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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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626 Mogavero<br />

zione dei crediti privilegiati all’ipotesi di “incapienza” ed in relazione ad una documentata<br />

prognosi di soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in<br />

ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto<br />

riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di<br />

prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista allegata alla proposta<br />

di concordato.<br />

In altre parole, l’Istituto creditore conseguirebbe comunque - e prima, a tutto<br />

vantaggio dell’economicità e celerità dell’azione amministrativa - ciò che verosimilmente<br />

e comunque gli perverrebbe all’esito della defatigante fase liquidatoria fallimentare.<br />

Ma, considerato che al controllo del Tribunale sulla procedura il legislatore della<br />

riforma ha assegnato una funzione ormai per lo più “notarile”, ne consegue che l’espressione<br />

del giudizio di competenza dell’Ente, in caso di proposta di pagamento parziale<br />

(con conseguente diritto/dovere di voto per la parte di credito di cui non è previsto<br />

il pagamento integrale) presupporrebbe impervi approfondimenti e verifiche, anche<br />

di natura tecnico-valutativa complessa (tutte le attività patrimoniali mobiliari, anche di<br />

varia tipologia, es. creditoria, finanziaria, di partecipazione societaria, attrezzature<br />

aziendali etc, i cespiti immobiliari).<br />

Tali valutazioni, pur afferenti alla materiale riscossione del credito, risolvendosi<br />

di fatto in una rinuncia sostanziale a parte di esso, in violazione del principio di<br />

indisponibilità del credito previdenziale, si ha difficoltà di ritenere potrebbero esperirsi,<br />

sia sotto il profilo tecnico che sotto quello del merito, per il mero tramite del<br />

personale degli uffici interni deputati al recupero dei crediti od anche dei Dirigenti<br />

sovraordinati.<br />

In proposito, si osserva, oltre al resto, che, stante l’attuale sistema di riscossione<br />

dei crediti dell’Istituto a mezzo concessionari, gli uffici amministrativi e legali sconoscono<br />

di fatto, dopo la fase di iscrizione a ruolo, lo stato dei crediti in sofferenza e le<br />

relative chances di recupero.<br />

L’espressione di formale gradimento o di dissenso in ordine ad una proposta di<br />

concordato che prevedesse il pagamento solo parziale dei crediti privilegiati, a fronte,<br />

peraltro, del sistema di automaticità della copertura contributiva per il quale<br />

l’INPS è comunque tenuto all’integrale accredito della contribuzione pur non riscossa<br />

a favore dei lavoratori, implicherebbe accurate analisi prognostiche, anche in relazione<br />

all’affidabilità finanziaria del proponente, controlli di congruità degli elaborati<br />

estimativi acquisiti alla procedura (la relazione dell’esperto nominato dall’imprenditore<br />

sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano), e l’assunzione di<br />

rilevanti responsabilità decisionali che dovrebbero necessariamente essere governate<br />

da atti di indirizzo dell’Istituto, per il vero restio, sino ad oggi, a qualunque valutazione<br />

discrezionale in ordine ad ipotesi di riduzione anche dei soli propri crediti sanzionatori.<br />

Sempre che non si voglia, invece, dare per scontato un voto negativo alla proposta<br />

parzialmente confiscatoria (limitatamente alla parte di credito sacrificata e<br />

postergata al trattamento riservato ai crediti chirografari); voto che sarebbe, peraltro,<br />

potenzialmente e comunque neutralizzato dal voto presuntivamente favorevole<br />

dei creditori concorrenti, per definizione beneficiati dalla riduzione del debito con-

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