INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 625<br />
dipendenti.<br />
Quanto al concordato preventivo, avendo la legge 14 maggio 2005, n. 80 (di<br />
conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35), come già rilevato, modificato l’originario<br />
comma 1 dell’art. 160 L.F. stabilendo che possa essere ammesso a tale procedura<br />
"l’imprenditore che si trova in stato di crisi", stante la precisazione contenuta nel<br />
comma 2 del citato articolo 160 (introdotto dall’art. 36 del D.L. 273/2005 conv. in L.<br />
5172006) secondo cui per "stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza",<br />
l’Ente previdenziale ha ritenuto (circolare n. 53 del 7 marzo 2007) “che la situazione<br />
giuridica dell’imprenditore cui si riferisce la riforma non escluda la garanzia del<br />
Fondo perché (anche) lo stato di crisi sottende un dissesto economico generale ed<br />
irreversibile al pari dello stato di insolvenza cui fanno riferimento sia la L. 297/82<br />
sia il D.lgs. 80/92”.<br />
6. — Sussumibilità dei crediti previdenziali nella previsione normativa di cui<br />
all’art. 12 D. Lgs 169/2007: approccio problematico e tendenziale esclusione<br />
Gli operatori si sono, con comprensibile ed avveduta solerzia, chiesti se nell’ipotesi<br />
di previsione di soddisfazione parziale in sede concordataria sia possibile ricomprendere<br />
i crediti contributivi. È infatti di comune riscontro come, ove vi sia una condizione<br />
di affanno e sofferenza dell’impresa, i primi tagli nell’ordinario assolvimento<br />
delle obbligazioni sociali si destinino alla spesa contributiva. Ciò che emerge quasi<br />
sistematicamente nei casi di crisi aziendale è, oltre alla fuga dal lavoro dipendente alla<br />
ricerca di forme di lavoro precarizzato dal minor costo previdenziale, altresì una sorta<br />
di cronicizzazione dell’insolvenza contributiva, in passato, peraltro, incoraggiata dal<br />
frequente ricorso del legislatore ai c.d. condoni ed alle relative misure di “sollievo”<br />
finanziario.<br />
L’elevata incidenza del costo previdenziale nei bilanci delle imprese e nelle prognosi<br />
concordatarie e il cospicuo aggravio del debito contributivo in ragione del carico<br />
sanzionatorio hanno presto indotto ad una audace ipotesi di lettura del novellato art.<br />
160 L.F., allargato sino a ricomprendere nella previsione di soddisfazione parziale<br />
anche i debiti nei confronti degli enti previdenziali.<br />
La questione è, come si è già rilevato, in stretta correlazione, ma, per certi profili,<br />
lo travalica, con il tema dell’ammissibilità di decurtazione concordataria dei crediti<br />
muniti di privilegio generale, la cui ipotetica soluzione positiva condizionerebbe ma<br />
non esaurirebbe la questione specifica.<br />
La nuova possibilità normativa di riduzione dei crediti privilegiati, pur teoricamente<br />
apprezzabile nell’ottica di un allargamento delle possibilità di fruizione dell’istituto<br />
concordatario e delle sue virtuali e spesso illusorie finalità di conservazione<br />
dell’impresa, appare infatti difficilmente conciliabile con la posizione dell’Ente<br />
Previdenziale, titolare e tutore, istituzionalmente, di interessi pubblicistici indisponibili<br />
e non di diritti creditori liberamente negoziabili in un assetto privatistico di<br />
rapporti.<br />
È pur vero che la norma novellata dell’art. 160 delimita la possibilità di ridu-