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quad. n. 98ù - Consiglio Superiore della Magistratura

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Ancora la prova indiziaria risulta strumento di grande rilievo per l’accertamento di reato quale<br />

quello di false comunicazioni in bilancio e di bancarotta fraudolenta dove i dati dell’esposizione di<br />

fatti non veri e la dissimulazione di beni difficilmente potrebbero essere accertati con prove dirette:<br />

si pensi, ad esempio, ad una società italiana che avendo costituito all’estero società di comodo non<br />

solo occultava tali sue partecipazioni societarie ma figurava acquistare materie prime da tali società<br />

ad un prezzo messo a bilancio superiore a quello realmente pagato tenuto conto che in effetti tale<br />

prezzo era maggiorato dal guadagno di un soggetto che fittiziamente appariva avere a sua volta<br />

acquistato dal produttore per poi rivendere alla società italiana.<br />

Tali fatti è evidente come possono essere accertati attraverso una concordanza di indizi relativi<br />

alla costituzione delle società estere, al loro finanziamento, alla loro gestione, alla composizione dei<br />

loro consigli di amministrazione e così via: è solo seguendo tali segni che è possibile ricostruire una<br />

situazione patrimoniale che metta in rilievo perdite e maggiori costi simulati e ricavi dissimulati.<br />

Ho voluto richiamare reati particolarmente gravi rispetto ai quali la prova indiziaria risulta<br />

vincente, perché di essa si deve parlare non già in termini di probatio minor ma di prova di per sé<br />

idonea ad offrire una certezza rispetto al thema probandum non inferiore, ma anzi molto spesso<br />

superiore, a quella che viene riconosciuta alla prova diretta.<br />

Oggi il suo impiego risulta esteso a fattispecie sempre nuove.<br />

Mi riferisco, ad esempio, agli indizi consistenti in fatti posti a base di un accertamento fiscale<br />

(valutazioni operate dall’U.T.E., scritture contabili, fatture, ecc.), e al riguardo la giurisprudenza di<br />

legittimità (Cass.13 marzo 1996, n. 2246, sez. III) ha affermato che “l’autonomia del procedimento<br />

penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini <strong>della</strong> formazione del suo convincimento, il<br />

giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la<br />

disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza<br />

legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori. Inoltre dette<br />

presunzioni hanno valore di un indizio sicché per assurgere dignità di prova devono trovare<br />

oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni purché siano gravi<br />

precisi e concordanti”, dove risulta chiaro come non avere dignità di prova è soltanto un indizio che,<br />

cosa del tutto pacifica, come tale abbisogna di altri indizi per acquistare valenza probatoria: in<br />

sostanza si richiede semplicemente che ricorrano tutti i requisiti che gli indizi devono possedere per<br />

essere valutati come prova: essere cioè gravi, precisi e, nella loro pluralità, concordanti.<br />

Su altri settori del diritto penale vorrei, infine, richiamare l’attenzione dei quali poco si parla e<br />

sono proprio quei settori dove la prova indiziaria risulta la più idonea ad accertare il thema<br />

probandum.<br />

Mi riferisco alle misure di sicurezza, a tutti i procedimenti di competenza <strong>della</strong> magistratura di<br />

sorveglianza, a certi istituti dei quali deve fare applicazione lo stesso giudice <strong>della</strong> cognizione<br />

(sospensione condizionale <strong>della</strong> pena, perdono giudiziale, ad esempio).<br />

Per quanto riguarda la applicabilità degli istituti che richiedono la formulazione di una prognosi<br />

relativa alla probabilità che il condannato ponga in essere in futuro una determinata condotta, il<br />

percorso logico che il giudice deve compiere viene ritenuto essere di natura deduttiva: il<br />

FASSONE, nel suo articolo già citato, precisa che: “la deduzione applicata alla materia processuale<br />

può servire in funzione essenzialmente predittiva, nel senso che, conoscendo taluni eventi, ci si può<br />

attendere che se ne verifichino altri”. La pericolosità sociale in sostanza verrebbe desunta<br />

dall’accertamento che alla personalità del condannato possono essere riferiti determinati indici<br />

(quelli di cui all’art. 133 c.p.) in base ai quali presumerla.

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