quad. n. 98ù - Consiglio Superiore della Magistratura
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E proprio in tema di associazione di tipo mafioso l’art. 416 bis c.p. contiene una specie di<br />
decalogo dei fatti indicatori <strong>della</strong> sua esistenza: la norma prevede una definizione legislativa per<br />
genere prossimo (associazione per delinquere) e differenza specifica (associazione di tipo mafioso)<br />
che in definitiva indica attraverso le tipologie di condotte descritte il percorso che consente di<br />
accertare quel determinato delitto associativo.<br />
Esempi <strong>della</strong> validità degli indizi, quali elementi di prova in tema di delitti associativi e di reati<br />
ad essi connessi, sono offerti pure da quella giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi di reati<br />
contro la personalità dello Stato, e qui mi sia consentito di riferirmi, per la rilevanza in sé <strong>della</strong><br />
fattispecie, ad un processo celebrato davanti alla Corte di Assise di Venezia (sent. 25 luglio 1987)<br />
che aveva ad oggetto il delitto di ricostituzione del disciolto partito fascista ed altri numerosi delitti<br />
tra i quali quelli di strage che dal nome <strong>della</strong> località dove quest’ultimo venne commesso viene<br />
ricordato come il processo di Peteano.<br />
L’antefatto è il seguente: il 31 maggio 1972 tre carabinieri rimangono uccisi da una carica di<br />
esplosivo all’apertura del cofano di una Fiat 500 alla quale si erano avvicinati dopo essere stati<br />
richiamati sul posto da una telefonata anonima che indicava loro come l’autovettura presentasse dei<br />
fori di proiettile sulla carrozzeria, e <strong>della</strong> presenza di tre bossoli veniva dato atto in uno schizzo<br />
planimetrico con l’indicazione, in un appunto, del loro calibro 22. Il 6 ottobre 1972 in un conflitto a<br />
fuoco con la Polizia rimaneva ucciso in altra località un appartenente ad un sodalizio politico di<br />
estrema destra che risultava essere in possesso di una pistola di calibro 22 di proprietà di un altro<br />
appartenente al medesimo sodalizio (si tratta di persona che verrà poi, unitamente ad un’altra,<br />
riconosciuta responsabile <strong>della</strong> strage).<br />
Dopo tale episodio sparivano i bossoli rinvenuti sul luogo <strong>della</strong> strage e al fine di giustificare<br />
tale fatto venivano falsificati i verbali di sopralluogo dove poi si dava atto, contrariamente al vero,<br />
che i bossoli erano stati requisiti dai tecnici di artiglieria. Ancora risultava che pubblici ufficiali che<br />
si erano occupati in vari ruoli dell’indagini, erano inseriti in organizzazioni (c.d. “Piano Solo” e<br />
“Loggia P2”) delle quali ebbero ad occuparsi le Commissioni Parlamentari istituite allo scopo.<br />
Il fatto certo <strong>della</strong> sparizione dei bossoli indicava indubbiamente come si fosse voluto impedire<br />
che i medesimi potessero essere confrontati con l’arma ritrovata presso la persona appartenente allo<br />
stesso sodalizio politico del proprietario dell’arma.<br />
Il fatto certo <strong>della</strong> falsificazione dei verbali di sopralluogo aveva la stessa valenza indicativa<br />
sottolineata dalla gravità del delitto commesso da pubblici ufficiali al solo fine di eliminare<br />
determinati elementi di prova.<br />
Il fatto certo dell’appartenenza di alcuni pubblici ufficiali a determinati apparati era indicativo<br />
<strong>della</strong> causale di tali fatti diretti a depistare le indagini dalla matrice politica <strong>della</strong> strage che si<br />
voleva occultare per fini evidentemente politici che pertanto assumevano in sede di decisione una<br />
rilevanza che doveva essere valorizzata, così come una successiva giurisprudenza di legittimità<br />
(Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 1) affermava con riferimento ad altra fattispecie di strage precisando<br />
che: “non può il giudice, nell’approccio a un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo<br />
accertamento, rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il<br />
contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione <strong>della</strong> sua causale.<br />
Dall’individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l’accertamento definito<br />
del fatto e delle responsabilità individuali”.<br />
I tre indizi, dei quali qui si è fatto cenno, risultavano essere gravi, precisi e concordanti rispetto<br />
al thema probandum perché, unitamente a molti altri, mentre escludevano la riferibilità del delitto di<br />
strage ad altri soggetti che non fossero quelli appartenenti al sodalizio politico degli imputati,<br />
individuavano la matrice politica <strong>della</strong> strage e gli esecutori del delitto nelle persone che avevano<br />
ricevuto determinate coperture.