INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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604 Covello<br />
3. — IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO<br />
Il legislatore nel modificare la normativa in tema di benefici previdenziali degli<br />
ex esposti ad amianto (dalla fonte normativa originaria legge n. 257 del 1992 passando<br />
per la legge 271 del 1993 fino ad arrivare all’art. 1, comma 567, della legge 23 dicembre<br />
2005 n. 266 legge Finanziaria 2006) ha evidentemente agito in piena consapevolezza<br />
avendo ben presente la sostanziale modifica della sua finalità e la sostanza della<br />
legge, che, ideata per sostenere l’economia dei settori interessati e per ridurre i “costi<br />
sociali” della bonifica (quindi circoscritta ai pochi lavoratori interessati), si modificava<br />
andando ad assolvere fondamentalmente una funzione “risarcitoria” del rischio dell’insorgenza<br />
della malattia, riguardando la generalità dei lavoratori esposti.<br />
La limitazione del campo di applicazione della legge n. 257 del 1992, in sintonia<br />
con il senso della legge e con le altre agevolazioni concesse, che aveva lo scopo di<br />
confermare la sua funzione di ammortizzatore sociale e di contenere i potenziali beneficiari<br />
nelle previsioni iniziali di 2000 persone, veniva dunque abolita dalla legge di<br />
conversione n. 271/1993, con l’evidente intenzione di bandire ogni selezione che<br />
potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di<br />
lavoro.<br />
L’eliminazione di quella che doveva essere in origine una precisazione ha in<br />
realtà comportato un vero e proprio stravolgimento della normativa, determinando un<br />
ampliamento del beneficio previdenziale per tutti i lavoratori esposti all’amianto per<br />
un periodo superiore ai dieci anni.<br />
Probabilmente, però, il legislatore non aveva previsto appieno il numero dei<br />
potenziali beneficiari sulla base delle nuove disposizioni che, dalle iniziali previsioni<br />
(all’incirca duemila) si avvicinava alle numerose decine di migliaia (nel giugno del<br />
2006 le domande approvate erano 160.000), con un esponenziale incremento dei<br />
costi.<br />
Secondo le fonti ufficiali INAIL, dal 2000 al 2006, il numero totale delle domande<br />
presentate dall’entrata in vigore della legge n. 257/1992 è di 544.400, di cui n.<br />
487.600 da lavoratori assicurati INAIL, n. 38.900 da lavoratori non assicurati INAIL,<br />
n. 17.900 da lavoratori con curricula “misti” (INAIL - non INAIL, ad esempio ferrovieri,<br />
postali); il numero di domande presentate dopo la riforma del 2003 è 290.900.<br />
Il numero delle certificazioni emesse per periodi lavorativi dall’entrata in vigore<br />
della legge n. 257/1992 è di 483.200 di cui n. 294.200 positive (solo per lavoratori<br />
assicurati INAIL, di questi 122.800 per periodi superiori a dieci anni, e 29.900 per<br />
periodi inferiori ai dieci anni, quindi non utili ai benefici previdenziali), n. 189.000<br />
negative, di cui 177.800 per lavoratori INAIL e 11.200 per lavoratori non INAIL; nel<br />
triennio 2004-2006 il totale delle certificazioni emesse è di 114.900.<br />
La ripartizione percentuale per settore lavorativo delle certificazioni positive rilasciate<br />
dall’INAIL (dati aggiornati al maggio 2006) è di 58,4 % per l’industria metalli,<br />
20,3 % per l’industria fabbricazione mezzi di trasporto, 6 % per l’industria dei trasporti,<br />
4,1 % per l’industria meccanica, 2,6 % per l’industria chimica, 1,7 % per l’industria<br />
elettrica, 1,2 % attività immobiliari, 1,1 % costruzioni, 4,6 % per altri settori.<br />
Dalle fonti di bilancio INPS risulta invece una stima di costo medio di un pensio-