04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

620 Mogavero<br />

Ed infatti l’art. 12 (Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo<br />

1942, n. 267), comma 2, del D.Lgs 169/07 ha poi previsto che all’articolo 160 del<br />

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma sia inserito il seguente: "La<br />

proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non<br />

vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in<br />

misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,<br />

sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai<br />

beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di<br />

un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera<br />

d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine<br />

delle cause legittime di prelazione".<br />

La norma novellata sancisce dunque definitivamente, disciplinandone le<br />

condizioni, la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati.<br />

Coerentemente, ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 169/2007, modificativo dell’art. 177<br />

L. Fall., “ i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia<br />

contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non<br />

hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.<br />

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte<br />

alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai<br />

creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori<br />

muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo<br />

160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la<br />

parte residua del credito”.<br />

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia eventualmente<br />

contestata, non hanno quindi diritto al voto se non rinunciano al diritto di<br />

prelazione. La rinuncia può anche essere parziale, purché non inferiore alla terza parte<br />

dell’intero credito fra capitale e accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio,<br />

pegno o ipoteca rinuncino in tutto od in parte alla prelazione, per la parte del credito<br />

non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari.<br />

Con la rinuncia parziale viene dunque a realizzarsi una sorta di sdoppiamento del<br />

credito che legittima il voto solo per la parte di credito divenuta chirografaria, ma non<br />

per quella che conserva il privilegio. La rinuncia ha peraltro effetto ai soli fini del concordato<br />

e cessa, quindi, di avere efficacia se il concordato non dovesse avere luogo, se<br />

dovesse essere posteriormente annullato o risolto ovvero in caso di successiva dichiarazione<br />

di fallimento.<br />

I creditori privilegiati, che dovevano essere soddisfatti per l’intero secondo la<br />

disciplina previgente, possono dunque essere parzialmente sacrificati nella nuova previsione<br />

normativa.<br />

Nel regime anteriore, l’obbligo di pagamento integrale dei creditori privilegiati<br />

era, come noto, desunto interpretativamente dall’art. 177 L. Fall., il quale “sterilizzava”<br />

i creditori privilegiati, statuendone l’impossibilità di partecipare al voto<br />

sulla proposta concordataria (era privato del suffragio colui cui fosse comunque<br />

assicurato un pagamento integrale), salvo che non rinunciassero alla prelazione, con

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!