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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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624 Mogavero<br />

come segue:<br />

Mancato o tardivo versamento (art. 116, comma 8, lett. a, L. n. 388/2000) -<br />

TUR<br />

Evasione (art. 116, comma 8, lett. b, L. n. 388/2000) - TUR aumentato di due<br />

punti<br />

Le sanzioni così calcolate si cristallizzano alla data in cui l’Autorità Giudiziaria<br />

dichiara aperta la procedura concorsuale. Per il periodo di svolgimento della procedura<br />

stessa sono dovuti soltanto gli interessi legali sui crediti privilegiati,ai sensi dell’art.55<br />

della legge fallimentare, indipendentemente dalla qualificazione dell’omissione contributiva.<br />

In nessun caso, comunque, la riduzione può scendere al di sotto dell’interesse<br />

legale e quindi, qualora per effetto della diminuzione del TUR, il tasso applicabile nel<br />

caso concreto fosse complessivamente inferiore all’interesse legale, dovrà essere applicato<br />

quest’ultimo.<br />

Siffatta disciplina ha quindi da tempo assegnato alle procedure concorsuali un<br />

trattamento di favore con riguardo ai debiti previdenziali, sia pur limitatamente agli<br />

accessori e con esclusione del capitale contributivo.<br />

Per i crediti inerenti il settore agricolo il Decreto Interministeriale 21 aprile<br />

2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 4, commi 21 e 22, della<br />

legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha adottato una specifica<br />

disciplina per la riduzione delle sanzioni civili e la rateizzazione dei debiti contributivi.<br />

I crediti contributivi di cui all’art. 2753 C.C. (crediti per contributi dovuti ad<br />

istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono<br />

forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) nonché<br />

quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed alle ultime mensilità di retribuzione<br />

ex art. 2751 bis, che l’INPS vanta nei confronti della procedura, in surroga dei<br />

diritti dei lavoratori cui, tramite il Fondo di Garanzia, ha assicurato il relativo importo,<br />

sono inoltre, ai sensi dell’art. 2776 C.C., collocati sussidiariamente in caso di<br />

infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto<br />

ai crediti chirografari.<br />

Per quanto ovvio, si rammenta infatti, in proposito, che le pretese creditorie<br />

dell’INPS possono attenere, oltre che a crediti contributivi, altresì a crediti in surroga,<br />

per effetto delle anticipazioni erogate a mezzo del Fondo di garanzia a ex-dipendenti di<br />

aziende sottoposte a procedure concorsuali; le procedure che danno titolo all’intervento<br />

del Fondo ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di garanzia<br />

per il trattamento di fine rapporto e del decreto legislativo 27 gennaio 1992 (ultime<br />

retribuzioni), sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta<br />

amministrativa (art. 2 L. 297/82) e l’amministrazione straordinaria (art. 102 D.lgs.<br />

270/99). Sembra volontario il disallineamento, dalla normativa riformata, della prassi<br />

amministrativa che giustificatamente esclude (rectius, non prevede) l’operatività dei<br />

meccanismi di garanzia del Fondo nella nuova ipotesi tipizzata di accordi di ristrutturazione<br />

del debito, verosimilmente ad evitare che con troppo agio le imprese possano<br />

far ricadere sull’ente pubblico, per il tramite di siffatti accordi, il proprio debito verso i

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