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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 613<br />

stante i passaggi di riforma poi intercorsi, si avviava dalla proposta di concordato che,<br />

approvata dall’assemblea dei soci ed inoltrata dalla società debitrice con ricorso al<br />

Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa (art.161), doveva<br />

indicare le cause determinanti l’insolvenza e le ragioni della proposta di concordato,<br />

con allegazione delle scritture contabili aggiornate, di uno stato analitico ed estimativo<br />

delle attività e dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi<br />

crediti.<br />

Verificata la ricorrenza delle condizioni previste dall’art.160 R.D. 16.3.1942,<br />

n.267 (offerta di serie garanzie reali o personali per il pagamento di almeno il 40% dei<br />

crediti chirografari ovvero cessione di tutti i beni stimati poter soddisfare i crediti nella<br />

medesima percentuale) il Tribunale riconosceva ammissibile la proposta e dichiarava,<br />

con decreto, aperta la procedura (art.163, R.D. 16.3.1942, n.267), facendone annotazione<br />

sotto l’ultima scrittura dei libri contabili che venivano, quindi, restituiti alla<br />

società debitrice.<br />

Il commissario giudiziale approntava una situazione contabile-patrimoniale<br />

aggiornata, procedendo alla verifica dei crediti e dei debiti sulla base delle scritture<br />

contabili esibite dal debitore; quindi comunicava ai creditori, con raccomandata o con<br />

telegramma, la data di convocazione e le proposte avanzate dal debitore, redigendo a<br />

tal fine l’inventario, previa richiesta di nomina al Giudice Delegato, ove del caso, di<br />

uno stimatore per la valutazione dei beni. Depositava inoltre presso la cancelleria del<br />

Tribunale almeno 3 giorni prima dell’adunanza dei creditori relazione particolareggiata:<br />

a) sulle cause del dissesto; b) sulla condotta del debitore; c) sulle proposte di concordato;<br />

d) sulle garanzie offerte ai creditori.<br />

In sede di adunanza dei creditori, il commissario giudiziale illustrava la sua relazione<br />

e le proposte definitive del debitore poi sottoposte al voto dei creditori: come per<br />

il concordato fallimentare (art.127, R.D. 16.3.1942, n.267), i creditori con i diritti di<br />

prelazione, quali il privilegio, il pegno e l’ipoteca, non avevano diritto al voto a meno<br />

che non rinunciassero, almeno in parte (minimo 1/3), al loro diritto di prelazione.<br />

Ottenuta l’approvazione della maggioranza dei creditori durante l’adunanza e<br />

raggiunta la percentuale dei 2/3 della totalità dei crediti, il giudice delegato fissava l’udienza<br />

di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall’affissione di tale ordinanza.<br />

I creditori dissenzienti e, qualsiasi altro interessato che intendesse opporsi all’omologazione,<br />

dovevano costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza e notificare<br />

il loro atto di opposizione motivato sia alla società debitrice sia al commissario giudiziale.<br />

Verificate le maggioranze e l’esistenza delle ulteriori condizioni richieste per<br />

l’ammissibilità al concordato preventivo e la regolarità della procedura, il Tribunale,<br />

previa valutazione della convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione<br />

alle attività esistenti ed alla efficienza dell’impresa, nonché della meritevolezza<br />

del debitore e della congruità delle garanzie o dei beni offerti, pronunziava l’omologazione<br />

del concordato; in caso contrario dichiarava il fallimento della società debitrice.<br />

Con la sentenza di omologazione, provvisoriamente esecutiva ed appellabile<br />

entro quindici giorni dall’affissione, il Tribunale determinava (art.1 81, R.D.<br />

16.3.1942, n.267) l’ammontare delle somme che la società debitrice doveva depositare

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