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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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622 Mogavero<br />

nell’art. 160 con l’addizione del secondo comma per effetto dell’art. 12 D.Lgs<br />

169/2007, si accompagna ad una disposizione “limitativa”: “il trattamento stabilito<br />

per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di<br />

prelazione”.<br />

Ciò si traduce, negli effetti pratici, in una restrizione sostanziale della concreta<br />

fattibilità della proposta, che non potrebbe mai destinare provviste a copertura, pur<br />

parziale, di un credito di grado inferiore, se non avendo previamente assicurato il pagamento<br />

integrale dei crediti di grado potiore.<br />

L’ipotesi accademica si circoscriverebbe quindi ad una proposta di concordato<br />

che preveda il solo pagamento parziale dei crediti privilegiati e che nulla destini, ad<br />

esempio, ai chirografari, in ciò incorrendo in difficoltà impervie nel conseguimento<br />

delle maggioranze.<br />

In ogni caso, allo stato, il tema dell’estendibilità del pagamento parziale ai crediti<br />

muniti di privilegio generale (che cade sulla totalità dei beni del debitore), pur sempre<br />

nel limite dell’incapienza, appare ancora, stante l’ambiguità oggettiva del dato letterale<br />

e le contraddizioni che genera il tentativo di interpretarlo alla luce dei lavori parlamentari,<br />

dibattuto e si presta a notevoli perplessità.<br />

Si pensi, favorevolmente opinando, alla difficoltà di previa stima del valore di<br />

mercato dell’intero compendio attivo dell’azienda, comprensivo di beni o universalità<br />

di beni (es, crediti da recuperare, titoli azionari etc) da ritenersi oggetto del privilegio<br />

generale e il cui “valore di mercato” sia di opinabile e variabile valutabilità<br />

preventiva.<br />

La soluzione del dubbio esegetico esplica comunque riflessi di rilievo sul tema<br />

dei crediti previdenziali: ove si escludesse infatti l’applicabilità della falcidia concordataria<br />

ai crediti muniti di privilegio generale il problema avrebbe già una chiara soluzione<br />

negativa; ove invece si propendesse per l’estensione dell’ipotesi di pagamento<br />

parziale anche a siffatti crediti, sarebbe da porsi l’ulteriore problema dell’applicabilità<br />

della falcidia concordataria ai crediti contributivi.<br />

5. — I crediti contributivi e la riducibilità delle sanzioni civili nelle procedure<br />

concorsuali<br />

Com’è noto, ai sensi dell’art. 2753 C.C., i crediti derivanti dal mancato versamento<br />

dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi,<br />

che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia<br />

ed i superstiti hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro, che l’art. 2778<br />

C.C. colloca al grado primo.<br />

Ai sensi dell’art. 2754 CC, hanno altresì privilegio generale sui mobili del datore<br />

di lavoro, collocato al grado ottavo, i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per<br />

forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente<br />

articolo (malattia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, maternità, cassa integrazione<br />

guadagni, cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati,<br />

fondo integrazione per le assicurazioni sociali, fondo di solidarietà civile, cassa unica<br />

per gli assegni familiari ed altre, gestite dall’INPS), nonché gli accessori, limitatamen-

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