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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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618 Mogavero<br />

ziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.<br />

L’iter prevede la presentazione della domanda e della relativa documentazione,<br />

contestualmente al deposito presso il tribunale, al competente concessionario del servizio<br />

nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio<br />

fiscale del debitore. Nei trenta giorni successivi, il concessionario provvederà a<br />

certificare al debitore l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso, mentre l’ufficio<br />

finanziario - dal canto suo - procederà alla liquidazione dei tributi risultanti dalle<br />

dichiarazioni presentate e alla notifica delle eventuali relative comunicazioni di irregolarità,<br />

certificando la complessiva entità del credito fiscale, comprensiva anche del<br />

quantum derivante da atti di accertamento non ancora definitivi o da ruoli vistati, ma<br />

non ancora consegnati al concessionario.<br />

L’adesione o il diniego alla proposta di concordato sono espressi su indicazione<br />

del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.<br />

Incassati in seguito gli importi e chiusa la procedura di concordato preventivo si determina<br />

la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi a oggetto i crediti<br />

oggetto di transazione.<br />

L’istituto della transazione fiscale, espressamente limitato ai tributi di competenza<br />

delle Agenzie fiscali, introduce un’ipotesi di approccio anche alla parte pubblica<br />

con una proposta solutoria dai connotati nettamente civilistici. Ipotesi che, come<br />

meglio si dirà infra, non appare estendibile al novero dei crediti contributivi.<br />

3. — I correttivi alla riforma: il D. Lgs 12.09.2007 n. 169. Regime intertemporale<br />

Il Decreto Legislativo del 12/09/2007 n. 169 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.<br />

241 del 16/10/2007 ed in vigore dal 01/01/2008) ha perfezionato ed apparentemente<br />

concluso il complesso percorso di revisione della disciplina fallimentare, introducendo<br />

correttivi alla normativa già riformata dal D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 (Gazzetta<br />

Ufficiale del 16 gennaio 2006, n. 12, S.O. n. 13).<br />

Sin dai primi mesi di applicazione delle nuove norme si era infatti affermata la<br />

necessità di apportare delle ulteriori modifiche alla disciplina della patologia dell’impresa,<br />

pur già profondamente revisionata dalla riforma del 2005-2006.<br />

Dottrina e giurisprudenza avevano sottolineato una pluralità di aspetti critici e<br />

problematici alla cui soluzione appare finalizzato l’intervento emendativo e razionalizzatore<br />

del legislatore, il cui risultato è, comunque, una disciplina sostanziale e processuale<br />

variata notevolmente per ben tre volte nell’arco di poco più di due anni e produttiva<br />

di non pochi affanni per operatori ed interpreti.<br />

La sequenza di norme avvicendatesi nella riscrittura della disciplina fallimentare,<br />

nel cui novero dovranno individuarsi quelle applicabili nella singola fattispecie con<br />

discrimine fissato dalla data di apertura della specifica procedura, è la seguente:<br />

- disciplina originaria (R.D.n.267/42) che trova applicazione per le procedure iniziate<br />

fino al 16 luglio 2006;<br />

- disciplina intermedia (D. Lgs. n. 5/2006) operante per le procedure aperte fra il<br />

16 luglio 2006 e il 1° gennaio 2008;<br />

- definitiva entrata in vigore del decreto correttivo (D.Lgs.12 settembre 2007,

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