Il pensiero federalista di Gianfranco Miglio - Consiglio Regionale ...
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42 <strong>Il</strong> <strong>pensiero</strong> <strong>federalista</strong> <strong>di</strong> <strong>Gianfranco</strong> <strong>Miglio</strong><br />
<strong>di</strong> un funzionale, autorevole e necessario “Senato federale” che,<br />
spezzando l’attuale e paralizzante bicameralismo “perfetto”, <strong>di</strong>venti<br />
la formale ed ovvia sede <strong>di</strong> rappresentanza, coor<strong>di</strong>namento<br />
ed interlocuzione delle <strong>di</strong>verse autonomie che sono tutte essenziali<br />
perché enti costitutivi insieme con lo Stato dell’or<strong>di</strong>namento<br />
della Repubblica. La modellistica costituzionale al riguardo (dagli<br />
Stati Uniti d’America alla Confederazione Elvetica) è troppo nota<br />
per essere qui richiamata. Nonostante tutto questo abbiamo ritenuto<br />
che, comunque, ci fosse una certa e non piccola dose <strong>di</strong> Federalismo,<br />
anche se ambiguo e male espresso, nella Costituzione<br />
riformata e che, quin<strong>di</strong>, il nostro compito <strong>di</strong> legislatori e costituenti,<br />
ossia <strong>di</strong> rappresentanti della sovranità popolare, fosse <strong>di</strong><br />
portare alla luce ed in con<strong>di</strong>visa evidenza l’“opzione <strong>federalista</strong>”<br />
che ormai la Costituzione contiene. Questa scelta costituzionale<br />
è <strong>federalista</strong>, anche se la parola “Federalismo” non è mai stata<br />
usata nel lessico costituzionale dei riformatori del 2001, perchè<br />
dalla filosofia che emerge dalla Carta costituzionale e, in particolare,<br />
dalla strutturazione giuri<strong>di</strong>ca dell’or<strong>di</strong>namento autonomista<br />
e plurale previsto dalla Costituzione (articoli 5 e 114) è impossibile<br />
negare la presenza <strong>di</strong> questa impostazione <strong>federalista</strong> ambigua<br />
e talora abbozzata ma niente affatto debole nei suoi presupposti<br />
essenziali. Aggiungo che, allo stato dei fatti accertati e delle volontà<br />
politiche espresse, si trattava in quel biennio (luglio 2006<br />
– luglio 200 ) solo <strong>di</strong> un auspicio <strong>di</strong> applicazione istituzionale;<br />
una promessa ancora del tutto <strong>di</strong>sattesa dal Governo Pro<strong>di</strong> allora<br />
governante. Inoltre non abbiamo affatto trascurato <strong>di</strong> tenere nella<br />
dovuta considerazione che nel nuovo or<strong>di</strong>namento della Repubblica<br />
Italiana la formulazione dell’articolo 114, Costituzione, ha già<br />
co<strong>di</strong>ficato il valore del pluralismo istituzionale, territoriale e culturale.<br />
Anzitutto con il riconoscimento e la garanzia a favore <strong>di</strong> Comuni,<br />
Città metropolitane (ancora da definire), Province, Regioni<br />
e Stato <strong>di</strong> una “pari <strong>di</strong>gnità” costituzionale pur nella <strong>di</strong>fferenziazione<br />
delle competenze e delle funzioni. Di conseguenza abbiamo<br />
operato per dare interpretazione, forma giuri<strong>di</strong>ca e sostanza<br />
politica ed istituzionale a questi dettati costituzionali attraverso<br />
l’attuazione per quanto <strong>di</strong> nostra competenza dei già richiamati<br />
articoli 116-3comma, 119-2 comma e 123 della Costituzione in<br />
quanto i più nettamente orientati ad un Federalismo realizzabile.<br />
Quanto abbia inciso, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, in queste<br />
complesse e <strong>di</strong>battute decisioni politiche del <strong>Consiglio</strong> <strong>Regionale</strong><br />
della Lombar<strong>di</strong>a il <strong>pensiero</strong> e, in special modo, la memoria