INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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632 Nardecchia<br />
D.Lgs. n. 169/2007, a trentamila euro.<br />
Ciò che rileva non è, dunque, l’entità del credito del ricorrente, ma l’ammontare<br />
dei debiti scaduti e non pagati che risultino agli atti della istruttoria.<br />
Il che presuppone dunque l’obbligo del tribunale di esperire l’istruttoria prefallimentare<br />
anche in presenza di un credito azionato inferiore alla soglia di trentamila<br />
euro, dato che la sussistenza della soglia di fallibilità deve essere valutata soltanto al<br />
termine dell’istruttoria.<br />
4. — Competenza del tribunale fallimentare<br />
Condivisibile appare la riproduzione del primo comma dell’art. 24 l. fall. e quindi<br />
l’attribuzione di una competenza generale al tribunale fallimentare, con l’eliminazione<br />
di alcune riserve che comparivano nel testo originario del r.d. n. 267/1942 quale, ad<br />
esempio, quella relativa alle azioni reali immobiliari.<br />
Con il D.L.gs. n. 169/2007 è stato invece abrogato il secondo comma dell’art. 24<br />
l.fall che prevedeva che a tutte le controversie derivanti dal fallimento dovessero applicarsi,<br />
salvo che non fosse diversamente previsto, le norme sul procedimento camerale<br />
previste dagli articoli 737-742 del codice di procedura civile.<br />
Scelta opportuna dato che la previsione introdotta con il D.Lgs. n. 5/2006 non<br />
appariva in grado di contemperare le esigenze di speditezza e concentrazione proprie<br />
del rito camerale con quelle di rispetto delle precise garanzie costituzionali espressamente<br />
descritte nell’art. 111.<br />
L’assenza di una specifica disciplina ed il richiamo alle norme sul procedimento<br />
camerale previste dagli artt. 737-742 del codice di procedura civile, ad una disciplina<br />
assai scarna poneva invero seri dubbi in ordine alla capacità di tale giudizio di rendere<br />
effettiva la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche sostanziali coinvolte. Le<br />
disposizioni del codice di rito richiamate nulla dicono infatti in ordine alle modalità di<br />
costituzione delle parti, alla possibilità di introdurre eccezioni non rilevabili d’ufficio,<br />
alla previsione di eventuali memorie con mezzi istruttori, alla loro assunzione.<br />
Incertezza accresciuta dalle questioni che venivano inevitabilmente a porsi in relazione<br />
al regime di revocabilità e modificabilità dei provvedimenti di cui all’art. 742 c.p.c.<br />
Un evidente vuoto di disciplina che in questo anno è stato colmato dalla prassi<br />
gurisprudenziale con effetti di manifesta incongruità, oltre che di incertezza nei rapporti<br />
giuridici solo che si pensi alla pluralità di riti che si sono venuti inevitabilmente a<br />
creare in tutti i tribunali italiani.<br />
Non può quindi che essere vista con favore la reintroduzione del rito ordinario<br />
con riferimento a questo tipo di azioni, tra cui le azioni revocatorie fallimentari, azioni<br />
che riguardano diritti dei terzi con efficacia di giudicato.<br />
5. — I rapporti tra gli organi del fallimento<br />
L’intervento correttivo evidenzia l’ulteriore ampliamento delle competenze del<br />
comitato dei creditori a scapito del ruolo di garanzia e delle competenze tecnico-giuri-