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quad. n. 98ù - Consiglio Superiore della Magistratura

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E proprio in tema di associazione di tipo mafioso l’art. 416 bis c.p. contiene una specie di<br />

decalogo dei fatti indicatori <strong>della</strong> sua esistenza: la norma prevede una definizione legislativa per<br />

genere prossimo (associazione per delinquere) e differenza specifica (associazione di tipo mafioso)<br />

che in definitiva indica attraverso le tipologie di condotte descritte il percorso che consente di<br />

accertare quel determinato delitto associativo.<br />

Esempi <strong>della</strong> validità degli indizi, quali elementi di prova in tema di delitti associativi e di reati<br />

ad essi connessi, sono offerti pure da quella giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi di reati<br />

contro la personalità dello Stato, e qui mi sia consentito di riferirmi, per la rilevanza in sé <strong>della</strong><br />

fattispecie, ad un processo celebrato davanti alla Corte di Assise di Venezia (sent. 25 luglio 1987)<br />

che aveva ad oggetto il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista ed altri numerosi delitti<br />

tra i quali quelli di strage che dal nome <strong>della</strong> località dove quest’ultimo venne commesso viene<br />

ricordato come il processo di Peteano.<br />

L’antefatto è il seguente: il 31 maggio 1972 tre carabinieri rimangono uccisi da una carica di<br />

esplosivo all’apertura del cofano di una Fiat 500 alla quale si erano avvicinati dopo essere stati<br />

richiamati sul posto da una telefonata anonima che indicava loro come l’autovettura presentasse dei<br />

fori di proiettile sulla carrozzeria, e <strong>della</strong> presenza di tre bossoli veniva dato atto in uno schizzo<br />

planimetrico con l’indicazione, in un appunto, del loro calibro 22. Il 6 ottobre 1972 in un conflitto a<br />

fuoco con la Polizia rimaneva ucciso in altra località un appartenente ad un sodalizio politico di<br />

estrema destra che risultava essere in possesso di una pistola di calibro 22 di proprietà di un altro<br />

appartenente al medesimo sodalizio (si tratta di persona che verrà poi, unitamente ad un’altra,<br />

riconosciuta responsabile <strong>della</strong> strage).<br />

Dopo tale episodio sparivano i bossoli rinvenuti sul luogo <strong>della</strong> strage e al fine di giustificare<br />

tale fatto venivano falsificati i verbali di sopralluogo dove poi si dava atto, contrariamente al vero,<br />

che i bossoli erano stati requisiti dai tecnici di artiglieria. Ancora risultava che pubblici ufficiali che<br />

si erano occupati in vari ruoli dell’indagini, erano inseriti in organizzazioni (c.d. “Piano Solo” e<br />

“Loggia P2”) delle quali ebbero ad occuparsi le Commissioni Parlamentari istituite allo scopo.<br />

Il fatto certo <strong>della</strong> sparizione dei bossoli indicava indubbiamente come si fosse voluto impedire<br />

che i medesimi potessero essere confrontati con l’arma ritrovata presso la persona appartenente allo<br />

stesso sodalizio politico del proprietario dell’arma.<br />

Il fatto certo <strong>della</strong> falsificazione dei verbali di sopralluogo aveva la stessa valenza indicativa<br />

sottolineata dalla gravità del delitto commesso da pubblici ufficiali al solo fine di eliminare<br />

determinati elementi di prova.<br />

Il fatto certo dell’appartenenza di alcuni pubblici ufficiali a determinati apparati era indicativo<br />

<strong>della</strong> causale di tali fatti diretti a depistare le indagini dalla matrice politica <strong>della</strong> strage che si<br />

voleva occultare per fini evidentemente politici che pertanto assumevano in sede di decisione una<br />

rilevanza che doveva essere valorizzata, così come una successiva giurisprudenza di legittimità<br />

(Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 1) affermava con riferimento ad altra fattispecie di strage precisando<br />

che: “non può il giudice, nell’approccio a un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo<br />

accertamento, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il<br />

contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione <strong>della</strong> sua causale.<br />

Dall’individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l’accertamento definito<br />

del fatto e delle responsabilità individuali”.<br />

I tre indizi, dei quali qui si è fatto cenno, risultavano essere gravi, precisi e concordanti rispetto<br />

al thema probandum perché, unitamente a molti altri, mentre escludevano la riferibilità del delitto di<br />

strage ad altri soggetti che non fossero quelli appartenenti al sodalizio politico degli imputati,<br />

individuavano la matrice politica <strong>della</strong> strage e gli esecutori del delitto nelle persone che avevano<br />

ricevuto determinate coperture.

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