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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 627<br />

tributivo e dal correlativo aumento delle disponibilità finanziarie per le classi inferiori.<br />

O ancora ipotizzarsi un sistematico ricorso ai rimedi dell’opposizione di cui al<br />

novellato art. 180 L.F.<br />

Ma un argomento che, a parere di chi scrive, depone incisivamente per la non<br />

riducibilità concordataria del debito previdenziale si ravvisa nella considerazione<br />

che, per consentire il sacrificio parziale di un altro credito pubblicistico, quello<br />

fiscale, parimenti munito di privilegio generale, si è posta la necessità di una norma<br />

speciale - l’art. 182 ter - che ne sancisse specificamente l’ammissibilità e la disciplina.<br />

Se il legislatore avesse inteso ammettere tout court alla riduzione concordataria<br />

anche i crediti privilegiati generali, non vi sarebbe stata necessità di siffatta norma,<br />

rientrando anche i crediti erariali nella previsione riservata a tale più ampia categoria<br />

che ontologicamente li ricomprende.<br />

Un altro spunto che depone per l’inammissibilità della riduzione concordataria<br />

relativamente ai crediti dell’istituto previdenziale è, come già rilevato, la constatazione<br />

che, salvo violare il disposto dell’art. 160 secondo comma (“il trattamento stabilito<br />

per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di<br />

prelazione”) la proposta falcidia del credito privilegiato non potrebbe che afferire ad<br />

un concordato che, nulla potendo, per definizione, destinare agli altri crediti di grado<br />

inferiore, ben difficilmente sarebbe approvato dal ceto creditorio con le maggioranze<br />

richieste dalla legge.<br />

L’unica ipotesi teoricamente praticabile sarebbe dunque quella, del tutto residuale<br />

ed accademica, di un’impresa che abbia unicamente debiti di natura previdenziale e<br />

che, proprio per tale ragione, ben difficilmente conseguirebbe dall’Istituto un (determinante)<br />

assenso sulla proposta di pagamento ridotto.<br />

Ulteriori irrazionalità si porrebbero in essere in ipotesi di società di persone, nelle<br />

quali l’Istituto che avesse abdicato o fosse stato costretto ad abdicare parzialmente al<br />

proprio credito si troverebbe, con il conseguito pagamento della percentuale concordataria,<br />

ad aver liberato, per effetto dell’art. 184 L.F. (rimasto invariato), anche i soci illimitatamente<br />

responsabili, con grave pregiudizio delle proprie future possibilità recuperatorie<br />

(ciò, sempre che nelle condizioni del concordato non si sia invece incluso un<br />

espresso patto contrario).<br />

Si tenga conto, per altro verso, delle contraddizioni e discrasie che un’interpretazione<br />

estensiva indurrebbe, in considerazione del ruolo di gestore del Fondo di<br />

Garanzia rivestito dall’Ente e per il quale sono, a domanda, anticipati ai lavoratori -<br />

e per l’intero - il TFR e le ultime mensilità di retribuzione non riscosse ai sensi dell’art.<br />

2 L. 297/82: l’INPS si potrebbe trovare nel paradosso di subire passivamente<br />

ed inconsapevolmente la decurtazione del recupero del proprio relativo credito in<br />

surroga nei confronti della procedura concorsuale, per via di un assenso formalizzato<br />

da terzi.<br />

In conclusione, sembra da escludersi la praticabilità, anche con riferimento ai crediti<br />

previdenziali ed in difetto di una norma speciale ad essi relativa (che integri ed<br />

eventualmente si sovrapponga alla disciplina che attualmente seguita a regolamentare<br />

la riduzione delle sole sanzioni nelle procedure concorsuali) della nuova ipotesi di

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