Il pensiero federalista di Gianfranco Miglio - Consiglio Regionale ...
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Federalismo e sussi<strong>di</strong>arietà: pluralismo e territorio<br />
L’ulteriore ra<strong>di</strong>camento – anche se in modo non del tutto lineare<br />
– del principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione è, quin<strong>di</strong>, avvenuto con<br />
la l. n. 57 del 1997, che lo ha collocato tra i principi fondamentali<br />
<strong>di</strong>retti ad in<strong>di</strong>rizzare i conferimenti <strong>di</strong> funzioni. Peraltro, nella sistematica<br />
della l. n. 59 del 1997 questo criterio si è venuto a trovare<br />
in stretta connessione con altri principi, in particolare con quello<br />
d’adeguatezza, così che tutto il processo <strong>di</strong> federalismo amministrativo<br />
dovesse tendere ad assumere come referenti non più enti<br />
omologati per astratte categorie, ma soggetti effettivamente in<br />
grado <strong>di</strong> esercitare le nuove funzioni. In quest’accezione i principi<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione e d’adeguatezza si sono configurati come declinazioni<br />
del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, inteso quest’ultimo nella<br />
sua potenziale attitu<strong>di</strong>ne a realizzare un riparto <strong>di</strong> competenze non<br />
più fondato su un criterio formalistico, bensì su quello sostanziale<br />
della corrispondenza alla realtà delle cose, in altre parole assecondando<br />
il passaggio da un modello definitorio <strong>di</strong> tipo geometricovirtuale<br />
7 al privilegio per una relazione <strong>di</strong> “adaequatio rei et iuris”<br />
funzionale ad in<strong>di</strong>viduare l’assetto ottimale d’allocazione.<br />
Sviluppando questo principio, la legislazione regionale conseguente<br />
al d. lgs. n. 112 del 199 , in alcuni casi, è sembrata offrire<br />
significative conferme <strong>di</strong> una rinnovata capacità <strong>di</strong> realizzare<br />
una “politica delle <strong>di</strong>fferenze”, idonea a tradursi anche in termini<br />
<strong>di</strong> maggiore efficacia delle funzioni trasferite.<br />
Assai rilevante è la circostanza per cui, a fronte dell’implementazione<br />
dei poteri, nella legislazione regionale si siano sviluppate<br />
importanti aperture verso formule <strong>di</strong> Welfare society,<br />
incentrate sull’iniziativa e sulla solidarietà dei citta<strong>di</strong>ni . Numerose<br />
leggi generali d’attuazione del d. lgs. n. 112 del 199 , infatti,<br />
hanno espressamente assunto la sussi<strong>di</strong>arietà orizzontale come<br />
principio generale dell’azione regionale. L’apertura all’autonoma<br />
iniziativa dei citta<strong>di</strong>ni e delle formazioni sociali ha potuto quin<strong>di</strong><br />
essere calibrata in relazione alle reali con<strong>di</strong>zioni della società ci-<br />
7 Cfr., a questo riguardo, l’ampia riflessione <strong>di</strong> gentile, L’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co tra<br />
virtualità e realtà, Padova, 2000, 93, ss.<br />
Cfr. pernthaler, Lo stato federale <strong>di</strong>fferenziato. Fondamenti teorici, conseguenze<br />
pratiche ed ambiti applicativi nella riforma del sistema federale austriaco, 34, dove<br />
viene svolta un’interessante osservazione sul <strong>di</strong>verso carattere della “statualità”<br />
dei Länder austriaci, maggiormente “incentrata sul potere <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>sciplina e sulla<br />
solidarietà dei citta<strong>di</strong>ni più <strong>di</strong> quanto lo siano gli or<strong>di</strong>namenti nazionali e sovranazionali”.<br />
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