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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La CTU in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa... 609<br />

mento dei benefici.<br />

Tutto ciò appare piú chiaro se si considera che talune aziende, che avevano utilizzato<br />

materiali e manufatti a base di amianto in grande quantità, non lo avevano mai<br />

dichiarato all’INAIL e non avevano quindi mai ottemperato al pagamento del relativo<br />

premio di assicurazione.<br />

La contraddittorietà che contraddistingue le leggi che disciplinano tale materia è<br />

dimostrata anche dal fatto che il contenzioso intrapreso dai lavoratori, cui non è stato<br />

riconosciuto il beneficio, è aumentato a dismisura negli ultimi anni.<br />

Negli altri paesi, invece, Stati Uniti prima e Francia piú recentemente, il contrasto<br />

tra lavoratori, aziende e governi, ha riguardato il riconoscimento delle indennità per i<br />

colpiti da patologie asbesto-correlate<br />

Come meglio specificato all’interno dell’elaborato, gli attuali dettati normativi<br />

costituiscono il punto di arrivo di un difficilissimo e travagliato percorso di ingestibili<br />

intese con le parti sociali, di situazioni nelle quali non risultava essere stato applicato<br />

alcun criterio tecnico attendibile, di sentenze di Tribunali discordanti, spesso chiaramente<br />

inique e discriminatorie, di costi malamente programmati e gravanti sulla collettività.<br />

La giurisprudenza in materia era costituita e, per alcuni versi lo è tuttora, da un<br />

insieme di norme generiche, che lasciano adito alle piú varie interpretazioni (soprattutto<br />

su chi siano i lavoratori esposti); la stessa giurisprudenza è costellata di circolari<br />

ministeriali, dell’INPS (Ente Previdenziale competente), e dell’INAIL (consulente tecnico<br />

dell’Ente Previdenziale) che hanno contribuito a rendere ancora piú generiche le<br />

norme.<br />

Degna di menzione è la sentenza 23 gennaio 2003 n. 977, in Giust. Civ. Mass.<br />

2003, 154 e Foro it. 2003, I, 1357, con cui la Cassazione Civile, Sezione lavoro, ha<br />

stabilito che: “In tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi,<br />

anche in virtú delle sentenze della Corte Cost. n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve<br />

ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dall’art. 13, comma 8,<br />

legge n. 257 del 1992, siano non soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti<br />

al rischio di perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle<br />

lavorazioni dell’amianto, bensí, piú in generale, tutti i lavoratori subordinati i quali -<br />

indipendentemente dall’oggetto dell’attività produttiva dell’impresa datrice di lavoro -<br />

abbiano subito una esposizione “qualificata” ultradecennale all’azione morbigena<br />

delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell’ambiente di lavoro<br />

di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiori ai valori indicati<br />

negli art. 24 e 31, D.lgs. n. 277 del 1991, essendo irrilevante che l’esposizione sia cessata<br />

alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.<br />

L’accertamento dell’esistenza di una esposizione “qualificata” richiede che il giudice<br />

verifichi - nel rispetto del criterio di ripartizione dell’onere della prova e, se del caso,<br />

avvalendosi dei poteri d’ufficio previsti nel rito del lavoro - se il lavoratore ha dimostrato<br />

che nell’ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione<br />

di polveri di amianto superiori ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato<br />

esposto al rischio per oltre dieci anni, computato in questo periodo anche le pause<br />

“fisiologiche” dell’attività (riposi, ferie, festività) rientrati nella normale evoluzione<br />

del rapporto di lavoro, non rilevando in contrario il mancato rilascio (ovvero il conte-

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