<strong>di</strong> Torino. Approvato dalle autorità centrali, il nuovo regolamento in 37<br />

articoli, che con norme più precise e ampie delle precedenti contemplava<br />

non solo il corso degli stu<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ci, ma anche l’esercizio dopo la laurea,<br />

entrò in vigore sulla fine del 1827 (2), seguito a breve <strong>di</strong>stanza da un altro<br />

in 14 articoli, speciale per la Liguria (3). Ma neppur questo doveva esser<br />

l’ultimo per Io Scassi. Nella seduta del 26 marzo 1834 il Vice Presidente<br />

desiderava sapere se egli avesse preparato il progetto <strong>di</strong> un nuovo regola­<br />

mento per la Facoltà me<strong>di</strong>co-chirurgica, secondo le intenzioni regie, manifesta­<br />

te con <strong>di</strong>spaccio del 12 <strong>di</strong> quel mese. Lo Scassi lesse allora un rapporto dal<br />

quale trapelava il senso del quasi paterno attaccamento al precedente regola­<br />

mento, opera sua, che, egli <strong>di</strong>ceva, già approvato da Carlo Felice, « pare<br />

assai ben sod<strong>di</strong>sfatto ai relativo insegnamento, quantunque siano in minor<br />

numero le cattedre della Facoltà che possiede la nostra Università e siano<br />

<strong>di</strong>versamente fra loro <strong>di</strong>stribuite le materie e sarebbe opportuno prescrivere<br />

che anche l’insegnamento della chirurgia dovesse farsi in latino s (4). La<br />

Deputazione approvò il rapporto e lo trasmise al Presidente Capo. Tuttavia<br />

(1) Gazzetta <strong>di</strong> Genova, n. 28, 5 aprile 1817, pag. 109; n. 40, 17 maggio, pag. 161.<br />

(2) Arch. Univ., Biglietti Regi, Reg. Ili, 1827-1835; fol. 10 17, novembre 1827; è riprodotto<br />

in Norme per l’or<strong>di</strong>namento economico delle Università <strong>di</strong> Genova e Torino, in t.<br />

XXXV, pag. 254: 9 marzo 1833; Compilazione E<strong>di</strong>tti e Patenti, t. XXXIV, pag. 150 sgg.<br />

(3) Biglietti Regi, Reg. Ili, fol. 51: 21 ottobre 1828; Gazzetta <strong>di</strong> Genova, n. 89,<br />

5 novembre 1828.<br />

(4) Arch. Univ., Atti Deputazione agli Stu<strong>di</strong>, Reg. XVI, fol. 67: 26 marzo 1834.<br />

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