04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 619<br />

n.169) fissata al 1° gennaio 2008 e relativa disciplina applicabile alle procedure aperte<br />

da tale data.<br />

Quest’ultimo decreto prevede, tra il resto, l’ampliamento dei presupposti per la<br />

dichiarazione di ammissibilità della domanda di concordato, di cui si accentua ulteriormente<br />

la natura negoziale, la restituzione al Tribunale del potere di sindacare la fattibilità<br />

del piano, nonché, all’art. 12 comma 2 e con riferimento al concordato preventivo,<br />

la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati.<br />

4. — Il trattamento dei crediti privilegiati. La possibilità di falcidia concordataria<br />

La questione della riducibilità in sede concordataria dei crediti muniti di privilegio<br />

era stata, negli ultimi anni, variamente risolta dalla giurisprudenza. A fronte di chi<br />

aveva ritenuto, in via interpretativa, ammissibile il soddisfacimento parziale dei creditori<br />

privilegiati e quindi la creazione di classi di creditori privilegiati falcidiabili (es.<br />

Tribunale di Torino 20 dicembre 2006), sempre che la prelazione non potesse essere<br />

fatta concretamente valere sul ricavato dei beni vincolati e dunque nel caso di privilegio<br />

speciale incapiente ovvero per i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare nel<br />

caso di totale mancanza di adeguatezza patrimoniale del debitore, altri uffici giudiziari<br />

avevano escluso l’ammissibilità del pagamento parziale di queste categorie di creditori<br />

(Tribunale di Bologna, 26 ottobre 2006), fatta salva la loro volontaria rinuncia al privilegio<br />

(Tribunale Bari 7 novembre 2005 e Tribunale Sulmona 6 giugno 2005).<br />

Nella disciplina normativa innovata dal D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005 sembra<br />

in realtà fosse da escludersi l’ammissibilità della previsione di un pagamento parziale<br />

dei creditori privilegiati, confermandosi in dottrina la tesi, di gran lunga prevalente,<br />

che esclude tale possibilità perché ai creditori privilegiati la norma dell’art. 177 novellato<br />

(“I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata,<br />

non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia<br />

può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra<br />

capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino<br />

in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia<br />

sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato”)<br />

non concede di votare sulla proposta di concordato se non con la rinuncia al<br />

privilegio. E l’esclusione dal voto può giustificarsi soltanto in considerazione del fatto<br />

che il creditore privilegiato non ha interesse a votare perché gli viene comunque garantito<br />

il pagamento integrale.<br />

La dottrina auspicava che anche tale problema venisse affrontato e risolto dal<br />

legislatore nell’ambito dell’atteso decreto correttivo. Il dibattito parlamentare, ancora<br />

nel luglio 2007 (atti della Commissione Giustizia del 10 luglio), era ben lungi dall’approdo<br />

ad una soluzione; pur ponendo invalicabile il limite dell’offerta ai creditori privilegiati<br />

di un trattamento non deteriore rispetto a quello proposto per i crediti di grado<br />

inferiore, sembrava tuttavia orientato a risolvere la questione, aprendo all’ammissibilità<br />

della riduzione concordataria financo per i crediti assistiti da privilegio generale,<br />

nell’obiettivo di accrescere per gli investitori l’appetibilità di siffatta procedura concorsuale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!