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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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634 Nardecchia<br />

Il D.Lgs. n. 169/2007 ha aggiunto un comma all’art. 52 l. fall., un terzo comma,<br />

appunto, secondo cui “Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti<br />

esentati dal divieto di cui all’articolo 51”.<br />

Dal che ne deriva la definitiva separazione delle sorti dei principi sanciti dagli<br />

articoli 51 e 52 l. fall. e delle rispettive deroghe.<br />

Con la conseguenza che il privilegio processuale degli istituti di credito fondiario<br />

di poter iniziare o proseguire l’esecuzione anche in pendenza del fallimento del debitore,<br />

in deroga, appunto, al divieto generale posto dall’art. 51 l.f. comporterà l’obbligo<br />

dello stesso creditore di soggiacere alla regola generale di cui all’art. 52 l. fall.<br />

Con il D.Lgs. n. 169/2007 è stata operata una aggiunta al primo comma dell’art.<br />

110 l. fall., correlata alla modifica dell’art. 52 l. fall., con la previsione che nel progetto<br />

di riparto siano “collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni<br />

esecutive e cautelari di cui all’articolo 51”.<br />

Precisazione forse superflua dato che una volta affermato il principio del necessario<br />

assoggettamento di tali crediti all’accertamento del passivo, ne deriva necessariamente<br />

la loro partecipazione al procedimento di ripartizione.<br />

7. — Accertamento del passivo<br />

Con la parziale riforma del terzo comma dell’articolo 93 l. fall. è stato eliminato<br />

l’obbligo per il creditore che voglia far valere un titolo di prelazione di specificare<br />

nella domanda, qualora si tratti di credito privilegiato, anche il tipo ed il grado di privilegio,<br />

con l’indicazione, quindi, della disposizione di legge che lo riconosce Questa<br />

nuova previsione se da una parte appare in linea con i principi della legge delega, in<br />

quanto semplifica la presentazione della domanda ed elimina ogni problematica relativa<br />

all’eventuale erronea indicazione del grado della prelazione, dall’altra appare poco<br />

funzionale alla scelta di rendere più spedito il procedimento di ripartizione, sede alla<br />

quale sarà inevitabilmente rimandata ogni questione e contestazione sulla graduazione<br />

del credito.<br />

Alla suddetta modifica si collega la soppressione del secondo comma dell’art. 96<br />

l. fall. che va venir meno l’obbligo del giudice delegato di attribuire, in sede di accertamento<br />

del passivo anche il grado del privilegio.<br />

Il curatore non deve più dare comunicazione ai creditori ed al fallito dell’avvenuto<br />

deposito del progetto di stato passivo.<br />

Il legislatore ha opportunamente eliminato tale prescrizione, foriera di inutili rinvii<br />

dell’udienza di verifica nel caso in cui il curatore non fosse stato in grado di provare<br />

l’adempimento dell’onere informativo prescritto dalla vecchia formulazione dell’art.<br />

95 l. fall.. Né il diritto dei creditori appare in tal modo violato, dato che il limite temporale<br />

per il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo si ricava dalla norma.<br />

Un ulteriore novità introdotta nell’art. 95 l. fall., correlata all’abolizione del settimo<br />

comma dell’art. 93 l. fall., è la possibilità concessa ai creditori di presentare osservazioni<br />

scritte e documenti integrativi fino all’udienza.<br />

L’eliminazione della decadenza dal potere di allegazione si traduce in un evidente<br />

vantaggio per il creditore istante, anche se può determinare notevoli guasti all’efficien-

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