INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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614 Mogavero<br />
per i crediti contestati e le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole<br />
scadenze oppure rimetteva al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.<br />
Se il concordato preventivo prevedeva la cessione dei beni, il Tribunale, nella<br />
sentenza di omologazione, nominava uno o più liquidatori, la cui attività, oggetto di<br />
periodica informativa, era soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale e del<br />
comitato dei creditori (tre o cinque) avente funzioni di controllo ed assistenza del liquidatore<br />
ed emanante pareri non vincolanti. Qualora le garanzie non fossero state costituite<br />
in conformità con quanto stabilito nella sentenza di omologazione e/o il debitore<br />
non avesse adempiuto agli obblighi previsti dal concordato, seguiva la risoluzione del<br />
concordato preventivo, pronunziata dal Tribunale con sentenza emessa in camera di<br />
consiglio.<br />
2. — Il nuovo concordato preventivo (D.L. 14.03.2005 n. 35 conv. in L. 14.05.2005<br />
n.80 - D.Lgs. 9.01.2006 n. 5/2006): tra le novità, la transazione fiscale<br />
Nel corso degli ultimi due anni il legislatore ha posto mano alla riforma della<br />
normativa fallimentare, che ha attuato non adottando, come auspicato ed al di là delle<br />
petizioni di principio, un unico impianto organico, ma ponendo in essere una serie<br />
convulsa di interventi legislativi che, ispirati all’abdicazione rispetto alla prospettiva<br />
meramente liquidatoria nell’ottica di promuovere la conservazione del valore dell’impresa,<br />
in armonia con la legislazione degli altri paesi europei, palesano l’intento di<br />
ridimensionare il ruolo del giudice, sostanzialmente sott’ordinato alla volontà del ceto<br />
creditorio.<br />
Il 17 marzo 2005 è entrato in vigore il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 (cd.<br />
decreto competitività), convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005 (Disposizioni<br />
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.<br />
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo<br />
di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle<br />
procedure concorsuali), che ha trovato applicazione per tutti i procedimenti concorsuali<br />
pendenti e non ancora omologati a tale data.<br />
Con tale legge (art.1 comma 5) il Governo è stato delegato ad adottare, entro centottanta<br />
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, “con l’osservanza dei<br />
princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la<br />
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16<br />
marzo 1942, n. 267”. La riforma, “nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria<br />
e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 6”, avrebbe<br />
dovuto realizzare “il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonchè<br />
la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o<br />
assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato<br />
in attuazione della presente legge”.<br />
Il decreto legge, coordinato con la legge di conversione, ha, con effetto anche sui<br />
procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di<br />
entrata in vigore del decreto stesso, ampiamente riformato la disciplina del concordato<br />
preventivo, riscrivendo gli artt. 160-161-163-177 -180 e181 L.F.