INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
636 Nardecchia<br />
ticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso il curatore provvede<br />
alla rettifica formale dello stato passivo”.<br />
Norma dalla quale si desumeva un principio generale, applicabile a tutti i casi di<br />
successione nel lato attivo del rapporto creditorio, secondo il quale il nuovo creditore<br />
non deve necessariamente presentare domanda di insinuazione per partecipare al riparto,<br />
purché la successione nel credito sia adeguatamente documentata (con atto recante<br />
le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario) e, quindi, come tale, opponibile al<br />
curatore.<br />
Onere probatorio evidentemente superfluo nel caso di surrogazione ex lege in<br />
favore del terzo che abbia eseguito il pagamento.<br />
Interpretazione fatta propria dal legislatore che al secondo comma della disposizione<br />
ha aggiunto le parole “Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione<br />
del creditore”.<br />
8. — Concordato fallimentare<br />
La previsione di un’estensione della legittimazione alla presentazione della proposta<br />
di concordato al curatore, ai creditori ed ai terzi in generale ha rappresentato una<br />
delle più significative novità introdotte con il D.Lgs. n. 5/2006 rispetto alla precedente<br />
disciplina, in cui la legittimazione a proporre il concordato fallimentare spettava, ai<br />
sensi dell’originario art 124 l. fall., esclusivamente al fallito.<br />
Tra i terzi legittimati a proporre il concordato fallimentare non va più ricompreso<br />
anche il curatore, così come si ricava dall’eliminazione, operata con il d.lgs. n.<br />
169/2007, di ogni riferimento in tal senso prima contenuto nell’art. 129 comma 2 l.<br />
fall.<br />
È stata mantenuta la seconda rilevante novità introdotta, con il D.Lgs. n. 5/2006,<br />
nell’art. 124 l. fall.: quella per cui la proposta può essere presentata anche prima del<br />
decreto di esecutività dello stato passivo.<br />
La proposta può essere presentata immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento<br />
da parte dei creditori o di un terzo.<br />
La novella ha posto limiti più stringenti per la presentazione anticipata della<br />
domanda richiedendo la tenuta della contabilità, da intendersi come “regolare” tenuta<br />
delle scritture contabili da parte del fallito.<br />
Presupposto necessario ma non sufficiente in quanto propedeutico alla fedele<br />
ricostruzione delle passività, alla predisposizione di un elenco provvisorio dei creditori<br />
del fallito.<br />
La novella ha ribadito, ampliandole, le restrizioni temporali alla presentazione<br />
della domanda da parte del fallito (cui sono equiparate le società controllate o partecipate).<br />
Domanda che non può essere depositata prima di un anno dall’apertura del fallimento<br />
e non oltre due anni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.<br />
Con riferimento al procedimento il novellato art. 125 l. fall. stabilisce che il giudice<br />
delegato al quale sia stata sottoposta la proposta di concordato deve acquisire il<br />
parere del curatore e del comitato dei creditori con particolare riferimento ai presumi-