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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La riforma della legge fallimentare in vigore dal 1° gennaio 2008 635<br />

za della procedura, ritardando la formazione e la definizione dello stato passivo.<br />

Appare invero evidente che in caso di deposito da parte dei creditori di osservazioni<br />

scritte e/o documenti integrativi all’udienza di verifica, in quella sede il curatore<br />

avrà diritto di chiedere un termine per poter effettuare, a sua volta, osservazioni sui<br />

nuovi documenti prodotti, il che potrà determinare in molti casi un rinvio dell’udienza<br />

di verifica.<br />

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 96 l. fall. la decisione assunta dal<br />

giudice delegato sulla domanda deve essere in ogni caso motivata, sia pur succintamente.<br />

Il testo originario della riforma prevedeva, al contrario, che il decreto fosse motivato<br />

esclusivamente in caso di contestazione da parte del curatore della domanda proposta;<br />

peraltro, poiché anche i creditori possono formulare eccezioni, la motivazione si<br />

rendeva non necessaria solo se nessuna contestazione veniva sollevata.<br />

Una rilevante novità introdotta dal decreto correttivo al procedimento di opposizione<br />

ex art. 99 l. fall. è rappresentata dalla possibilità di proporre, a pena di decadenza,<br />

con l’atto introduttivo del giudizio le eccezioni processuali e di merito non rilevabili<br />

d’ufficio, purché i fatti posti a loro fondamento non vengano resi oggetto di autonoma<br />

domanda.<br />

La novella ha innovato, chiarendone il significato, la parte finale dell’art. 99 l.<br />

fall., laddove si disciplina la conclusione del procedimento.<br />

Intervento legislativo quanto mai opportuno dato che nella previdente formulazione<br />

dell’articolo neppure era descritto il provvedimento che concludeva ordinariamente<br />

il giudizio.<br />

Il procedimento d’impugnazione si chiude con decreto non reclamabile, ma ricorribile<br />

in Cassazione.<br />

Il decreto può contenere o la conferma dell’esclusione del credito o l’accoglimento<br />

della domanda e conseguente modifica dello stato passivo.<br />

Il decreto correttivo è intervenuto in maniera poco significativa sulla disciplina<br />

delle domande tardive di crediti.<br />

Le uniche novità si rinvengono dalla nuova formulazione del secondo comma,<br />

con riferimento ad alcuni profili del procedimento. Il legislatore ha innanzitutto chiarito<br />

che il giudice delegato è il soggetto legittimato alla fissazione delle udienze di<br />

accertamento delle domande tardive depositate dai creditori.<br />

Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda (e quindi agli altri<br />

creditori tardivi) della data dell’udienza.<br />

Il legislatore recependo le prassi di gran parte dei tribunali italiani, ha stabilito<br />

che il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro<br />

mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.<br />

Cadenza quadrimestrale prescelta, evidentemente, in conformità a quanto stabilito<br />

per le ripartizioni parziali.<br />

Il legislatore ha poi opportunamente chiarito l’ambito di applicazione della<br />

norma dell’art. 115 comma 2 l.f. introdotta con il D.L.gs. n. 5/2006, secondo cui “se<br />

prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le<br />

quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,<br />

unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni auten-

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