INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 615<br />
Ha altresì introdotto una nuova ipotesi di approccio alla crisi dell’impresa, normando<br />
ed istituzionalizzando, con l’introduzione dell’art. 182-bis, gli “accordi di<br />
ristrutturazione dei debiti”, patti con i quali si regolava già antecedentemente in via<br />
stragiudiziale la “sistemazione” dei debiti dell’impresa e cui è ora attribuita una valenza<br />
giuridica tipica nonché il “piano di risanamento” (“il piano che appaia idoneo a<br />
consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il<br />
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un<br />
professionista iscritto nei revisori contabili”, previsto, sia pur con disposizione indiretta,<br />
dall’art. 67 L.F. terzo comma lettera d ed esente da revocatoria).<br />
L’art. 160, come sostituito dal D.L. 35/2005 convertito in legge, con modificazioni,<br />
dalla legge n. 80/2005, ha previsto le condizioni per l’ammissione alla procedura di<br />
concordato preventivo, disponendo che, con finalità di prevenzione del fallimento,<br />
“L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato<br />
preventivo sulla base di un piano che può prevedere:<br />
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi<br />
forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi<br />
compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni,<br />
quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e<br />
titoli di debito;<br />
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato<br />
ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da<br />
questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano<br />
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;<br />
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi<br />
economici omogenei;<br />
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.<br />
Già tale norma mostra chiaramente che il legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento<br />
una diversa e più ampia concezione della procedura di concordato preventivo,<br />
destinata, con finalità esdebitative, all’imprenditore in “stato di crisi”, senza ulteriori<br />
condizioni soggettive e prerequisiti di meritevolezza, in un obiettivo di mediazione<br />
tra gli interessi tradizionalmente contrapposti ma potenzialmente contemperabili di<br />
“tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi” (sic relazione illustrativa<br />
al disegno di legge n.5736/2005, tra gli antecedenti della riforma poi attuata).<br />
La giurisprudenza e la dottrina si sono ampiamente spese nel tentativo di dare<br />
una lettura esaustiva del concetto di “stato di crisi”, dai più inteso come comprensivo<br />
di una condizione di insolvenza, ma da un indirizzo minoritario circoscritto ad una<br />
situazione, ad essa antecedente, di illiquidità reversibile e temporanea (“in assenza di<br />
definizioni normative, si dovrebbe fare ricorso al contenuto economico del termine<br />
crisi, e cioè “una situazione di stallo dell’economia dovuta a fattori di breve periodo<br />
cioè a cause contingenti di squilibrio o inefficienza” che precede l’insolvenza stessa<br />
ma che tendenzialmente risulta reversibile”, sic decreto Tribunale di Treviso, 22 luglio<br />
2005 o ancora decr. Trib. Milano 7 novembre 2005, in Il Fallimento 1/06, p. 51). Sul<br />
punto ed a risolvere le perplessità ermeneutiche è poi intervenuto il legislatore che, con<br />
norma di interpretazione autentica (art. 36 - Equiparazione dello stato di crisi a quello<br />
di insolvenza - del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 - c.d. decreto milleproroghe, converti-