INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 617<br />
eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno 10<br />
giorni prima dell’udienza depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali<br />
e di merito non rilevabili d’ufficio. Almeno 10 giorni prima dell’udienza il<br />
Commissario Giudiziale deposita il proprio motivato parere. Nel corso dell’udienza il<br />
Tribunale assume tutte le informazioni e le prove necessarie. Al termine, effettuate le<br />
opportune verifiche e constatata la sussistenza delle maggioranze, il Tribunale omologa<br />
con decreto motivato il concordato preventivo e provvede affinché questo venga<br />
comunicato all’impresa in crisi e al Commissario Giudiziale il quale dovrà darne notizia<br />
ai creditori. Infine, il decreto di omologazione viene pubblicato.<br />
Il concordato si atteggia, così, a strumento attraverso il quale può auspicabilmente<br />
perseguirsi, con un accordo negoziale che, sottoposto ad un vaglio giurisdizionale<br />
ormai per lo più formale, consegue effetti vincolanti per tutti i creditori, un obiettivo di<br />
superamento della crisi transitoria dell’impresa e, ove possibile, di suo risanamento o,<br />
quantomeno, di conservazione del suo valore complessivo e recupero della residua<br />
capacità produttiva anche in vista di un trasferimento a terzi.<br />
In tale assetto normativo è poi intervenuto il D.L.gs. 9.01.2006 n.5 ("Riforma<br />
organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5,<br />
della legge 14 maggio 2005, n. 80") che si è innestato anche sulla innovata disciplina<br />
del concordato preventivo, tentando di risolvere una pluralità di difficoltà applicative<br />
rilevate dalla dottrina.<br />
Per i profili che qui rilevano, giova evidenziare come l’art. 146 del decreto 5/06<br />
abbia reintrodotto, con l’inserimento dell’art. 182 ter, la previsione e la disciplina della<br />
transazione fiscale, già in precedenza disciplinata dall’articolo 3 del Dl n. 138/2002,<br />
abrogato dal 16 luglio 2006, per la rideterminazione e riduzione dei debiti tributari.<br />
Tale istituto, finalizzato all’obiettivo di una rapida riscossione del credito erariale,<br />
funzionale alla stessa fisiologica gestione finanziaria dello Stato, originariamente<br />
circoscritto al solo ambito del concordato preventivo (può essere proposto dal debitore<br />
"con il piano di cui all’articolo 160") ma in seguito esteso, dall’1 gennaio 2008, anche<br />
all’ambito degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis per effetto dell’art. 16<br />
D. Lgs 169/2007, viene ridisegnato con sottolineatura dell’esigenza di trasparenza dell’azione<br />
amministrativa e attenuazione della discrezionalità degli uffici nella concessione<br />
del beneficio.<br />
La possibilità di riduzione del debito fiscale è, nella stessa definizione normativa,<br />
espressamente limitata ai tributi amministrati dalle Agenzie fiscali, con relativi accessori,<br />
- con esclusione quindi dei crediti pubblici di diversa natura - limitatamente alla<br />
quota di debito chirografaria ed anche se gli stessi non hanno formato oggetto di iscrizione<br />
a ruolo, mentre restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione<br />
europea. La proposta può prevedere anche la dilazione di pagamento, anche, astrattamente,<br />
con tempi maggiori di quelli usualmente previsti (le sessanta rate di cui all’articolo<br />
19 del Dpr 602/73).<br />
Qualora il credito tributario sia assistito da privilegio, la percentuale ed i tempi<br />
del pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai<br />
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione<br />
giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali; nel caso in cui<br />
il credito tributario abbia natura chirografaria, il trattamento non può essere differen-