INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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I crediti previdenziali nel nuovo concordato preventivo 613<br />
stante i passaggi di riforma poi intercorsi, si avviava dalla proposta di concordato che,<br />
approvata dall’assemblea dei soci ed inoltrata dalla società debitrice con ricorso al<br />
Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa (art.161), doveva<br />
indicare le cause determinanti l’insolvenza e le ragioni della proposta di concordato,<br />
con allegazione delle scritture contabili aggiornate, di uno stato analitico ed estimativo<br />
delle attività e dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi<br />
crediti.<br />
Verificata la ricorrenza delle condizioni previste dall’art.160 R.D. 16.3.1942,<br />
n.267 (offerta di serie garanzie reali o personali per il pagamento di almeno il 40% dei<br />
crediti chirografari ovvero cessione di tutti i beni stimati poter soddisfare i crediti nella<br />
medesima percentuale) il Tribunale riconosceva ammissibile la proposta e dichiarava,<br />
con decreto, aperta la procedura (art.163, R.D. 16.3.1942, n.267), facendone annotazione<br />
sotto l’ultima scrittura dei libri contabili che venivano, quindi, restituiti alla<br />
società debitrice.<br />
Il commissario giudiziale approntava una situazione contabile-patrimoniale<br />
aggiornata, procedendo alla verifica dei crediti e dei debiti sulla base delle scritture<br />
contabili esibite dal debitore; quindi comunicava ai creditori, con raccomandata o con<br />
telegramma, la data di convocazione e le proposte avanzate dal debitore, redigendo a<br />
tal fine l’inventario, previa richiesta di nomina al Giudice Delegato, ove del caso, di<br />
uno stimatore per la valutazione dei beni. Depositava inoltre presso la cancelleria del<br />
Tribunale almeno 3 giorni prima dell’adunanza dei creditori relazione particolareggiata:<br />
a) sulle cause del dissesto; b) sulla condotta del debitore; c) sulle proposte di concordato;<br />
d) sulle garanzie offerte ai creditori.<br />
In sede di adunanza dei creditori, il commissario giudiziale illustrava la sua relazione<br />
e le proposte definitive del debitore poi sottoposte al voto dei creditori: come per<br />
il concordato fallimentare (art.127, R.D. 16.3.1942, n.267), i creditori con i diritti di<br />
prelazione, quali il privilegio, il pegno e l’ipoteca, non avevano diritto al voto a meno<br />
che non rinunciassero, almeno in parte (minimo 1/3), al loro diritto di prelazione.<br />
Ottenuta l’approvazione della maggioranza dei creditori durante l’adunanza e<br />
raggiunta la percentuale dei 2/3 della totalità dei crediti, il giudice delegato fissava l’udienza<br />
di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall’affissione di tale ordinanza.<br />
I creditori dissenzienti e, qualsiasi altro interessato che intendesse opporsi all’omologazione,<br />
dovevano costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza e notificare<br />
il loro atto di opposizione motivato sia alla società debitrice sia al commissario giudiziale.<br />
Verificate le maggioranze e l’esistenza delle ulteriori condizioni richieste per<br />
l’ammissibilità al concordato preventivo e la regolarità della procedura, il Tribunale,<br />
previa valutazione della convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione<br />
alle attività esistenti ed alla efficienza dell’impresa, nonché della meritevolezza<br />
del debitore e della congruità delle garanzie o dei beni offerti, pronunziava l’omologazione<br />
del concordato; in caso contrario dichiarava il fallimento della società debitrice.<br />
Con la sentenza di omologazione, provvisoriamente esecutiva ed appellabile<br />
entro quindici giorni dall’affissione, il Tribunale determinava (art.1 81, R.D.<br />
16.3.1942, n.267) l’ammontare delle somme che la società debitrice doveva depositare