INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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616 Mogavero<br />
to in Legge 23 febbraio 2006, n. 51), ha introdotto nell’art. 160 legge fall. il seguente<br />
secondo comma: “Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo<br />
stato di insolvenza”.<br />
Lo sguardo che appariva mirato, nelle poco realistiche intenzioni originarie, a<br />
condizioni di disagio economico-finanziario dell’impresa che, pur determinando un<br />
rischio di insolvenza e dissesto, apparissero almeno prospetticamente risolvibili, si<br />
allarga a situazioni nelle quali l’imprenditore, pur mantenendo obiettivi liquidatori,<br />
voglia nei fatti evitare il fallimento e le relative conseguenze pregiudizievoli.<br />
Il concordato preventivo è previsto sia proposto sulla base di un piano, corredato<br />
da una relazione che ne attesti la fattibilità e certifichi l’attendibilità dei dati economici<br />
esposti, il quale può contemplare una serie di interventi tra cui la ristrutturazione dei<br />
debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione<br />
dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori,<br />
nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili<br />
in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito ovvero l’attribuzione<br />
delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore.<br />
Non sono più pretesi quei requisiti di meritevolezza (la regolare tenuta della contabilità,<br />
l’illibatezza penale con riguardo a reati per bancarotta o contro il patrimonio,<br />
la fede pubblica, l’economia pubblica etc) che avevano storicamente caratterizzato il<br />
concordato come una via d’uscita alle tensioni finanziarie, non irreversibili, dell’imprenditore<br />
"onesto ma sfortunato".<br />
La novità più significativa del concordato preventivo riformato è rappresentata<br />
dalla maggior flessibilità dell’istituto, non più condizionato alla rigida percentuale del<br />
40 per cento di previsione di soddisfacimento dei creditori chirografari (concordato<br />
remissorio o con garanzia) o di pagamento nella stessa misura attraverso la cessione di<br />
tutti i beni (concordato con cessio bonorum) e di pagamento integrale del ceto privilegiato;<br />
l’obiettivo è attuabile sulla base di un piano sul cui contenuto e sulle cui modalità<br />
e strategie finanziarie il legislatore non pone più vincoli o limiti, essendo stato<br />
rimosso ogni riferimento alle suddette due tipologie classiche di concordato con garanzia<br />
o con cessione dei beni.<br />
L’attuale assetto normativo prevede (art. 160 punto c) la possibilità di dividere i<br />
creditori in classi omogenee, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici<br />
comuni, con abbandono delle rigidità del previgente principio della par condicio creditorum<br />
e possibilità di attribuire alle classi stesse un trattamento differenziato.<br />
Cambiano altresì i meccanismi di votazione sulla proposta di concordato: in<br />
applicazione del principio del cram down, già operante nel diritto statunitense e tedesco,<br />
se il debitore ha suddiviso i creditori in classi, il concordato risulterà approvato se<br />
avrà ottenuto la maggioranza dei crediti ammessi al voto all’interno di ciascuna classe<br />
e se la maggioranza delle classi abbia accettato la proposta.<br />
Si modifica anche la fase di omologa del concordato che, antecedentemente configurata<br />
come una vera e propria causa nella quale era ascritto al Tribunale, che si pronunziava<br />
con sentenza, un giudizio, oltre che formale, anche di merito sulla convenienza<br />
del concordato per i creditori, si svolge ora con rito camerale. Il Tribunale, una volta<br />
accertato il raggiungimento delle maggioranze richieste in sede di votazione dei creditori,<br />
fissa un’udienza in camera di consiglio. L’impresa, il Commissario Giudiziale, gli