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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La riforma della legge fallimentare in vigore dal 1° gennaio 2008 633<br />

diche del giudice oltre che, in alcune situazioni, di quello del curatore.<br />

Il ruolo del giudice delegato viene ancor più emarginato: si pensi, ad esempio,<br />

alla modifica del potere d’intervento sul programma di liquidazione, ora sottoposto<br />

all’approvazione del comitato dei creditori, mentre all’organo giudiziario è riservata<br />

l’autorizzazione al compimento degli atti di liquidazione conformi al programma<br />

medesimo.<br />

Anche la funzione di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura<br />

astrattamente ancora affidata al giudice delegato ai sensi dell’art. 25 l. fall. viene ad<br />

essere gravemente ostacolata nel suo corretto esercizio: si pensi, ad esempio, all’incertezza<br />

riguardo all’obbligo del curatore di depositare nella cancelleria del tribunale una<br />

copia della relazione periodica trasmessa al comitato dei creditori.<br />

Nel silenzio della norma, ove prevalesse l’interpretazione negativa circa l’esistenza<br />

di un tale obbligo, tale omissione precluderebbe di fatto la possibilità del giudice<br />

delegato di controllare il corretto andamento della procedura.<br />

Controllo sulla regolarità della procedura reso in ogni caso assai difficoltoso dall’assenza<br />

di ogni indicazione circa il contenuto (minimo) necessario che devono assumere<br />

tali rapporti riepilogativi.<br />

Senza considerare poi che anche ove il giudice delegato riscontrasse profili di<br />

irregolarità non avrebbe altro strumento che quello di attivarsi per la sostituzione del<br />

curatore o del comitato dei creditori.<br />

Il curatore viene ancor più assoggettato alle direttive ed alle autorizzazioni del<br />

comitato dei creditori, così come inalterato rimane il potere della maggioranza dei creditori<br />

di richiederne la sostituzione.<br />

Quest’ultima facoltà, prevista dall’art. 37 bis l. fall. è stata meglio precisata chiarendo<br />

che la richiesta di sostituzione del curatore può essere effettuata dalla maggioranza<br />

di tutti i creditori ammessi soltanto al termine dell’adunanza di verifica dello<br />

stato passivo e che la sostituzione non costituisce un atto dovuto da parte del tribunale.<br />

Le modifiche apportate nel D.Lgs. n. 169/2007 fanno ancor più dubitare della<br />

valenza sostanziale del ruolo, ancora formalmente assunto dal curatore di “pubblico<br />

ufficiale” nell’esercizio delle proprie funzioni, dato che ci si deve seriamente interrogare<br />

se egli non sia piuttosto divenuto un vero e proprio mandatario dei creditori.<br />

6. — Effetti per il fallito e per i creditori<br />

Il legislatore ha evidentemente riconosciuto come nell’art. 48 l. fall. il bilanciamento<br />

di interessi tra i valori costituzionali in gioco (la segretezza e libertà della corrispondenza<br />

e la tutela giudiziaria della iniziativa economica) fosse del tutto sbilanciato<br />

a danno delle esigenze di efficienza del fallimento ed ha quindi provveduto a modificare<br />

la disposizione.<br />

A partire dal 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 169/07, la<br />

tutela della segretezza e libertà della corrispondenza è quindi assicurata al solo fallito<br />

persona fisica al quale va ancora consegnata la corrispondenza, mentre per quella<br />

diretta al fallito persona giuridica è stato ripristinato l’obbligo di consegna al curatore<br />

da parte del servizio postale.

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