04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

614 Mogavero<br />

per i crediti contestati e le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole<br />

scadenze oppure rimetteva al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.<br />

Se il concordato preventivo prevedeva la cessione dei beni, il Tribunale, nella<br />

sentenza di omologazione, nominava uno o più liquidatori, la cui attività, oggetto di<br />

periodica informativa, era soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale e del<br />

comitato dei creditori (tre o cinque) avente funzioni di controllo ed assistenza del liquidatore<br />

ed emanante pareri non vincolanti. Qualora le garanzie non fossero state costituite<br />

in conformità con quanto stabilito nella sentenza di omologazione e/o il debitore<br />

non avesse adempiuto agli obblighi previsti dal concordato, seguiva la risoluzione del<br />

concordato preventivo, pronunziata dal Tribunale con sentenza emessa in camera di<br />

consiglio.<br />

2. — Il nuovo concordato preventivo (D.L. 14.03.2005 n. 35 conv. in L. 14.05.2005<br />

n.80 - D.Lgs. 9.01.2006 n. 5/2006): tra le novità, la transazione fiscale<br />

Nel corso degli ultimi due anni il legislatore ha posto mano alla riforma della<br />

normativa fallimentare, che ha attuato non adottando, come auspicato ed al di là delle<br />

petizioni di principio, un unico impianto organico, ma ponendo in essere una serie<br />

convulsa di interventi legislativi che, ispirati all’abdicazione rispetto alla prospettiva<br />

meramente liquidatoria nell’ottica di promuovere la conservazione del valore dell’impresa,<br />

in armonia con la legislazione degli altri paesi europei, palesano l’intento di<br />

ridimensionare il ruolo del giudice, sostanzialmente sott’ordinato alla volontà del ceto<br />

creditorio.<br />

Il 17 marzo 2005 è entrato in vigore il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 (cd.<br />

decreto competitività), convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005 (Disposizioni<br />

urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.<br />

Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo<br />

di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle<br />

procedure concorsuali), che ha trovato applicazione per tutti i procedimenti concorsuali<br />

pendenti e non ancora omologati a tale data.<br />

Con tale legge (art.1 comma 5) il Governo è stato delegato ad adottare, entro centottanta<br />

giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, “con l’osservanza dei<br />

princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la<br />

riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16<br />

marzo 1942, n. 267”. La riforma, “nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria<br />

e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 6”, avrebbe<br />

dovuto realizzare “il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonchè<br />

la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o<br />

assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato<br />

in attuazione della presente legge”.<br />

Il decreto legge, coordinato con la legge di conversione, ha, con effetto anche sui<br />

procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di<br />

entrata in vigore del decreto stesso, ampiamente riformato la disciplina del concordato<br />

preventivo, riscrivendo gli artt. 160-161-163-177 -180 e181 L.F.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!