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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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636 Nardecchia<br />

ticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso il curatore provvede<br />

alla rettifica formale dello stato passivo”.<br />

Norma dalla quale si desumeva un principio generale, applicabile a tutti i casi di<br />

successione nel lato attivo del rapporto creditorio, secondo il quale il nuovo creditore<br />

non deve necessariamente presentare domanda di insinuazione per partecipare al riparto,<br />

purché la successione nel credito sia adeguatamente documentata (con atto recante<br />

le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario) e, quindi, come tale, opponibile al<br />

curatore.<br />

Onere probatorio evidentemente superfluo nel caso di surrogazione ex lege in<br />

favore del terzo che abbia eseguito il pagamento.<br />

Interpretazione fatta propria dal legislatore che al secondo comma della disposizione<br />

ha aggiunto le parole “Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione<br />

del creditore”.<br />

8. — Concordato fallimentare<br />

La previsione di un’estensione della legittimazione alla presentazione della proposta<br />

di concordato al curatore, ai creditori ed ai terzi in generale ha rappresentato una<br />

delle più significative novità introdotte con il D.Lgs. n. 5/2006 rispetto alla precedente<br />

disciplina, in cui la legittimazione a proporre il concordato fallimentare spettava, ai<br />

sensi dell’originario art 124 l. fall., esclusivamente al fallito.<br />

Tra i terzi legittimati a proporre il concordato fallimentare non va più ricompreso<br />

anche il curatore, così come si ricava dall’eliminazione, operata con il d.lgs. n.<br />

169/2007, di ogni riferimento in tal senso prima contenuto nell’art. 129 comma 2 l.<br />

fall.<br />

È stata mantenuta la seconda rilevante novità introdotta, con il D.Lgs. n. 5/2006,<br />

nell’art. 124 l. fall.: quella per cui la proposta può essere presentata anche prima del<br />

decreto di esecutività dello stato passivo.<br />

La proposta può essere presentata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento<br />

da parte dei creditori o di un terzo.<br />

La novella ha posto limiti più stringenti per la presentazione anticipata della<br />

domanda richiedendo la tenuta della contabilità, da intendersi come “regolare” tenuta<br />

delle scritture contabili da parte del fallito.<br />

Presupposto necessario ma non sufficiente in quanto propedeutico alla fedele<br />

ricostruzione delle passività, alla predisposizione di un elenco provvisorio dei creditori<br />

del fallito.<br />

La novella ha ribadito, ampliandole, le restrizioni temporali alla presentazione<br />

della domanda da parte del fallito (cui sono equiparate le società controllate o partecipate).<br />

Domanda che non può essere depositata prima di un anno dall’apertura del fallimento<br />

e non oltre due anni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.<br />

Con riferimento al procedimento il novellato art. 125 l. fall. stabilisce che il giudice<br />

delegato al quale sia stata sottoposta la proposta di concordato deve acquisire il<br />

parere del curatore e del comitato dei creditori con particolare riferimento ai presumi-

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