INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 623<br />
te al 50% del loro ammontare, relativi a crediti ed a quelli indicati nel precedente articolo”.<br />
Il restante 50 per cento del credito per accessori non gode di alcun privilegio e<br />
trova collocazione chirografaria.<br />
L’ordine di collocazione dei crediti è stabilito dall’art. 2778 C.C. (2).<br />
Il legislatore ha da tempo approntato uno specifico sistema per consentire alle<br />
procedure concorsuali un trattamento agevolativo relativamente ai debiti previdenziali<br />
che, non di rado, ne costituiscono la maggior quota di passivo.<br />
L’articolo 116, comma 16, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388<br />
(legge finanziaria 2001), rinvia infatti, per le procedure concorsuali, a quanto disposto<br />
dall’articolo 1, commi 220 e 221, della legge n. 662/1996, in materia di riduzione delle<br />
sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti<br />
impositori.<br />
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili<br />
previste dal comma 8 dell’art. 116 possono essere ridotte, in ciò sostituendosi alle sanzioni<br />
ordinarie, ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione<br />
che siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri stabiliti<br />
dai Consigli di Amministrazione degli Enti.<br />
Come riferito nella circolare INPS n.88 del 9 maggio 2002, il Consiglio di<br />
Amministrazione dell’INPS con deliberazione n.1 dell’8.1.2002, nel determinare la<br />
misura della riduzione, ha tenuto conto congiuntamente dei criteri contenuti nella circolare<br />
del Ministero del Lavoro n.68/89 cui si è, a suo tempo, uniformato il Comitato<br />
Esecutivo con la delibera n.75 del 17 gennaio 1991, nonché della delibera consiliare<br />
n.197 del 18 febbraio 1997 ed ha stabilito che attualmente debba essere preso in considerazione<br />
il tasso ufficiale di riferimento (TUR) fissato dalla Banca d’Italia mentre<br />
antecedentemente la riduzione era commisurata al "prime-rate", cui il D.Lgv.<br />
24.06.1998 n.213 ha sostituito il TUR.<br />
Quanto alle modalità, l’organo deliberativo dell’INPS ha ritenuto di non effettuare<br />
alcuna distinzione tra le diverse procedure concorsuali e di disciplinare la riduzione<br />
(2) Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o<br />
speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue: i crediti per contributi<br />
ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di<br />
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753; i<br />
crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita<br />
separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili; (i crediti degli istituti esercenti il credito<br />
agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766); i crediti per prestazioni e spese di conservazione<br />
e miglioramento di beni mobili, indicati dall'art. 2756; i crediti per le mercedi dovute ai<br />
lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757; i crediti per<br />
sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione,<br />
nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti<br />
vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine,<br />
gli altri crediti indicati dallo stesso articolo; i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art.<br />
2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte<br />
sul reddito, indicati dall'art. 2759: i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela<br />
previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta<br />
per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1<br />
del presente articolo etc.