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quad. n. 98ù - Consiglio Superiore della Magistratura

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Seppure il requisito <strong>della</strong> concordanza non sia richiesto (l’espressione “gravi indizi di<br />

colpevolezza” considera genericamente ogni elemento probatorio anche diretto per cui anche un<br />

solo indizio grave può essere sufficiente), tuttavia in presenza di una pluralità di indizi “il giudice<br />

non può esimersi dalla valutazione complessiva degli elementi indizianti allorché questi,<br />

singolarmente considerati, non presentano valenza idonea a giustificare l’adozione del<br />

provvedimento richiesto dall’autorità inquirente. Pur non essendo richiamata dall’art. 273, 1°<br />

comma c.p.p., opera, dunque, la regola dettata dall’art. 192, 2° comma c.p.p. che impone al giudice<br />

la valutazione globale dei tasselli che compongono il coacervo indiziario anche alla stregua del<br />

criterio <strong>della</strong> concordanza (Cass. 2 agosto 1993 n. 3311 sez. II)”.<br />

Dalla giurisprudenza citata, e da quella numerosa altra che potrebbe esserlo, risultano ancora<br />

più netti i requisiti che gli indizi, quali elementi di prova, devono possedere: che la gravità,<br />

precisione e concordanza costituiscano una connotazione che sempre deve ricorrere rimane<br />

confermata proprio in sede di valutazione degli indizi richiesti nella fase delle indagini preliminari.<br />

E anche sotto un aspetto più squisitamente processuale gli indizi in questa sede si differenziano<br />

da quelli previsti dall’art. 192, 2° comma c.p.p.. Mi riferisco alle formalità da osservare per la loro<br />

acquisizione. “Nella fase delle indagini preliminari – ad esempio – le intercettazioni telefoniche<br />

sono utilizzabili, ai fini <strong>della</strong> valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, per la adozione di una<br />

misura cautelare coercitiva, indipendentemente dalla trascrizione, purché siano state osservate le<br />

norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità delle esecuzioni delle intercettazioni<br />

(Cass. 27 gennaio 1992 n. 4418, sez. I), e la motivazione è data dal fatto che in tal caso la<br />

inutilizzabilità che ne conseguirebbe impedirebbe soltanto “che le dette conversazioni possano<br />

concorrere a formare il convincimento finale del giudice sulla fondatezza <strong>della</strong> notitia criminis, ma<br />

non anche che il giudice le esamini per accertare la sussistenza dei presupposti <strong>della</strong> misura<br />

cautelare (Cass. 3 marzo 1993 n. 2086, sez. IV).<br />

È significativa, nella fase delle indagini preliminari, l’esigenza <strong>della</strong> sola gravità dell’indizio,<br />

del requisito cioè dal quale può essere desunta a carico dell’indagato, nell’ambito di una valutazione<br />

allo stato degli atti, una ragionevole probabilità di colpevolezza in ordine al reato attribuito, tale,<br />

peraltro, da non consentire di escludere – considerata la inesigibilità del requisito <strong>della</strong> precisione –<br />

la prospettazione di altre ipotesi alternative.<br />

L’indizio grave è quindi effettivamente una probatio minor, ancorata a un concreto dato certo<br />

che esprime una forza indicativa tale da distinguerlo da un indizio semplicemente sufficiente.<br />

La distinzione tra indizio sufficiente e indizio grave merita di essere sottolineata non solo<br />

perché il codice di procedura penale abrogato richiedeva soltanto sufficienti indizi (art. 252) per<br />

l’emissione di mandati o ordini restrittivi – e proprio per innovare rispetto a tale nozione è stata<br />

introdotta la prescrizione <strong>della</strong> gravità – ma anche perché previsioni di indizi sufficienti sono<br />

presenti pure nella legislazione attualmente in vigore: mi riferisco, ad esempio, all’art. 13, comma<br />

1, del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 in tema di provvedimenti urgenti nella lotta alla criminalità<br />

organizzata dove, in deroga all’art. 267 c.p.p., si richiede sussistano sufficienti indizi per la<br />

autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche.

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