Il pensiero federalista di Gianfranco Miglio - Consiglio Regionale ...
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62 <strong>Il</strong> <strong>pensiero</strong> <strong>federalista</strong> <strong>di</strong> <strong>Gianfranco</strong> <strong>Miglio</strong><br />
abbiamo dovuto farli impiegati, e abbiamo abolito il brigantaggio<br />
soltanto trasportandolo a Roma” 20 .<br />
In buona sostanza e in poche parole, conta, nella storia <strong>di</strong><br />
un popolo, il processo evolutivo delle idee e delle azioni; contano<br />
le concezioni <strong>di</strong> fondo, la teoria dello Stato che c’è, ancorchè<br />
occultata o semplicemente annebbiata da un <strong>di</strong>scorrere equivoco.<br />
Ed è senz’altro non controverso, ad esempio, che il costituzionalismo<br />
nostrano nasce come ottriato e che, comunque la<br />
si pensi, neppure la legge fondamentale del 1946-1947 si può<br />
comparare, quanto alla genesi, a quella americana, che seguì la<br />
Dichiarazione d’in<strong>di</strong>pendenza del 4 luglio 1776, nella quale sta<br />
scritto, tra l’altro: “Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti<br />
queste verità: che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi<br />
sono dal Creatore dotati <strong>di</strong> certi inalienabili <strong>di</strong>ritti, che, tra questi<br />
<strong>di</strong>ritti, sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; che<br />
per garantire questi <strong>di</strong>ritti sono istituiti tra gli uomini governi<br />
che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che<br />
ogniqualvolta una qualsiasi forma <strong>di</strong> governo tende a negare<br />
questi fini, il popolo ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> mutarla o abolirla e <strong>di</strong> istituire<br />
un nuovo governo fondato su tali principi e <strong>di</strong> organizzarne i<br />
poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare<br />
la sua Sicurezza e la sua Felicità”.<br />
Parole d’altri tempi e finanche retoriche? Dipende dalla capacità<br />
o meno <strong>di</strong> intenderne i presupposti. I quali rivelano, ancora<br />
oggi, quanto attuale e forte sia la giuri<strong>di</strong>cità della Costituzione<br />
del 17 7 21 , la quale ha consentito – o, più esattamente, richiesto<br />
– che al centro dell’esperienza istituzionale fosse collocato, in varie<br />
forme e con implicazioni connesse alla democrazia <strong>di</strong>retta, il<br />
rapporto giuri<strong>di</strong>co d’imposta 22 : questo sconosciuto, ove si scorra<br />
la storia costituzionale d’Italia.<br />
3. Sensibilità storico-istituzionale<br />
Per comprendere il significato <strong>di</strong> una tale riflessione critica, è<br />
20 P. gobetti, La Rivoluzione Liberale, cit., 179.<br />
21 Certo, se ne <strong>di</strong>scute: v., ad es., L.H. tribe – M.C. dorF, Leggere la Costituzione. Una<br />
lezione americana, il Mulino, Bologna, 2005.<br />
22 Dell’argomento si è occupato, con rara efficacia, A. Cattarin, Dalla servitù alla<br />
sovranità. No taxation without representation, Jovene, Napoli, 2009.