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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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612 Mogavero<br />

MIRELLA MOGAVERO<br />

Avvocato INPS<br />

I CREDITI PREVIDENZIALI NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO<br />

Sommario: 1. - Il concordato preventivo ante riforma (cenni). 2. - Il nuovo<br />

concordato preventivo (D.L. 14.03.2005 n. 35 conv. in L. 14.05.2005 n. 80 - D. Lgs.<br />

9.01.2006 n. 5); tra le novità, la transazione fiscale. 3. - I correttivi alla riforma: il<br />

D. Lgs 12.09.2007 n. 169. Regime intertemporale. 4. - Il trattamento dei crediti privilegiati.<br />

La possibilità di falcidia concordataria. 5. - I crediti contributivi e la riducibilità<br />

delle sanzioni civili nelle procedure concorsuali. 6. - Sussumibilità dei crediti<br />

previdenziali nella previsione normativa di cui all’art. 12 D. Lgs 169/2007: approccio<br />

problematico e tendenziale esclusione.<br />

1. — Il concordato preventivo ante riforma (cenni)<br />

Il concordato preventivo è, come noto, una delle procedure concorsuali previste e<br />

disciplinate dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.<br />

Esso si caratterizza e differenzia dalla procedura concorsuale principale, il fallimento,<br />

principalmente in ragione di tre finalità:<br />

- Consente all’imprenditore debitore di conseguire il congelamento delle azioni<br />

esecutive nei suoi confronti, mantenendogli frattanto la disponibilità e l’amministrazione<br />

dell’impresa.<br />

- Persegue l’interesse dei creditori ad evitare una lunga ed onerosa attività liquidatoria<br />

fallimentare ed a conseguire il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie<br />

in tempi ragionevolmente più brevi.<br />

- Si concilia con l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’impresa che mostri di<br />

conservare potenzialità produttive, curando tendenzialmente la conservazione dei livelli<br />

occupazionali.<br />

Il concordato preventivo ante riforma consentiva all’imprenditore “meritevole”,<br />

in stato di insolvenza, di evitare il fallimento a patto del pieno soddisfacimento dei creditori<br />

privilegiati e del riconoscimento di una percentuale minima del 40% ai creditori<br />

chirografi nel rispetto della par condicio creditorum.<br />

Concretava, in sintesi, un patto negoziale, secondo taluni riconducibile allo schema<br />

della transazione, stipulato con la tutela del giudice (accordo giudiziale) ed il consenso<br />

della maggioranza dei creditori votanti, che rappresentassero i 2/3 della totalità<br />

dei creditori ammessi al voto (art.177, R.D. 16.3.1942, n.267).<br />

L’iter procedurale, originariamente previsto e, per talune parti, mantenuto nono-

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