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quad. n. 98ù - Consiglio Superiore della Magistratura

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Benché circoscritta entro confini più limitati di quanto comunemente si ritenga, è indubbia,<br />

peraltro, la ricorrenza di indizi mediati da altri indizi propriamente intesi dei quali sia in dottrina sia<br />

in giurisprudenza si assume la ammissibilità e utilizzabilità, ma la perplessità che manifesto in<br />

ordine a tale impostazione non credo sia del tutto estranea anche a chi la sostiene se è vero che da<br />

un lato si raccomanda “sia usata la necessaria cautela”, e quindi che gli indizi mediati siano sempre<br />

considerati con particolare oculatezza e prudenza (così il GIANTURCO), quasi che questo non sia<br />

un principio generale proprio <strong>della</strong> valutazione di ogni prova, e dall’altro si fa presente (CAPUTO,<br />

in Gius. pen., 1962, III, 510, citato da Battaglio, Indizio e prova indiziaria nel processo penale, in<br />

Riv. it. dir. proc. pen. 1995, f.n. 2, p. 375 ss.) che “data la minore quantità e gravità del loro indice<br />

probatorio, dovrà assumere, nell’attività critica di deduzione un più preciso rilievo la regola di un<br />

loro necessario cumulo e concorso, ai fini di un reciproco controllo e completamento”: ma con ciò<br />

si dà per scontato che l’indizio mediato non è di per sé un “segno” sufficientemente indicativo cosi<br />

come dovrebbe essere ogni indizio seppure poi esso possa trovare potenziata e confermata la sua<br />

valenza probatoria dalla concordanza con altri indizi.<br />

2) Scendendo ora all’esame dei singoli requisiti che l’indizio deve avere è evidente come una<br />

tale analisi debba essere condotta alla stregua <strong>della</strong> definizione legislativa contenuta nella norma la<br />

quale ha la funzione di definire, appunto, il termine indizio idoneo ad essere ricompreso nel<br />

concetto di prova la cui valutazione essa disciplina.<br />

Si tratta di una definizione che è parte del discorso legislativo in quanto riguarda le<br />

caratteristiche del termine definito costituenti il concetto di indizio quale elemento di prova.<br />

Con riferimento alla prova tout court, il cui concetto è presupposto dalla norma, la definizione<br />

potrebbe anche essere classificata quale estensionale in quanto estende il concetto di prova<br />

all’indizio (interessanti al riguardo le problematiche in sede civile prospettate dal TARELLO,<br />

Interpretazione <strong>della</strong> legge - definizioni legislative, Milano 1980 p. 153 ss.), e in tale ambito – ma<br />

per altro anche in quello tra genus e species – gli elementi elencati nella definizione<br />

(l’aggettivazione che accompagna il sostantivo “indizio”) non avendo evidentemente una funzione<br />

esemplificativa, devono necessariamente ritrovarsi tutti nel definiendum, nell’indizio cioè che,<br />

ricompreso nelle prove in via di eccezione, esclude tutti gli altri indizi che non abbiano la sua<br />

specificità.<br />

È tale definizione legislativa a consentire di passare dalla mera descrizione dei fatti alla loro<br />

qualificazione giuridica, e tanto più agevole sarà l’operazione quanto meno vaghe saranno le<br />

nozioni sotto le quali i fatti debbono essere sussunti, e questo aspetto è stato bene posto in rilievo<br />

dal PERELMAN (C. Perelman, Logica giuridica - nuova retorica, Milano 1979 p. 68).<br />

Il primo requisito ad essere previsto è quello <strong>della</strong> gravità, ed è naturale che sia così stante che<br />

si tratta del requisito che più di ogni altro connota l’indizio quale elemento di prova se è vero che<br />

esso puntualizza un capacità dimostrativa, una pertinenza cioè del dato rispetto al thema<br />

probandum, consistente e resistente alle obiezioni e, quindi, come precisa la giurisprudenza di<br />

legittimità, attendibile e convincente. Esprimono lo stesso concetto il LA ROCCA (richiamato dalla<br />

Battaglio nel suo articolo citato): “ l’indizio è grave... quando sia conferente all’oggetto del<br />

giudizio, cioè allo specifico reato contestato e non di illeciti non ancora individuati con precisione o<br />

comunque non contestati, essendo la gravità dell’indizio direttamente proporzionale alla sua<br />

congruità e conferenza al thema probandi”. E ancora il SAMMARCO (A. A. Sammarco, Sui<br />

requisiti <strong>della</strong> prova indiziaria nella nuova disciplina processuale penale, in Gius. pen. 1991, parte<br />

III, p. 274): “l’indizio grave è l’indizio che dimostra come probabile l’accadimento del fatto di cui<br />

deve essere verificata l’esistenza”.

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