INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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622 Mogavero<br />
nell’art. 160 con l’addizione del secondo comma per effetto dell’art. 12 D.Lgs<br />
169/2007, si accompagna ad una disposizione “limitativa”: “il trattamento stabilito<br />
per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di<br />
prelazione”.<br />
Ciò si traduce, negli effetti pratici, in una restrizione sostanziale della concreta<br />
fattibilità della proposta, che non potrebbe mai destinare provviste a copertura, pur<br />
parziale, di un credito di grado inferiore, se non avendo previamente assicurato il pagamento<br />
integrale dei crediti di grado potiore.<br />
L’ipotesi accademica si circoscriverebbe quindi ad una proposta di concordato<br />
che preveda il solo pagamento parziale dei crediti privilegiati e che nulla destini, ad<br />
esempio, ai chirografari, in ciò incorrendo in difficoltà impervie nel conseguimento<br />
delle maggioranze.<br />
In ogni caso, allo stato, il tema dell’estendibilità del pagamento parziale ai crediti<br />
muniti di privilegio generale (che cade sulla totalità dei beni del debitore), pur sempre<br />
nel limite dell’incapienza, appare ancora, stante l’ambiguità oggettiva del dato letterale<br />
e le contraddizioni che genera il tentativo di interpretarlo alla luce dei lavori parlamentari,<br />
dibattuto e si presta a notevoli perplessità.<br />
Si pensi, favorevolmente opinando, alla difficoltà di previa stima del valore di<br />
mercato dell’intero compendio attivo dell’azienda, comprensivo di beni o universalità<br />
di beni (es, crediti da recuperare, titoli azionari etc) da ritenersi oggetto del privilegio<br />
generale e il cui “valore di mercato” sia di opinabile e variabile valutabilità<br />
preventiva.<br />
La soluzione del dubbio esegetico esplica comunque riflessi di rilievo sul tema<br />
dei crediti previdenziali: ove si escludesse infatti l’applicabilità della falcidia concordataria<br />
ai crediti muniti di privilegio generale il problema avrebbe già una chiara soluzione<br />
negativa; ove invece si propendesse per l’estensione dell’ipotesi di pagamento<br />
parziale anche a siffatti crediti, sarebbe da porsi l’ulteriore problema dell’applicabilità<br />
della falcidia concordataria ai crediti contributivi.<br />
5. — I crediti contributivi e la riducibilità delle sanzioni civili nelle procedure<br />
concorsuali<br />
Com’è noto, ai sensi dell’art. 2753 C.C., i crediti derivanti dal mancato versamento<br />
dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi,<br />
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia<br />
ed i superstiti hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro, che l’art. 2778<br />
C.C. colloca al grado primo.<br />
Ai sensi dell’art. 2754 CC, hanno altresì privilegio generale sui mobili del datore<br />
di lavoro, collocato al grado ottavo, i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per<br />
forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente<br />
articolo (malattia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, maternità, cassa integrazione<br />
guadagni, cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati,<br />
fondo integrazione per le assicurazioni sociali, fondo di solidarietà civile, cassa unica<br />
per gli assegni familiari ed altre, gestite dall’INPS), nonché gli accessori, limitatamen-