INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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634 Nardecchia<br />
Il D.Lgs. n. 169/2007 ha aggiunto un comma all’art. 52 l. fall., un terzo comma,<br />
appunto, secondo cui “Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti<br />
esentati dal divieto di cui all’articolo 51”.<br />
Dal che ne deriva la definitiva separazione delle sorti dei principi sanciti dagli<br />
articoli 51 e 52 l. fall. e delle rispettive deroghe.<br />
Con la conseguenza che il privilegio processuale degli istituti di credito fondiario<br />
di poter iniziare o proseguire l’esecuzione anche in pendenza del fallimento del debitore,<br />
in deroga, appunto, al divieto generale posto dall’art. 51 l.f. comporterà l’obbligo<br />
dello stesso creditore di soggiacere alla regola generale di cui all’art. 52 l. fall.<br />
Con il D.Lgs. n. 169/2007 è stata operata una aggiunta al primo comma dell’art.<br />
110 l. fall., correlata alla modifica dell’art. 52 l. fall., con la previsione che nel progetto<br />
di riparto siano “collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni<br />
esecutive e cautelari di cui all’articolo 51”.<br />
Precisazione forse superflua dato che una volta affermato il principio del necessario<br />
assoggettamento di tali crediti all’accertamento del passivo, ne deriva necessariamente<br />
la loro partecipazione al procedimento di ripartizione.<br />
7. — Accertamento del passivo<br />
Con la parziale riforma del terzo comma dell’articolo 93 l. fall. è stato eliminato<br />
l’obbligo per il creditore che voglia far valere un titolo di prelazione di specificare<br />
nella domanda, qualora si tratti di credito privilegiato, anche il tipo ed il grado di privilegio,<br />
con l’indicazione, quindi, della disposizione di legge che lo riconosce Questa<br />
nuova previsione se da una parte appare in linea con i principi della legge delega, in<br />
quanto semplifica la presentazione della domanda ed elimina ogni problematica relativa<br />
all’eventuale erronea indicazione del grado della prelazione, dall’altra appare poco<br />
funzionale alla scelta di rendere più spedito il procedimento di ripartizione, sede alla<br />
quale sarà inevitabilmente rimandata ogni questione e contestazione sulla graduazione<br />
del credito.<br />
Alla suddetta modifica si collega la soppressione del secondo comma dell’art. 96<br />
l. fall. che va venir meno l’obbligo del giudice delegato di attribuire, in sede di accertamento<br />
del passivo anche il grado del privilegio.<br />
Il curatore non deve più dare comunicazione ai creditori ed al fallito dell’avvenuto<br />
deposito del progetto di stato passivo.<br />
Il legislatore ha opportunamente eliminato tale prescrizione, foriera di inutili rinvii<br />
dell’udienza di verifica nel caso in cui il curatore non fosse stato in grado di provare<br />
l’adempimento dell’onere informativo prescritto dalla vecchia formulazione dell’art.<br />
95 l. fall.. Né il diritto dei creditori appare in tal modo violato, dato che il limite temporale<br />
per il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo si ricava dalla norma.<br />
Un ulteriore novità introdotta nell’art. 95 l. fall., correlata all’abolizione del settimo<br />
comma dell’art. 93 l. fall., è la possibilità concessa ai creditori di presentare osservazioni<br />
scritte e documenti integrativi fino all’udienza.<br />
L’eliminazione della decadenza dal potere di allegazione si traduce in un evidente<br />
vantaggio per il creditore istante, anche se può determinare notevoli guasti all’efficien-