04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

632 Nardecchia<br />

D.Lgs. n. 169/2007, a trentamila euro.<br />

Ciò che rileva non è, dunque, l’entità del credito del ricorrente, ma l’ammontare<br />

dei debiti scaduti e non pagati che risultino agli atti della istruttoria.<br />

Il che presuppone dunque l’obbligo del tribunale di esperire l’istruttoria prefallimentare<br />

anche in presenza di un credito azionato inferiore alla soglia di trentamila<br />

euro, dato che la sussistenza della soglia di fallibilità deve essere valutata soltanto al<br />

termine dell’istruttoria.<br />

4. — Competenza del tribunale fallimentare<br />

Condivisibile appare la riproduzione del primo comma dell’art. 24 l. fall. e quindi<br />

l’attribuzione di una competenza generale al tribunale fallimentare, con l’eliminazione<br />

di alcune riserve che comparivano nel testo originario del r.d. n. 267/1942 quale, ad<br />

esempio, quella relativa alle azioni reali immobiliari.<br />

Con il D.L.gs. n. 169/2007 è stato invece abrogato il secondo comma dell’art. 24<br />

l.fall che prevedeva che a tutte le controversie derivanti dal fallimento dovessero applicarsi,<br />

salvo che non fosse diversamente previsto, le norme sul procedimento camerale<br />

previste dagli articoli 737-742 del codice di procedura civile.<br />

Scelta opportuna dato che la previsione introdotta con il D.Lgs. n. 5/2006 non<br />

appariva in grado di contemperare le esigenze di speditezza e concentrazione proprie<br />

del rito camerale con quelle di rispetto delle precise garanzie costituzionali espressamente<br />

descritte nell’art. 111.<br />

L’assenza di una specifica disciplina ed il richiamo alle norme sul procedimento<br />

camerale previste dagli artt. 737-742 del codice di procedura civile, ad una disciplina<br />

assai scarna poneva invero seri dubbi in ordine alla capacità di tale giudizio di rendere<br />

effettiva la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche sostanziali coinvolte. Le<br />

disposizioni del codice di rito richiamate nulla dicono infatti in ordine alle modalità di<br />

costituzione delle parti, alla possibilità di introdurre eccezioni non rilevabili d’ufficio,<br />

alla previsione di eventuali memorie con mezzi istruttori, alla loro assunzione.<br />

Incertezza accresciuta dalle questioni che venivano inevitabilmente a porsi in relazione<br />

al regime di revocabilità e modificabilità dei provvedimenti di cui all’art. 742 c.p.c.<br />

Un evidente vuoto di disciplina che in questo anno è stato colmato dalla prassi<br />

gurisprudenziale con effetti di manifesta incongruità, oltre che di incertezza nei rapporti<br />

giuridici solo che si pensi alla pluralità di riti che si sono venuti inevitabilmente a<br />

creare in tutti i tribunali italiani.<br />

Non può quindi che essere vista con favore la reintroduzione del rito ordinario<br />

con riferimento a questo tipo di azioni, tra cui le azioni revocatorie fallimentari, azioni<br />

che riguardano diritti dei terzi con efficacia di giudicato.<br />

5. — I rapporti tra gli organi del fallimento<br />

L’intervento correttivo evidenzia l’ulteriore ampliamento delle competenze del<br />

comitato dei creditori a scapito del ruolo di garanzia e delle competenze tecnico-giuri-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!