parte 1 - Comunità Montana dei Monti Dauni meridionali

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PIT 10 SUB APPENNINO DAUNO Pagina 14 di 179 determinare il concerto tra il pubblico interesse e quello dei privati (passando dal regime dei vincoli a quello delle attività per/o coerenti con la tutela).” E’ previsto che vengano formati dei “piani di secondo livello” finalizzati al recupero, alla salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale delle aree. Pertanto, il Piano di sviluppo del territorio risulta strategico anche in rapporto alla tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi come delineati dal piano tematico, ed è anche per questa ragione che nel presente studio si sono considerati attentamente gli ambiti come individuati dal PUTT/P della Regione Puglia, al fine di offrire un collegamento efficace con la restante attività pianificatoria regionale e per offrire una continuità che valorizzi i punti di forza dei vari strumenti di pianificazione esistenti. Si è consci che il PUTT/P è operativo soltanto dal gennaio 2001, così come lo stesso non possa essere (come ogni piano) esente da critiche e non possa non contenere degli aspetti meritevoli di essere ridiscussi. Si è però della precisa convinzione che i “piani” a qualunque livello debbano tra loro dialogare indipendentemente dall’iter approvativo che stanno seguendo, così come si è seriamente convinti dell’importanza delle previsioni (senza entrarne nel merito) del PUTT/P e della possibilità di perfezionare le stesse e darne maggiore forza attraverso gli strumenti operativi insiti nel PIT. Per il PUTT/P le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore naturalistico e ambientale, oltre a quelle che risultano già comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle L. 448/76, 979/82 e 394/91, rappresentano patrimonio naturale della Regione, così come i beni archeologici e architettonici vincolati e segnalati presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all’esterno dei centri abitati, costituiscono il patrimonio culturale extraurbano della Regione. * * * * Il sistema delineato dal PUTT/PBA Puglia per l’individuazione e la delimitazione degli ambiti territoriali estesi è essenzialmente, perlomeno per quanto concerne i comuni del SubAppennino Dauno settentrionale e meridionale, un sistema a macchia di leopardo; esso è costituito, cioè, da un insieme di aree di forma e dimensione molto varie, diffuse, con soluzioni di continuità, nel territorio comunale e sottoposte ai diversi regimi di tutela sopra descritti. Senza addentrarsi nella lettura approfondita del PUTT, cosa che viene rimandata in altra sede, si pone in risalto che il PUTT stesso non ha in genere tenuto in grande considerazione le valenze ambientali del SubAppennino, tranne quelle di puro valore giuridico (vincolo ex lege, VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

PIT 10 SUB APPENNINO DAUNO Pagina 15 di 179 boschi, ecc.). E’ mancata infatti una lettura attenta del territorio in esame sotto l’aspetto naturalistico ed in merito pertanto si ritiene debbano eseguirsi gli opportuni approfondimenti in sede di approntamento dei vari progetti. 2.2.2 Vincoli presenti sul territorio Il territorio del Subappennino dauno è interessato da una serie di vincoli che derivano dalla situazione strutturale del comprensorio e dalla presenza di una serie di situazioni di elevato interesse. Sono presenti il vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, vincoli archeologici, nonché vincoli correlati alla L. R. 10/84. Nell’area sono stato proposti numerosi Siti di Interesse Comunitario. E’ importante infine porre in risalto che l’area è dichiarata zona sismica. L'individuazione dei vincoli che insistono sul territorio comunale, convenientemente estesa all’area vasta del Sub Appennino Dauno Settentrionale e Meridionale, ha rappresentato un momento fondamentale nello studio intrapreso in quanto la trasformabilità del territorio è prioritariamente legata anche ai vincoli territoriali ed istituzionali; invero non risulta legata agli stessi solo in quanto rappresentano delle limitazioni sotto il profilo delle procedure amministrative per le modifiche sul territorio, ma soprattutto perché la vincolistica è stata proposta per preservare le valenze del territorio contro modifiche incontrollate dello stato dei luoghi e tali da alterarne le valenze, oltre che la qualità visiva del paesaggio. Inoltre il rispetto di quest’ultimo, come anche delle altre componenti ambientali, non deve identificarsi solo in un rispetto dell'ambiente visivo, ma più in generale nel rispetto di tutti quei fattori che contribuiscono al complesso equilibrio del territorio, e per i quali sono a volte imposti i vincoli ex-lege. I vincoli da prendere in considerazione nell’ambito dello studio, quindi, sono quelli imposti a tutela di alcuni aspetti che interferiscono con le componenti ambientali dell’area di studio e con il paesaggio, laddove quest'ultimo tende, come detto, ad essere alterato indirettamente in tutto l'ecosistema. Numerosi sono quelli imposti da leggi specifiche, oltre naturalmente il vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 (ora inquadrato nel regime del Testo Unico), ed oggetto dei presenti approfondimenti. I principali, indagati, sono riportati di seguito: - vincolo archeologico ex lege N° 1089 del 01/06/39; - vincolo idrogeologico ex lege n° 3267 del 30/12/23 e forestale; - vincolo generale di cui all'art. 1 della L. 08/08/85 N°431; VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

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determinare il concerto tra il pubblico interesse e quello <strong>dei</strong> privati (passando dal regime <strong>dei</strong> vincoli<br />

a quello delle attività per/o coerenti con la tutela).”<br />

E’ previsto che vengano formati <strong>dei</strong> “piani di secondo livello” finalizzati al recupero, alla<br />

salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale delle aree.<br />

Pertanto, il Piano di sviluppo del territorio risulta strategico anche in rapporto alla tutela<br />

paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi come delineati dal piano tematico, ed è<br />

anche per questa ragione che nel presente studio si sono considerati attentamente gli ambiti come<br />

individuati dal PUTT/P della Regione Puglia, al fine di offrire un collegamento efficace con la<br />

restante attività pianificatoria regionale e per offrire una continuità che valorizzi i punti di forza <strong>dei</strong><br />

vari strumenti di pianificazione esistenti.<br />

Si è consci che il PUTT/P è operativo soltanto dal gennaio 2001, così come lo stesso non<br />

possa essere (come ogni piano) esente da critiche e non possa non contenere degli aspetti meritevoli<br />

di essere ridiscussi. Si è però della precisa convinzione che i “piani” a qualunque livello debbano tra<br />

loro dialogare indipendentemente dall’iter approvativo che stanno seguendo, così come si è<br />

seriamente convinti dell’importanza delle previsioni (senza entrarne nel merito) del PUTT/P e della<br />

possibilità di perfezionare le stesse e darne maggiore forza attraverso gli strumenti operativi insiti<br />

nel PIT.<br />

Per il PUTT/P le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con<br />

eccezionale o rilevante valore naturalistico e ambientale, oltre a quelle che risultano già comprese<br />

nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle L. 448/76, 979/82 e 394/91, rappresentano patrimonio<br />

naturale della Regione, così come i beni archeologici e architettonici vincolati e segnalati presenti<br />

sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all’esterno <strong>dei</strong> centri abitati, costituiscono il<br />

patrimonio culturale extraurbano della Regione.<br />

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Il sistema delineato dal PUTT/PBA Puglia per l’individuazione e la delimitazione degli<br />

ambiti territoriali estesi è essenzialmente, perlomeno per quanto concerne i comuni del<br />

SubAppennino Dauno settentrionale e meridionale, un sistema a macchia di leopardo; esso è<br />

costituito, cioè, da un insieme di aree di forma e dimensione molto varie, diffuse, con soluzioni di<br />

continuità, nel territorio comunale e sottoposte ai diversi regimi di tutela sopra descritti.<br />

Senza addentrarsi nella lettura approfondita del PUTT, cosa che viene rimandata in altra<br />

sede, si pone in risalto che il PUTT stesso non ha in genere tenuto in grande considerazione le<br />

valenze ambientali del SubAppennino, tranne quelle di puro valore giuridico (vincolo ex lege,<br />

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