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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 621<br />

ciò confermandosi che la proposta concordataria era destinata al solo ceto chirografario.<br />

Dall’1 gennaio 2008 potrebbe dunque ufficialmente proporsi un concordato preventivo<br />

che eroda in parte anche i crediti privilegiati, nell’obiettivo di un accordo tra<br />

debitore e creditori che eviti il fallimento ed i relativi aggravi di spesa e tempo attraverso<br />

un pagamento “a saldo e stralcio”, con trattamento differenziato dei creditori<br />

secondo “classi” e valorizzazione del contenuto contrattualistico della procedura, cui<br />

viene gradualmente meno la connotazione pubblicistica.<br />

Si discute se i crediti parzialmente “riducibili” siano i soli crediti muniti di privilegio<br />

speciale ovvero anche quelli dotati di privilegio generale.<br />

Secondo i primi commentatori ed ancorchè dalla relazione al decreto legislativo<br />

paia invero dedursi con chiarezza il contrario (1), dalle previsioni di cui al novellato<br />

art. 160 L.F. sarebbero comunque da escludersi i crediti muniti di privilegio generale,<br />

gravante ex art. 2746 C.C. sull’intero patrimonio mobiliare del debitore, a differenza<br />

del privilegio speciale e degli stessi diritti reali di garanzia che, come noto, si riferiscono<br />

a specifici beni di titolarità del debitore.<br />

Ciò, in quanto l’esegesi anche letterale della norma espressamente evoca “crediti<br />

muniti di privilegio, pegno o ipoteca” in correlazione alla previsione di “ricavato, in<br />

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato (valutato con relazione giurata<br />

di un professionista abilitato) attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa<br />

di prelazione”.<br />

Sembrerebbe dunque, atteso il rinvio specifico ai “beni o diritti” su cui sussiste<br />

la prelazione, farsi esclusivo riferimento ai crediti muniti di privilegio speciale,<br />

che cadono su beni mobili o diritti determinati.<br />

È pur vero che, come rilevato da altra dottrina, la sostituzione nell’ambito dell’art.<br />

124 L.F. (concordato fallimentare), ripresa simmetricamente nel riformulato<br />

comma secondo dell’art. 160 (concordato preventivo), della locuzione originaria<br />

“creditori muniti di prelazione” con la più estesa locuzione “creditori muniti di privilegio,<br />

pegno o ipoteca”, coerente con la sostituzione dell’espressione “ricavato<br />

dalla vendita” con la più generale “ricavato dalla liquidazione”, o ancora l’avvicendamento<br />

dei termini “cespite o credito oggetto della garanzia” con “beni o diritti<br />

sui quali sussiste la causa di prelazione” legittimerebbe chi vi intravede la possibilità<br />

di soddisfacimento non integrale anche dei creditori muniti di privilegio generale.<br />

Ma anche siffatti riferimenti testuali, dai quali pare, per il vero e comunque,<br />

prevalente ed immediato, anche intuitivamente, il rinvio a beni o diritti determinati e<br />

specifici e non alla generalità del patrimonio del debitore, cedono ad un ulteriore<br />

argomento.<br />

La previsione di possibile falcidia concordataria dei crediti privilegiati, introdotta<br />

(1) Art.12: “In accoglimento dell’osservazione della Camera, si precisa, analogamente a quanto<br />

già previsto per il concordato fallimentare, che il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in<br />

percentuale non solo ai creditori muniti di un privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia<br />

incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito<br />

risulti incapiente”.

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