INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 621<br />
ciò confermandosi che la proposta concordataria era destinata al solo ceto chirografario.<br />
Dall’1 gennaio 2008 potrebbe dunque ufficialmente proporsi un concordato preventivo<br />
che eroda in parte anche i crediti privilegiati, nell’obiettivo di un accordo tra<br />
debitore e creditori che eviti il fallimento ed i relativi aggravi di spesa e tempo attraverso<br />
un pagamento “a saldo e stralcio”, con trattamento differenziato dei creditori<br />
secondo “classi” e valorizzazione del contenuto contrattualistico della procedura, cui<br />
viene gradualmente meno la connotazione pubblicistica.<br />
Si discute se i crediti parzialmente “riducibili” siano i soli crediti muniti di privilegio<br />
speciale ovvero anche quelli dotati di privilegio generale.<br />
Secondo i primi commentatori ed ancorchè dalla relazione al decreto legislativo<br />
paia invero dedursi con chiarezza il contrario (1), dalle previsioni di cui al novellato<br />
art. 160 L.F. sarebbero comunque da escludersi i crediti muniti di privilegio generale,<br />
gravante ex art. 2746 C.C. sull’intero patrimonio mobiliare del debitore, a differenza<br />
del privilegio speciale e degli stessi diritti reali di garanzia che, come noto, si riferiscono<br />
a specifici beni di titolarità del debitore.<br />
Ciò, in quanto l’esegesi anche letterale della norma espressamente evoca “crediti<br />
muniti di privilegio, pegno o ipoteca” in correlazione alla previsione di “ricavato, in<br />
caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato (valutato con relazione giurata<br />
di un professionista abilitato) attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa<br />
di prelazione”.<br />
Sembrerebbe dunque, atteso il rinvio specifico ai “beni o diritti” su cui sussiste<br />
la prelazione, farsi esclusivo riferimento ai crediti muniti di privilegio speciale,<br />
che cadono su beni mobili o diritti determinati.<br />
È pur vero che, come rilevato da altra dottrina, la sostituzione nell’ambito dell’art.<br />
124 L.F. (concordato fallimentare), ripresa simmetricamente nel riformulato<br />
comma secondo dell’art. 160 (concordato preventivo), della locuzione originaria<br />
“creditori muniti di prelazione” con la più estesa locuzione “creditori muniti di privilegio,<br />
pegno o ipoteca”, coerente con la sostituzione dell’espressione “ricavato<br />
dalla vendita” con la più generale “ricavato dalla liquidazione”, o ancora l’avvicendamento<br />
dei termini “cespite o credito oggetto della garanzia” con “beni o diritti<br />
sui quali sussiste la causa di prelazione” legittimerebbe chi vi intravede la possibilità<br />
di soddisfacimento non integrale anche dei creditori muniti di privilegio generale.<br />
Ma anche siffatti riferimenti testuali, dai quali pare, per il vero e comunque,<br />
prevalente ed immediato, anche intuitivamente, il rinvio a beni o diritti determinati e<br />
specifici e non alla generalità del patrimonio del debitore, cedono ad un ulteriore<br />
argomento.<br />
La previsione di possibile falcidia concordataria dei crediti privilegiati, introdotta<br />
(1) Art.12: “In accoglimento dell’osservazione della Camera, si precisa, analogamente a quanto<br />
già previsto per il concordato fallimentare, che il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in<br />
percentuale non solo ai creditori muniti di un privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia<br />
incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito<br />
risulti incapiente”.