Pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Milano - Sezione ...
Pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Milano - Sezione ...
Pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Milano - Sezione ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 78b54 - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82<br />
<strong>Pagina</strong> 1<br />
<strong>REPUBBLICA</strong> <strong>ITALIANA</strong><br />
<strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> - <strong>Sezione</strong> specializzata in materia <strong>di</strong> impresa - B<br />
Il giu<strong>di</strong>ce designato Dott. ENRICO CONSOLANDI, all’esito dell’u<strong>di</strong>enza del 6.11.12<br />
ha pronunciato la seguente<br />
ORDINANZA<br />
nella causa civile cautelare iscritta al N. 55648/2012 R.G. promossa da:<br />
RICCIONE INVESTIMENTI SRL (c.f. 03936540404 ), con il patrocinio degli avv. LANZI<br />
ALESSANDRO e SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE PURPUREA SRL (c.f. ), con il<br />
patrocinio degli avv. LANZI ALESSANDRO e SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE<br />
PAYTEC INDUSTRIES SARL (C.F. ).<br />
contro:<br />
QUALE PARTE RICORRENTE<br />
QUALE PARTE RESISTENTE<br />
Si tratta <strong>di</strong> un ricorso volto ad ottenere il sequestro <strong>di</strong> quanto venduto con con<strong>di</strong>zione sospensiva da<br />
parte del resistente ai ricorrenti; l'oggetto della compraven<strong>di</strong>ta è una partecipazione societaria.<br />
Il ven<strong>di</strong>tore non si è costituito.<br />
Il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta era soggetto alle con<strong>di</strong>zioni sospensiva <strong>di</strong> cui al punto quattro e cioè:<br />
1. una coven<strong>di</strong>ta, vale a <strong>di</strong>re l'impegno da parte dell'acquirente ad acquistare anche le quote<br />
degli altri soci<br />
2. una manleva a favore degli amministratori, affinché gli acquirenti non muovessero azioni <strong>di</strong><br />
responsabilità agli amministratori della passata gestione o comunque tenessero indenni da<br />
possibili azioni <strong>di</strong> tal tipo, eccettuate quelle mosse da terzi<br />
3. una due <strong>di</strong>ligence che verificasse non vi fosse obbligo <strong>di</strong> fallimento già in data 1 settembre<br />
2011.<br />
Sostiene parte ricorrente che la due <strong>di</strong>ligence non è stata fatta per la opposizione dei ven<strong>di</strong>tori e<br />
degli organi della società venduta, da questi controllata, per cui deve intendersi avverata e<br />
comunque come non apposta perché volta a tutelare gli interessi degli acquirenti, i quali richiedono<br />
l'adempimento nonostante il mancato avverarsi della con<strong>di</strong>zione relativa la due <strong>di</strong>ligence.<br />
Parte ricorrente ha invitato il ven<strong>di</strong>tore a in<strong>di</strong>care i mo<strong>di</strong> del pagamento e luogo e orario del notaio<br />
per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta, ma lei è stato opposto l'inefficacia del contratto per la pendenza delle<br />
con<strong>di</strong>zioni.<br />
Se può concordarsi circa il fatto della rinuncia abilità della terza con<strong>di</strong>zione ad opera<br />
dell'acquirente, essendo esplicitato anche nel contratto che questa con<strong>di</strong>zione era posta nel suo<br />
interesse, non altrettanto può <strong>di</strong>rsi circa le altre due con<strong>di</strong>zioni e cioè la coven<strong>di</strong>ta e soprattutto la<br />
manleva, ai quali fatti ha chiaro interesse il ven<strong>di</strong>tore.<br />
Non essendosi verificate queste due con<strong>di</strong>zioni sospensive non può <strong>di</strong>rsi necessario il sequestro<br />
giu<strong>di</strong>ziario in relazione alla qualità della lite da instaurarsi.<br />
La richiesta <strong>di</strong> sequestro va dunque rigettata.<br />
PQM
Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 78b54 - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82<br />
respinge la richiesta avanzata da Riccione investimenti S.p.A. e purpurea Srl nei confronti <strong>di</strong> Paytec<br />
INdustries sarl con atto depositato il 30 luglio 2012 per il sequestro giu<strong>di</strong>ziario <strong>di</strong> azioni della<br />
Paytec spa.<br />
<strong>Milano</strong> 6.11.2012<br />
Il Giu<strong>di</strong>ce<br />
Dott. Enrico Consolan<strong>di</strong><br />
<strong>Pagina</strong> 2