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Il Trentino nascosto - Leonardi Giorgio

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in uno/due mesi: determinanti sono le ragioni di tipo organizzativo,<br />

dipendenti dalla quantità e dalla tipologia di procedure seguite in quel<br />

periodo dall’Ufficio concorsi. Talvolta la pubblicazione è condizionata<br />

dalla previsione di una riorganizzazione delle strutture potenzialmente<br />

coinvolte nella procedura già approvata, che impongono quindi una<br />

sospensione della stessa per valutare se e in che modo apportare<br />

modifiche al bando prima di renderlo pubblico.<br />

Per quanto riguarda la copertura degli uffici vacanti tramite una graduatoria<br />

di un concorso, si ricorda che, ai sensi del decreto sopra<br />

ricordato, il concorso viene bandito per l’accesso alla qualifica di direttore<br />

da preporre a specifici uffici inseriti in un gruppo omogeneo,<br />

ossia in un gruppo di strutture di terzo livello che, per le tematiche<br />

affrontate o per le peculiari competenze, si possono considerare similari.<br />

Quindi, per definizione, se un candidato supera il concorso,<br />

può essere assegnato indifferentemente a uno degli uffici rientranti<br />

nel gruppo omogeneo per il quale ha partecipato.<br />

A proposito di quanto paventato in merito alla proliferazione indiscriminata<br />

di uffici, si fa presente che ciò è un evento impossibile essendo<br />

il numero massimo degli uffici fissato dalla legge.<br />

Relativamente ai punti due e quattro dell’interrogazione si rinvia alle<br />

allegate tabelle.<br />

Per quanto concerne il terzo quesito l’assegnazione degli incarichi<br />

su posto vacante è sempre avvenuto verificando innanzitutto la presenza<br />

di persone idonee nelle graduatorie dei concorsi ancora valide<br />

e solo in caso di assenza di una graduatoria disponibile per un<br />

dato gruppo omogeneo si è appurato, mediante l’analisi delle risorse<br />

umane interne, la presenza di professionalità tecniche e gestionali<br />

tra i dipendenti più competenti a ricoprire il posto vacante, in un’ottica<br />

complessiva di organizzazione e gestione di tutte le strutture<br />

della Provincia.<br />

Infine, relativamente all’ultimo punto, si fa presente che la citata legge<br />

provinciale n. 7 del 1997 non prevede l’obbligo regolamentato della<br />

mobilità volontaria tra direttori e ad oggi non vige alcuna disposizione<br />

in merito alla mobilità di direttori. Infatti l’articolo 4 del contratto<br />

collettivo provinciale di lavoro 1998/2001 prevedeva solo l’obbligo di<br />

informativa (“Prima della copertura di incarichi vacanti con procedure<br />

di mobilità o concorsuali, le Amministrazioni promuovono adeguate<br />

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