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quad. n. 98ù - Consiglio Superiore della Magistratura

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Di conseguenza, concludendosi il procedimento in questione con un giudizio che rappresentava<br />

(così come ancora rappresenta) il risultato <strong>della</strong> valutazione di una serie di dati i quali... dovevano<br />

senz’altro considerarsi come il prodotto e il risultato di indagini da definirsi, almeno genericamente,<br />

di carattere probatorio, si poneva, per la prima volta, la necessità di domandarsi secondo quali<br />

regole si dovesse o potesse pervenire alla raccolta e all’introduzione, nel procedimento in esame,<br />

dei dati di prova... Nel nostro ordinamento (infatti) non essendo prevista altra sede giurisdizionale<br />

se non quella del procedimento di sorveglianza nella fase esecutiva del processo, per assumere<br />

decisioni sul contenuto sanzionatorio del titolo, appare di tutta evidenza la necessità che le decisioni<br />

in argomento scaturiscano da accertamenti probatori approfonditi regolati, all’interno del<br />

procedimento in questione, da specifiche disposizioni che in qualche modo adattino alla<br />

particolarità <strong>della</strong> materia lo schema di quelle riservate al giudizio sul fatto (F. CORBI,<br />

L’esecuzione nel processo penale, Torino 1992, p. 411 ss.).<br />

Le considerazioni fatte per le misure di sicurezza sono riferibili pure all’istituto<br />

dell’affidamento in prova al servizio sociale, ad altri istituti ancora quali, ad esempio, la liberazione<br />

condizionale, la liberazione anticipata, la semilibertà dove il fatto da accertare attraverso un<br />

processo inferenziale sarà quello di volta in volta previsto quale requisito per la concessione del<br />

beneficio richiesto.<br />

Sono semplici accenni questi che vogliono soltanto prospettare come la prova indiziaria trovi<br />

impiego anche in settori del diritto penale rispetto ai quali un approfondimento di tali tematiche non<br />

vi è ancora stato.<br />

4) Il termine indizi non è previsto soltanto dall’art. 192 c.p.p. ma ricorre anche in numerose<br />

altre norme del codice di rito: art. 207, 2° comma: indizi di reato di falsa o reticente testimonianza;<br />

art. 267, 1° comma: gravi indizi di reato a carico <strong>della</strong> persona nei cui confronti si dispongono<br />

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; artt. 273 e 292: nessuno può essere sottoposto a<br />

misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza, e di essi si deve dar<br />

conto nell’ordinanza che dispone la misura; art. 312: gravi indizi di commissione del fatto per<br />

l’applicabilità di misure di sicurezze; art. 384: fermo di persona gravemente indiziata di un delitto;<br />

art. 705: estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza.<br />

In tutte le previsioni indicate si fa menzione <strong>della</strong> gravità dell’indizio ad eccezione di quella<br />

dell’art. 207 dove si parla unicamente di indizi del reato previsto dall’art. 372 c.p., e la ragione di<br />

tale differenziazione sta nel fatto che in questa ipotesi si tratta soltanto di sospetti di falsità o<br />

reticenza in ordine ai quali non procede chi li ravvisa il quale rimetterà gli atti al P.M. competente<br />

senza pertanto essere lui tenuto ad emettere alcun provvedimento.<br />

Risulta subito evidente che gli indizi di cui è menzione nelle suddette norme non sono quelli<br />

indicati nell’art. 192, 2° comma c.p.p., sono indizi la cui valutazione non avviene in sede di giudizio<br />

ma, invece, nella fase delle indagini preliminari e comunque nell’applicazione provvisoria di<br />

determinate misure.

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