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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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630 Nardecchia<br />

Tanto che, a poco più di un anno dall’entrata in vigore, la riforma “organica” ha<br />

subito un intervento correttivo attuato con il ricordato D.Lgs. n. 169/2007.<br />

Il decreto correttivo ha riguardato, in misura più o meno significativa, tutte le<br />

parti della legge fallimentare, tanto che può parlarsi di una vera e propria riforma della<br />

riforma.<br />

L’intervento correttivo sembra rispondere a due obiettivi di fondo: l’uno esplicitato<br />

nella relazione di accompagnamento, volto a superare le “diverse criticità e problematicità”<br />

emerse nel primo anno di applicazione del D.Lgs. n. 5/2006, l’altro ad eliminare<br />

i più vistosi problemi di coordinamento causati dall’innesto delle nuove norme<br />

nel corpo del vecchio r.d. 267/1942, rafforzando, nel contempo, le tendenze “privatistiche”<br />

poste a fondamento dell’intervento riformatore.<br />

2. — Le imprese soggette al fallimento<br />

Al primo filone appartiene la riforma dell’art. 1 l. fall. che, anche sulla scorta dei<br />

dati giurisprudenziali sul primo anno di applicazione della riforma, che hanno evidenziato<br />

un vero e proprio crollo delle dichiarazioni di fallimento, ha ridefinito l’area della<br />

fallibilità riducendo gli eccessi deflattivi causati dal D.Lgs. n. 5/2006.<br />

Il legislatore ha quindi abrogato l’esenzione a favore del piccolo imprenditore ed<br />

ha introdotto un terzo parametro quello dell’indebitamento, fissato in un “ammontare<br />

di debiti scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.<br />

Viene finalmente espunta dalla legge fallimentare la nozione di piccolo imprenditore<br />

e viene affermato il principio secondo cui sono assoggettabili a fallimento tutti gli<br />

imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori agricoli, salvo che<br />

siano in possesso congiuntamente di tre requisiti:<br />

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento<br />

o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di<br />

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;<br />

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data<br />

di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,<br />

ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;<br />

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.<br />

Il debitore può evitare il fallimento qualora possegga tutti i requisiti indicati dall’art.<br />

1 l.fall, con la conseguenza che egli fallisce anche se non rientra in uno soltanto<br />

dei suddetti parametri e, quindi, ad esempio, in presenza di una esposizione debitoria<br />

superiore ad euro cinquecentomila.<br />

Il requisito sub a) ha subito una opportuna precisazione sia con il riferimento<br />

all’attivo patrimoniale piuttosto che al capitale investito, (termine quest’ultimo di dubbia<br />

individuazione che aveva suscitato divergenti interpretazioni giurisprudenziali) sia<br />

con la fissazione di un termine triennale di riferimento.<br />

A tali interventi di natura sostanziale se ne accompagna uno di natura processuale<br />

con il quale viene chiarito che spetta al debitore l’onere probatorio di dimostrare il<br />

possesso dei requisiti di non fallibilità.

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